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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT cercato: 'osservanza' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« soggetti_dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi;

2)

« sistema_informativo_e_di_rete»: un sistema_informativo_e_di_rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555;

3)

« sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete»: la sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555;

4)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

5)

« livello_di_dirigenza_più_elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza;

6)

« quasi_ incidente»: un quasi_ incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;

7)

« incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;

8)

« incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti_dell'Unione;

9)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555;

10)

« gestione_degli_incidenti»: la gestione_degli_incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

11)

« minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

12)

« minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;

13)

« vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all'articolo 6, punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555;

14)

«rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all'articolo 6, punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555;

15)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_di_cloud_computing quale definito all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 12

osservanza delle disposizioni

1.   L'IICB, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, controlla efficacemente che i soggetti_dell'Unione attuino il presente regolamento e gli indirizzi, le raccomandazioni e gli inviti a intervenire da loro adottati. L'IICB può chiedere ai soggetti_dell'Unione le informazioni o la documentazione necessarie a tal fine. Ai fini dell'adozione di misure di osservanza ai sensi del presente articolo, il soggetto dell'Unione interessato, se è direttamente rappresentato nell’IICB, ’non ha diritto di voto.

2.   Qualora constati che un soggetto dell'Unione non ha attuato efficacemente il presente regolamento o gli indirizzi, le raccomandazioni o gli inviti a intervenire emanati in base ad esso, ferme restando le procedure interne del soggetto dell'Unione interessato e dopo aver dato a quest'ultimo l'opportunità di presentare le proprie opinioni, l'IICB può:

a)

comunicare al soggetto dell'Unione interessato un parere motivato sulle carenze osservate nell'attuazione del presente regolamento;

b)

previa consultazione del CERT-UE, fornire indirizzi al soggetto dell'Unione interessato affinché il suo quadro, le sue misure di gestione del rischio di cibersicurezza, il suo piano di cibersicurezza e le sue relazioni si conformino al presente regolamento entro un termine specificato;

c)

emanare un avvertimento per rimediare alle carenze individuate entro un termine specificato, comprese raccomandazioni per modificare le misure adottate dal soggetto dell'Unione interessato ai sensi del presente regolamento;

d)

inviare una notifica motivata al soggetto dell'Unione interessato nel caso in cui entro il termine specificato non sia stato posto sufficiente rimedio alle carenze individuate in un avvertimento emanato a norma della lettera c);

e)

emanare:

i)

una raccomandazione per l'esecuzione di un audit; o

ii)

una richiesta relativa allo svolgimento di un audit a cura di un servizio di audit di terzi;

f)

se del caso, informare la Corte dei conti, nell'ambito del suo mandato, della presunta inosservanza;

g)

emanare una raccomandazione affinché tutti gli Stati membri e i soggetti_dell'Unione attuino una sospensione temporanea dei flussi di dati verso il soggetto dell'Unione interessato.

Ai fini del primo comma, lettera c), i destinatari dell'avvertimento sono adeguatamente circoscritti, se necessario in considerazione di un rischio per la cibersicurezza.

Gli avvertimenti e le raccomandazioni emanati ai sensi del primo comma sono indirizzati al livello_di_dirigenza_più_elevato del soggetto dell'Unione interessato.

3.   Qualora l'IICB abbia adottato misure a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a g), il soggetto dell'Unione interessato fornisce dettagli delle misure e azioni adottate per ovviare alle presunte carenze individuate dall'IICB. Il soggetto dell'Unione presenta tali dettagli entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con l'IICB.

4.   Qualora l'IICB ritenga che vi sia una violazione persistente del presente regolamento da parte di un soggetto dell'Unione derivante direttamente da azioni o omissioni di un funzionario o altro agente dell'Unione, anche al livello_di_dirigenza_più_elevato, l'IICB chiede al soggetto dell'Unione interessato di adottare misure appropriate, anche chiedendo di prendere in considerazione l'adozione di misure di natura disciplinare, conformemente alle norme e alle procedure stabilite nello statuto del personale e a qualsiasi altra norma e procedura applicabile. A tal fine, l'IICB trasferisce le informazioni necessarie al soggetto dell'Unione interessato.

5.   Qualora i soggetti_dell'Unione comunichino di non essere in grado di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, l'IICB può, in casi debitamente motivati e tenendo conto delle dimensioni del soggetto dell'Unione, autorizzarne la proroga.

CAPO IV

CERT-UE


whereas









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