keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 2 Articolo 3 Obbligo di rendere accessibili all’utente i dati del prodotto e dei servizi correlati
- 1 Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 44
- trattamento 14
- servizi 13
- utente 11
- potenziale 9
- titolare 9
- modo 8
- l’ 7
- fornitore 6
- caso 6
- servizio 5
- modalità 5
- contratto 5
- prodotto_connesso 5
- durata 4
- servizio_correlato 4
- all’ 4
- utilizzare 4
- accedere 3
- detentore 3
- concludere 3
- conservazione 3
- prodotto 3
- reperirli 3
- commerciali 3
- fornitori 3
- correlati 3
- nonché 3
- accessibili 3
- stimato 3
- volume 3
- all’articolo 3
- generati 2
- saranno 2
- passaggio 2
- archiviazione 2
- grado 2
- infrastruttura_tic_locale 2
- generare 2
- articolo 2
- un’ 2
- chiaro 2
- diverso 2
- mezzi 2
- tecnici 2
- comprese 2
- stesso_tipo_di_servizio 2
- copre 2
- fornitura 2
- natura 2
Articolo 3
Obbligo di rendere accessibili all’ utente i dati del prodotto e dei servizi correlati
1. I prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono progettati e forniti in modo tale che i dati dei prodotti e dei servizi correlati, compresi i pertinenti meta dati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, siano, per impostazione predefinita, accessibili all’ utente in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto.
2. Prima di concludere un contratto di acquisto, locazione o noleggio di un prodotto_connesso, il venditore, il locatore o il noleggiante, che può essere il fabbricante, fornisce all’ utente almeno le informazioni seguenti, in modo chiaro e comprensibile:
a) | il tipo, il formato e il volume stimato di dati del prodotto che il prodotto_connesso può generare; |
b) | se il prodotto_connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale; |
c) | se il prodotto_connesso è in grado di archiviare dati sul dispositivo o su un server remoto, compresa, se del caso, la durata prevista della conservazione; |
d) | il modo in cui l’ utente può accedere a tali dati, reperirli o, se del caso, cancellarli, compresi i mezzi tecnici per farlo, nonché le condizioni d’uso e la qualità del servizio. |
3. Prima di concludere un contratto di fornitura di un servizio_correlato, il fornitore di tale servizio_correlato fornisce all’ utente almeno le informazioni seguenti, in modo chiaro e comprensibile:
a) | la natura, il volume stimato e la frequenza di raccolta dei dati del prodotto che il potenziale titolare dei dati dovrebbe ottenere e, se del caso, le modalità con cui l’ utente può accedere a tali dati o reperirli, comprese le modalità di archiviazione dei dati del potenziale titolare dei dati e la durata della loro conservazione; |
b) | la natura e il volume stimato dei dati di un servizio_correlato che saranno generati, nonché le modalità con cui l’ utente può accedere a tali dati o reperirli, comprese le modalità di archiviazione dei dati del potenziale titolare dei dati e la durata della conservazione; |
c) | se il potenziale titolare dei dati prevede di utilizzare esso stesso i dati prontamente disponibili e le finalità per le quali tali dati saranno utilizzati e se intende consentire a uno o più terzi di utilizzare i dati per le finalità concordate con l’ utente; |
d) | l’identità del potenziale titolare dei dati, ad esempio il suo nome commerciale e l’indirizzo geografico al quale è stabilito e, se del caso, di altre parti coinvolte nel trattamento dei dati; |
e) | i mezzi di comunicazione che consentono di contattare rapidamente il potenziale titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest’ultimo; |
f) | il modo in cui l’ utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi e, se del caso, porre fine alla condivisione dei dati; |
g) | il diritto dell’ utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37; |
h) | se un potenziale titolare dei dati è il detentore di segreti commerciali contenuti nei dati accessibili dal prodotto_connesso o generati nel corso della fornitura di un servizio_correlato e, qualora il potenziale titolare dei dati non sia il detentore di segreti commerciali, l’identità del detentore del segreto_commerciale; |
i) | la durata del contratto tra l’ utente e il potenziale titolare dei dati, nonché le modalità per risolvere tale contratto. |
Articolo 23
Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano le misure di cui agli articoli 25, 26, 27, 29 e 30 per consentire ai clienti di passare a un servizio di trattamento dei dati, che copre lo stesso_tipo_di_servizio ed è fornito da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a un’ infrastruttura_TIC_locale, o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente. I fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ed eliminano in particolare gli ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di:
a) | risolvere, dopo il termine massimo di preavviso e il completamento positivo del processo di passaggio, conformemente all’articolo 25, il contratto del servizio di trattamento dei dati; |
b) | concludere nuovi contratti con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono lo stesso_tipo_di_servizio; |
c) | trasferire i dati esportabili del cliente e risorse_digitali a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a un’ infrastruttura_TIC_locale, anche dopo aver beneficiato di un’offerta gratuita; |
d) | conformemente all’articolo 24, conseguire l’ equivalenza_funzionale nell’utilizzo del nuovo servizio di trattamento dei dati nell’ambiente informatico di un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che copre il servizio equivalente ; |
e) | disaggregare, ove tecnicamente fattibile, i servizi di trattamento dei dati di cui all’articolo 30, paragrafo 1, da altri servizi di trattamento dei dati forniti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati. |
whereas