search


keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/0790 IT cercato: 'stabilisce' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index stabilisce:

    TITOLO I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1 Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

  • TITOLO II
    MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

    TITOLO III
    MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI

    CAPO 1
    Opere fuori commercio e altri materiali

    CAPO 2
    Misure per agevolare la concessione di licenze collettive

    CAPO 3
    Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

    CAPO 4
    Opere delle arti visive di dominio pubblico

    TITOLO IV
    MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE

    CAPO 1
    Diritti sulle pubblicazioni

    CAPO 2
    Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

    CAPO 3
    Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
  • 1 Articolo 22 Diritto di revoca

  • TITOLO V
    DISPOSIZIONI FINALI


whereas stabilisce:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 159

 

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

2.   Salvo i casi di cui all'articolo 24, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Articolo 22

Diritto di revoca

1.   Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.

2.   Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:

a)

delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere e esecuzioni; e

b)

dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista (interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti in questione.

Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti (interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.

3.   Gli Stati membri dispongono che la revoca di cui al paragrafo 1 possa essere esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole in seguito alla conclusione dell'accordo di licenza o al trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi in licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.

4.   Il paragrafo 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.

5.   Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo.


whereas









keyboard_arrow_down