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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT cercato: 'dispone' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    CAPO II
    GATEKEEPER

    CAPO III
    PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ

    CAPO IV
    INDAGINE DI MERCATO

    CAPO V
    POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
  • 1 Articolo 24 Misure provvisorie
  • 1 Articolo 31 Penalità di mora

  • CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 24

Misure provvisorie

Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che dispone misure provvisorie nei confronti del gatekeeper, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione dell'articolo 5, 6 o 7. Tale atto di esecuzione è adottato solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione relativa all'inosservanza a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. È applicabile solo per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovato. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 31

Penalità di mora

1.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

a)

a conformarsi alle misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

b)

a conformarsi alla decisione adottata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

c)

a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'articolo 21;

d)

a garantire l'accesso ai dati, agli algoritmi e alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'articolo 21;

e)

a sottoporsi a ispezioni disposte da una decisione adottata a norma dell'articolo 23;

f)

a conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 24;

g)

a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;

h)

a conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

2.   Se le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che fissa l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.


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