keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Obbligo di rendere accessibili all’utente i dati del prodotto e dei servizi correlati
- Articolo 4 Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio correlato
- Articolo 5 Diritto dell’utente di condividere i dati con terzi
- Articolo 6 Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’utente
- Articolo 7 Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa
- Articolo 8 Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati
- Articolo 9 Compenso per la messa a disposizione dei dati
- Articolo 10 Risoluzione delle controversie
- Articolo 11 Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati
- Articolo 12 Ambito di applicazione degli obblighi per i titolari dei dati ai sensi del diritto dell’Unione a mettere a disposizione i dati
- Articolo 13 Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un’altra impresa
- Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali
- Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
- Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione
- Articolo 17 Richieste di messa a disposizione di dati
- Articolo 18 Soddisfacimento delle richieste di dati
- Articolo 19 Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione
- Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale
- Articolo 21 Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici
- Articolo 22 Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera
- Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
- Articolo 24 Portata degli obblighi tecnici
- Articolo 25 Clausole contrattuali relative al passaggio
- Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
- Articolo 27 Obbligo di buona fede
- Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali
- Articolo 29 Abolizione graduale delle tariffe di passaggio
- Articolo 30 Aspetti tecnici del passaggio
- Articolo 31 Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati
- Articolo 32 Accesso governativo e trasferimento internazionali
- Articolo 33 Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati
- Articolo 34 Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati
- Articolo 35 Interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati
- Articolo 36 Requisiti essenziali relativi ai contratti intelligenti per l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati
- Articolo 37 Autorità competenti e coordinatori dei dati
- Articolo 38 Diritto di presentare un reclamo
- Articolo 39 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
- Articolo 40 Sanzioni
- Articolo 41 Clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard
- Articolo 42 Ruolo dell’EDIB
- Articolo 43 Banche dati che contengono determinati dati
- Articolo 44 Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo
- Articolo 45 Esercizio della delega
- Articolo 46 Procedura di comitato
- Articolo 47 Modifica del regolamento (UE) 2017/2394
- Articolo 48 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 49 Valutazione e riesame
- Articolo 50 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- all’articolo 9
- paragrafo 8
- autorità 3
- competenti 3
- prassi 2
- sviluppo 2
- assistendo 2
- consigliando 2
- predisposizione 2
- scambio 2
- coerente 2
- informazioni 2
- atti 2
- capi 2
- comuni 2
- norme 2
- norma 2
- armonizzate 1
- elaborazione 1
- richiesta 1
- l’eventuale 1
- progetti 1
- riguarda: 1
- sanzioni 1
- articolo 1
- delegati 1
- esecuzione 1
- paragrafi 1
- merito 1
- l’adozione 1
- orientamenti 1
- stabiliscono 1
- quadri 1
- interoperabili 1
- funzionamento 1
- spazi 1
- europei 1
- dati 1
- capo 1
- diritto 1
- generis 1
- fissazione 1
- diritti 1
- coordinamento 1
- nello 1
- dell’edib 1
- l’edib 1
- istituito 1
- gruppo 1
- esperti 1
Articolo 42
Ruolo dell’EDIB
L’EDIB, istituito dalla Commissione come gruppo di esperti a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/868 e in cui sono rappresentate le autorità competenti, sostiene l’applicazione coerente del presente regolamento:
a) | consigliando e assistendo la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti nell’esecuzione dei capi II, III, V e VII; |
b) | facilitando la cooperazione tra le autorità competenti attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative all’esecuzione dei diritti e degli obblighi di cui ai capi II, III e V in casi transfrontalieri, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di sanzioni; |
c) | consigliando e assistendo la Commissione per quanto riguarda:
|
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
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