(4) La presente direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare le direttive 96/9/CE (4), 2000/31/CE (5), 2001/29/CE (6), 2006/115/CE (7), 2009/24/CE (8), 2012/28/UE (9) e 2014/26/UE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.
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(5) Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell'Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni.
Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale.
Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'innovazione, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi.
Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione_di_testo_e_di_dati (text and data mining), per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale.
Le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione dovrebbero continuare ad applicarsi, anche per quanto riguarda l' estrazione_di_testo_e_di_dati e le attività nel settore dell'istruzione e della conservazione, a condizione che non restringano l'ambito d'applicazione delle eccezioni o limitazioni obbligatorie previste dalla presente direttiva, cui gli Stati membri devono dare attuazione nel diritto nazionale.
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE dovrebbero, pertanto, essere modificate.
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(23) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione o della limitazione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altri materiali.
In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione.
Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri.
Gli Stati membri dovrebbero ad esempio mantenere la facoltà di disporre che l'utilizzo di opere o altri materiali rispetti i diritti morali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori).
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale.
Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno usi identici a quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione o della limitazione.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove le licenze coprano solo in parte gli utilizzi consentiti nell'ambito dell'eccezione o della limitazione, tutti gli altri utilizzi continuino a essere subordinati all'eccezione o alla limitazione.
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(60) Gli editori — di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni musicali — operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge.
In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia, inclusi i corrispondenti sistemi nazionali per la reprografia negli Stati membri, o nell'ambito di sistemi di prestito da parte di istituzioni pubbliche.
In vari Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni o limitazioni è ripartito tra gli autori e gli editori.
Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate, la presente direttiva consente agli Stati membri che dispongono di regimi per la ripartizione dei compensi tra gli autori e gli editori di mantenerli.
Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri che disponevano di tali meccanismi per la ripartizione dei compensi prima del 12 novembre 2015, sebbene in altri Stati membri i compensi non siano ripartiti e spettino unicamente agli autori in conformità delle politiche culturali nazionali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri, ma dovrebbe rispettare le tradizioni in questo settore e non obbligare gli Stati membri che attualmente non dispongono di tali regimi di ripartizione dei compensi a introdurli.
La direttiva non dovrebbe incidere sugli accordi esistenti o futuri negli Stati membri in materia di remunerazione nel contesto del prestito pubblico.
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