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keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

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2023/2854 IT cercato: 'nell’utilizzo' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

    CAPO III
    OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE

    CAPO IV
    CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE

    CAPO V
    METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

    CAPO VI
    PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
  • 1 Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
  • 1 Articolo 30 Aspetti tecnici del passaggio

  • CAPO VII
    ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI

    CAPO VIII
    INTEROPERABILITÀ

    CAPO IX
    ATTUAZIONE ED ESECUZIONE

    CAPO X
    DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE

    CAPO XI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 23

Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio

I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano le misure di cui agli articoli 25, 26, 27, 29 e 30 per consentire ai clienti di passare a un servizio di trattamento dei dati, che copre lo stesso_tipo_di_servizio ed è fornito da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a un’ infrastruttura_TIC_locale, o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente. I fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ed eliminano in particolare gli ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di:

a)

risolvere, dopo il termine massimo di preavviso e il completamento positivo del processo di passaggio, conformemente all’articolo 25, il contratto del servizio di trattamento dei dati;

b)

concludere nuovi contratti con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono lo stesso_tipo_di_servizio;

c)

trasferire i dati esportabili del cliente e risorse_digitali a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a un’ infrastruttura_TIC_locale, anche dopo aver beneficiato di un’offerta gratuita;

d)

conformemente all’articolo 24, conseguire l’ equivalenza_funzionale nell’utilizzo del nuovo servizio di trattamento dei dati nell’ambiente informatico di un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che copre il servizio equivalente ;

e)

disaggregare, ove tecnicamente fattibile, i servizi di trattamento dei dati di cui all’articolo 30, paragrafo 1, da altri servizi di trattamento dei dati forniti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati.

Articolo 30

Aspetti tecnici del passaggio

1.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell’infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali, adottano, conformemente all’articolo 27, tutte le misure ragionevoli in loro potere per far sì che il cliente, dopo il passaggio a un servizio che copre lo stesso_tipo_di_servizio, raggiunga l’ equivalenza_funzionale nell’utilizzo del servizio del trattamento dei dati di destinazione. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine agevola il processo di passaggio fornendo capacità, sufficienti informazioni, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari.

2.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, rendono disponibili a titolo gratuito interfacce aperte in egual misura per tutti i loro clienti e i fornitori di servizi di destinazione interessati al fine di agevolare il processo di passaggio. Tali interfacce includono informazioni sufficienti sul servizio in questione onde permettere lo sviluppo di software per comunicare con i servizi, ai fini della portabilità e dell’ interoperabilità dei dati.

3.   Per i servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con specifiche_comuni basate sulle specifiche di interoperabilità aperte o norme armonizzate per l’ interoperabilità almeno 12 mesi dopo la pubblicazione dei riferimenti a tali specifiche_comuni o norme armonizzate per l’ interoperabilità di servizi di trattamento dei dati, nell’archivio centrale dell’Unione delle norme per l’ interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati, a seguito della pubblicazione degli atti di esecuzione di base nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità dell’articolo 35, paragrafo 7.

4.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo aggiornano il registro online di cui all’articolo 26, lettera b), conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   In caso di passaggio tra servizi dello stesso_tipo_di_servizio, per i quali le specifiche_comuni o le norme armonizzate per l’ interoperabilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo non siano state pubblicate nell’archivio centrale dell’Unione delle norme per l’ interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati a norma dell’articolo 35, paragrafo 8, il fornitore dei servizi di trattamento dei dati esporta, su richiesta del cliente, tutti i dati esportabili in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

6.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati non sono tenuti a sviluppare nuove tecnologie o servizi, o a comunicare o trasferire risorse_digitali che sono protette da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono un segreto_commerciale, a un cliente o a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, né a compromettere la sicurezza e l’integrità del servizio del cliente o del fornitore.


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