(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica.
Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi.
Tuttavia, vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori.
In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2015, dal titolo «Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore», è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi.
La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze, in particolare, ma non solo, per la divulgazione di opere fuori commercio e di altri materiali e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti.
Essa contiene anche disposizioni volte a rendere più agevole l'utilizzo dei contenuti di pubblico dominio. Per garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere o altri materiali da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano contenuti caricati dagli utenti e vi danno accesso, alla trasparenza dei contratti per autori e artisti (interpreti o esecutori), alla remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori), nonché a un meccanismo per la revoca dei diritti che autori e artisti (interpreti o esecutori) hanno trasferito in esclusiva.
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(5) Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell'Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni.
Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale.
Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'innovazione, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi.
Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione_di_testo_e_di_dati (text and data mining), per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale.
Le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione dovrebbero continuare ad applicarsi, anche per quanto riguarda l' estrazione_di_testo_e_di_dati e le attività nel settore dell'istruzione e della conservazione, a condizione che non restringano l'ambito d'applicazione delle eccezioni o limitazioni obbligatorie previste dalla presente direttiva, cui gli Stati membri devono dare attuazione nel diritto nazionale.
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE dovrebbero, pertanto, essere modificate.
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(20) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore riconosciuti da uno Stato membro. Essa dovrebbe applicarsi solo nella misura in cui gli utilizzi siano giustificati dai fini non commerciali della particolare attività didattica.
La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non dovrebbero essere fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.
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(23) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione o della limitazione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altri materiali.
In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione.
Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri.
Gli Stati membri dovrebbero ad esempio mantenere la facoltà di disporre che l'utilizzo di opere o altri materiali rispetti i diritti morali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori).
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale.
Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno usi identici a quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione o della limitazione.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove le licenze coprano solo in parte gli utilizzi consentiti nell'ambito dell'eccezione o della limitazione, tutti gli altri utilizzi continuino a essere subordinati all'eccezione o alla limitazione.
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(50) In considerazione delle diverse tradizioni ed esperienze in relazione ai meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso negli Stati membri e della loro applicabilità ai titolari di diritti indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro Stato membro di residenza, è importante garantire che vi sia trasparenza e dialogo a livello di Unione sul funzionamento pratico di tali meccanismi, anche per quanto riguarda l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti, l'utilizzabilità di tali meccanismi, il loro effetto sui titolari di diritti che non sono membri degli organismi di gestione collettiva o sui titolari di diritti che sono membri o che sono cittadini di un altro Stato membro o che vi risiedono, e l'impatto sulla prestazione transfrontaliera di servizi, compresa la potenziale necessità di stabilire norme per conferire a tali meccanismi effetti transfrontalieri nel mercato interno. Per garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente informazioni sull'uso di tali meccanismi in conformità della presente direttiva.
Gli Stati membri che hanno introdotto tali meccanismi dovrebbero pertanto informare la Commissione in merito alle disposizioni nazionali pertinenti e alla loro applicazione pratica, compresi l'ambito di applicazione e i tipi di concessione delle licenze introdotti sulla base della legislazione generale, l'entità della concessione delle licenze e gli organismi di gestione collettiva interessati.
Tali informazioni dovrebbero essere discusse con gli Stati membri in seno al comitato di contatto stabilito all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE.
La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione sull'uso di tali meccanismi nell'Unione e il loro impatto sulla concessione delle licenze e sui titolari di diritti, sulla diffusione dei contenuti culturali e sulla prestazione di servizi a livello transfrontaliero nel settore della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concorrenza.
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