keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 14
- trattamento 13
- servizi 10
- fornitore 5
- servizio 4
- all’articolo 3
- fornitori 3
- conformemente 2
- infrastruttura_tic_locale 2
- diverso 2
- stesso_tipo_di_servizio 2
- copre 2
- un’ 2
- clienti 2
- passaggio 2
- ostacoli 2
- un’offerta 1
- contratto 1
- concludere 1
- nuovi 1
- contratti 1
- coprono 1
- trasferire 1
- esportabili 1
- cliente 1
- risorse_digitali 1
- aver 1
- beneficiato 1
- conseguire 1
- gratuita 1
- informatico 1
- l’ 1
- equivalenza_funzionale 1
- nell’utilizzo 1
- nuovo 1
- paragrafo 1
- fattibile 1
- nell’ambiente 1
- tecnicamente 1
- disaggregare 1
- equivalente 1
- articolo 1
- risolvere 1
- processo 1
- impongono 1
- all’effettivo 1
- adottano 1
- misure 1
- articoli 1
- consentire 1
Articolo 23
Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano le misure di cui agli articoli 25, 26, 27, 29 e 30 per consentire ai clienti di passare a un servizio di trattamento dei dati, che copre lo stesso_tipo_di_servizio ed è fornito da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a un’ infrastruttura_TIC_locale, o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente. I fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ed eliminano in particolare gli ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di:
a) | risolvere, dopo il termine massimo di preavviso e il completamento positivo del processo di passaggio, conformemente all’articolo 25, il contratto del servizio di trattamento dei dati; |
b) | concludere nuovi contratti con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono lo stesso_tipo_di_servizio; |
c) | trasferire i dati esportabili del cliente e risorse_digitali a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a un’ infrastruttura_TIC_locale, anche dopo aver beneficiato di un’offerta gratuita; |
d) | conformemente all’articolo 24, conseguire l’ equivalenza_funzionale nell’utilizzo del nuovo servizio di trattamento dei dati nell’ambiente informatico di un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che copre il servizio equivalente ; |
e) | disaggregare, ove tecnicamente fattibile, i servizi di trattamento dei dati di cui all’articolo 30, paragrafo 1, da altri servizi di trattamento dei dati forniti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati. |
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