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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT cercato: 'incidente' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




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Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« soggetti_dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi;

2)

« sistema_informativo_e_di_rete»: un sistema_informativo_e_di_rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555;

3)

« sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete»: la sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555;

4)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

5)

« livello_di_dirigenza_più_elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza;

6)

« quasi_ incidente»: un quasi_ incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;

7)

« incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;

8)

« incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti_dell'Unione;

9)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555;

10)

« gestione_degli_incidenti»: la gestione_degli_incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

11)

« minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

12)

« minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;

13)

« vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all'articolo 6, punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555;

14)

«rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all'articolo 6, punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555;

15)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_di_cloud_computing quale definito all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1.   Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento da parte del CERT-UE, del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e dei soggetti_dell'Unione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nello svolgimento dei compiti o nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, il CERT-UE, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e i soggetti_dell'Unione trattano e scambiano i dati personali solo nella misura necessaria e al solo scopo di svolgere tali compiti o adempiere a tali obblighi.

3.   Il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 è considerato necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento. Tali dati possono essere trattati solo nella misura necessaria per l'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza di cui agli articoli 6 e 8, per la fornitura di servizi da parte del CERT-UE a norma dell'articolo 13, per la condivisione di informazioni specifiche su un incidente a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 3, per la condivisione di informazioni a norma dell'articolo 20, per gli obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 21, per il coordinamento della risposta e la cooperazione in caso di incidenti a norma dell'articolo 22 e per la gestione_degli_incidenti gravi a norma dell'articolo 23 del presente regolamento. I soggetti_dell'Unione e il CERT-UE, quando agiscono in qualità di titolari del trattamento, applicano misure tecniche per prevenire il trattamento di categorie particolari di dati personali per scopi diversi e prevedono misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati.

CAPO II

MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA

Articolo 13

Missione e compiti del CERT-UE

1.   La missione del CERT-UE consiste nel contribuire alla sicurezza dell'ambiente TIC non riservato dei soggetti_dell'Unione fornendo loro consulenza in materia di cibersicurezza, aiutandoli a prevenire, rilevare, affrontare e attenuare gli incidenti e a rispondervi e riprendersi dagli stessi, e fungendo per tali soggetti da piattaforma per lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza e il coordinamento della risposta in caso di incidenti.

2.   Il CERT-UE raccoglie, gestisce, analizza e condivide informazioni con i soggetti_dell'Unione sulle minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti riguardanti le infrastrutture TIC non riservate. Coordina le risposte agli incidenti a livello interistituzionale e a livello di soggetti_dell'Unione, anche assicurando o coordinando la prestazione di assistenza operativa specializzata.

3.   Il CERT-UE svolge i seguenti compiti per assistere i soggetti_dell'Unione:

a)

li assiste nell'attuazione del presente regolamento e contribuisce al coordinamento della sua attuazione tramite le misure elencate all'articolo 14, paragrafo 1, o tramite relazioni ad hoc richieste dall'IICB;

b)

offre servizi CSIRT standard per i soggetti_dell'Unione attraverso un pacchetto di servizi di cibersicurezza descritti nel proprio catalogo dei servizi («servizi di base»);

c)

mantiene una rete di omologhi e partner a sostegno dei propri servizi, come indicato agli articoli 17 e 18;

d)

richiama l'attenzione dell'IICB su ogni problema relativo all'attuazione del presente regolamento e all'attuazione degli indirizzi, delle raccomandazioni e degli inviti a intervenire;

e)

sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, contribuisce alla consapevolezza situazionale informatica dell'Unione in stretta cooperazione con l'ENISA;

f)

coordina la gestione_degli_incidenti gravi;

g)

funge, per i soggetti_dell'Unione, da equivalente del coordinatore designato ai fini della divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;

h)

fornisce, su richiesta di un soggetto dell'Unione, la scansione proattiva e non invasiva dei sistemi informativi e di rete accessibili al pubblico di tale soggetto dell'Unione.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera e), sono condivise con l'IICB, la rete CSIRT e il Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN), ove applicabile e appropriato, e sono soggette ad adeguate condizioni di riservatezza.

4.   Il CERT-UE può cooperare, conformemente all'articolo 17 o 18, a seconda dei casi, con le pertinenti comunità di cibersicurezza all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche nei settori seguenti:

a)

preparazione, coordinamento in caso di incidente, scambio di informazioni e risposta alle crisi a livello tecnico relativamente a casi collegati ai soggetti_dell'Unione;

b)

cooperazione operativa per quanto riguarda la rete CSIRT, anche per l'assistenza reciproca;

c)

intelligence relativa alle minacce informatiche, compresa la consapevolezza situazionale;

d)

ogni tematica che richieda le competenze tecniche in materia di cibersicurezza del CERT-UE.

5.   Nell'ambito delle sue competenze il CERT-UE avvia una cooperazione strutturata con l'ENISA in materia di sviluppo di capacità, cooperazione operativa e analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/881. Il CERT-UE può cooperare e scambiare informazioni con il Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol.

6.   Il CERT-UE può prestare i seguenti servizi non descritti nel suo catalogo dei servizi («servizi addebitabili»):

a)

servizi a sostegno della cibersicurezza dell'ambiente TIC dei soggetti_dell'Unione, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, forniti in base ad accordi sul livello dei servizi e compatibilmente con le risorse disponibili, in particolare il controllo della rete ad ampio spettro, compreso il controllo di prima linea 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per le minacce informatiche di gravità elevata;

b)

servizi a sostegno di operazioni o progetti di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, diversi da quelli volti a proteggere il loro ambiente TIC, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB;

c)

su richiesta, una scansione proattiva dei sistemi informativi e di rete del soggetto dell'Unione interessato per individuare le vulnerabilità con un potenziale impatto significativo;

d)

servizi a sostegno della sicurezza dell'ambiente TIC di organizzazioni diverse dai soggetti_dell'Unione e che cooperano strettamente con tali soggetti, ad esempio perché investite di compiti o responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera d), in via eccezionale il CERT-UE può stipulare accordi sul livello dei servizi con soggetti diversi da quelli dell'Unione, previa approvazione dell'IICB.

7.   Il CERT-UE organizza esercitazioni di cibersicurezza e può parteciparvi o raccomandare la partecipazione alle esercitazioni esistenti, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, per verificare il livello di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione.

8.   Il CERT-UE può fornire assistenza ai soggetti_dell'Unione in caso di incidenti in reti e sistemi informativi che trattano ICUE se i soggetti_dell'Unione interessati lo richiedono esplicitamente in conformità delle rispettive procedure. La fornitura di assistenza da parte del CERT-UE ai sensi del presente paragrafo non pregiudica le norme applicabili in materia di protezione delle informazioni classificate.

9.   Il CERT-UE informa i soggetti_dell'Unione delle sue procedure e dei suoi processi di gestione_degli_incidenti.

10.   Il CERT-UE fornisce, con un elevato livello di riservatezza e affidabilità, attraverso meccanismi di cooperazione e linee gerarchiche appropriati, informazioni pertinenti e anonimizzate sugli incidenti gravi e sul modo in cui sono stati gestiti. Tali informazioni sono inserite nella relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 14.

11.   Il CERT-UE, in collaborazione con il GEPD, sostiene i soggetti_dell'Unione interessati nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, senza pregiudicare la competenza e i compiti del GEPD in quanto autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

12.   Su esplicita richiesta dei dipartimenti politici dei soggetti_dell'Unione, il CERT-UE può fornire consulenza tecnica o contributi tecnici su importanti questioni strategiche.

Articolo 17

Cooperazione tra il CERT-UE e gli omologhi degli Stati membri

1.   Il CERT-UE coopera e scambia informazioni con omologhi degli Stati membri senza indebito ritardo, in particolare con gli CSIRT designati o istituiti a norma dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555 o, se del caso, con le autorità competenti e i punti di contatto unici designati o istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva, riguardo a incidenti, minacce informatiche, vulnerabilità, quasi incidenti, possibili contromisure e migliori pratiche e su tutte le questioni pertinenti per migliorare la protezione degli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione, anche mediante la rete CSIRT istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2022/2555. Il CERT-UE sostiene la Commissione in seno all'EU-CyCLONe istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555 in merito alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala.

2.   Quando viene a conoscenza di un incidente significativo che si verifica nel territorio di uno Stato membro, il CERT-UE informa senza indugio gli omologhi pertinenti di quello Stato membro, in conformità del paragrafo 1.

3.   A condizione che i dati personali siano protetti conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, il CERT-UE scambia senza indebito ritardo informazioni pertinenti specifiche su un incidente con gli omologhi degli Stati membri per facilitare il rilevamento di minacce informatiche o incidenti analoghi o per contribuire all'analisi di un incidente, senza l'autorizzazione del soggetto dell'Unione interessato. Il CERT-UE scambia informazioni specifiche su un incidente che rivelino l’identità del bersaglio dell’ incidente di cibersicurezza solo in uno dei casi seguenti:

a)

il soggetto dell'Unione interessato vi acconsente;

b)

il soggetto dell'Unione interessato non vi acconsente come stabilito alla lettera a), ma la diffusione dell'identità del soggetto dell'Unione interessato aumenterebbe la probabilità di evitare o attenuare incidenti altrove;

c)

il soggetto dell'Unione interessato ha già reso pubblico il proprio coinvolgimento.

Le decisioni di scambiare informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del bersaglio a norma del primo comma, lettera b), sono avallate dal direttore del CERT-UE. Prima di emettere tale decisione, il CERT-UE contatta per iscritto il soggetto dell'Unione interessato, spiegando chiaramente in che modo la divulgazione della sua identità contribuirebbe a evitare o attenuare incidenti altrove. Il direttore del CERT-UE fornisce la spiegazione e chiede esplicitamente al soggetto dell'Unione di dichiarare se acconsente entro un termine stabilito. Il direttore del CERT-UE informa inoltre il soggetto dell'Unione che, alla luce della spiegazione fornita, si riserva il diritto di divulgare le informazioni anche in assenza di consenso. Il soggetto dell'Unione interessato è informato prima che le informazioni siano divulgate.

Articolo 18

Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi

1.   Il CERT-UE può cooperare con omologhi nell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 17 che siano soggetti ai requisiti dell'Unione in materia di cibersicurezza, compresi omologhi di settori specifici, riguardo a strumenti e metodi, quali tecniche, tattiche, procedure e migliori pratiche, nonché minacce informatiche e vulnerabilità. Per procedere a qualsiasi cooperazione con tali omologhi, il CERT-UE chiede l'approvazione preventiva dell'IICB caso per caso. Se il CERT-UE istituisce una cooperazione con tali omologhi, ne informa gli omologhi degli Stati membri pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro in cui è situato l’omologo. Ove applicabile e opportuno, tale cooperazione e le relative condizioni, anche per quanto riguarda la cibersicurezza, la protezione dei dati e il trattamento delle informazioni, sono stabilite in specifici accordi di riservatezza, quali contratti o accordi amministrativi. Gli accordi di riservatezza non sono subordinati all’approvazione preventiva dell’IICB, ma il suo presidente ne è informato. In caso di necessità urgente e imminente di scambiare informazioni sulla cibersicurezza nell’interesse dei soggetti dell’Unione o di un’altra parte, il CERT-UE può farlo con un soggetto le cui competenze, capacità e conoscenze specifiche sono legittimamente necessarie per rispondere a tale necessità urgente e imminente, anche se il CERT-UE non dispone di un accordo di riservatezza con tale soggetto. In tali casi il CERT-UE informa immediatamente il presidente dell’IICB e riferisce all’IICB mediante relazioni o riunioni periodiche.

2.   Il CERT-UE può cooperare con partner, quali i soggetti commerciali, compresi i soggetti di settori specifici, le organizzazioni internazionali, gli enti nazionali non dell’Unione o i singoli esperti, al fine di raccogliere informazioni su minacce informatiche generali e specifiche, quasi incidenti, vulnerabilità e possibili contromisure. Per procedere a una più ampia cooperazione con tali partner, il CERT-UE chiede l'approvazione preventiva dell'IICB caso per caso.

3.   Con il consenso del soggetto dell'Unione interessato da un incidente e a condizione che esista un accordo o un contratto di non divulgazione con l’omologo o il partner interessato, il CERT-UE può fornire informazioni in merito all' incidente specifico agli omologhi o ai partner di cui ai paragrafi 1 e 2 unicamente al fine di contribuire alla sua analisi.

CAPO V

COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 20

Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza

1.   Su base volontaria, i soggetti_dell'Unione possono notificare e fornire informazioni al CERT-UE sugli incidenti, le minacce informatiche, i quasi incidenti e le vulnerabilità che li interessano. Il CERT-UE garantisce la disponibilità di mezzi di comunicazione efficaci, con un livello elevato di tracciabilità, riservatezza e affidabilità, per agevolare la condivisione delle informazioni con i soggetti_dell'Unione. Nel trattare le notifiche, il CERT-UE può dare la priorità al trattamento delle notifiche obbligatorie rispetto alle notifiche volontarie. Fatto salvo l'articolo 12, la notifica volontaria non deve avere l'effetto di imporre al soggetto dell'Unione che la effettua alcun obbligo aggiuntivo cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse trasmesso la notifica.

2.   Per svolgere la missione e i compiti conferitigli a norma dell'articolo 13, il CERT-UE può chiedere ai soggetti_dell'Unione di fornirgli informazioni tratte dai loro rispettivi inventari dei sistemi TIC, comprese le informazioni relative alle minacce informatiche, ai quasi incidenti, alle vulnerabilità, agli indicatori di compromissione, agli allarmi di cibersicurezza e alle raccomandazioni riguardanti la configurazione degli strumenti di cibersicurezza al fine di rilevare gli incidenti. Il soggetto dell'Unione cui è rivolta tale domanda trasmette senza indebito ritardo le informazioni richieste e ogni loro successivo aggiornamento.

3.   Il CERT-UE può scambiare con i soggetti_dell'Unione informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del soggetto dell'Unione interessato dall’ incidente, a condizione che quest’ultimo vi acconsenta. Ove rifiuti il consenso, il soggetto dell'Unione fornisce al CERT-UE i motivi a sostegno di tale decisione.

4.   I soggetti_dell'Unione condividono con il Parlamento europeo e il Consiglio, su richiesta, informazioni relative al completamento dei piani di cibersicurezza.

5.   L'IICB o il CERT-UE, a seconda dei casi, condividono con il Parlamento europeo e il Consiglio, su richiesta, indirizzi, raccomandazioni e inviti ad agire.

6.   Gli obblighi di condivisione stabiliti nel presente articolo non comprendono:

a)

le ICUE;

b)

le informazioni la cui ulteriore distribuzione è stata esclusa mediante un contrassegno visibile, a meno che la loro condivisione con il CERT-UE non sia stata esplicitamente consentita.

Articolo 21

Obblighi di segnalazione

1.   Un incidente è considerato significativo se:

a)

ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa per il funzionamento del soggetto dell'Unione interessato o perdite finanziarie per lo stesso;

b)

ha interessato o è in grado di interessare altre persone fisiche o giuridiche causando considerevoli danni materiali o immateriali.

2.   I soggetti_dell'Unione presentano al CERT-UE:

a)

senza indebito ritardo, e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo, un preallarme che, se opportuno, indichi se l' incidente significativo è sospettato di essere il risultato di atti illegittimi o malevoli o può avere un impatto transfrontaliero o che interessi diversi soggetti;

b)

senza indebito ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo, una notifica di incidente che, se opportuno, aggiorni le informazioni di cui alla lettera a) e indichi una valutazione iniziale dell' incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione;

c)

su richiesta del CERT-UE, una relazione intermedia sui pertinenti aggiornamenti della situazione;

d)

una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica di incidente di cui alla lettera b), che comprenda:

i)

una descrizione dettagliata dell' incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto;

ii)

il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l' incidente;

iii)

le misure di attenuazione adottate e in corso;

iv)

se del caso, l'impatto transfrontaliero o su diversi soggetti dell' incidente;

e)

in caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale di cui alla lettera d), una relazione sui progressi in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell' incidente.

3.   Un soggetto dell'Unione informa gli omologhi pertinenti degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro in cui ha sede del fatto che si è verificato un incidente significativo, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

4.   I soggetti_dell'Unione notificano, tra l'altro, eventuali informazioni che consentano al CERT-UE di determinare l'impatto su diversi soggetti, l'impatto sullo Stato membro ospitante o l'impatto transfrontaliero a seguito di un incidente significativo. Fatto salvo l'articolo 12, la sola notifica non espone il soggetto dell'Unione a una maggiore responsabilità.

5.   Se del caso, i soggetti_dell'Unione comunicano, senza indebito ritardo, agli utenti dei sistemi informativi e di rete interessati, o di altre componenti dell'ambiente TIC, che sono potenzialmente interessati da un incidente significativo o una minaccia_informatica significativa e, se del caso, che devono adottare misure di attenuazione, qualsiasi misura o azione correttiva che possano adottare in risposta a tale incidente o minaccia. Se del caso, i soggetti_dell'Unione informano tali utenti della minaccia_informatica significativa stessa.

6.   Qualora un incidente significativo o una minaccia_informatica significativa interessi un sistema_informativo_e_di_rete o una componente dell'ambiente TIC di un soggetto dell'Unione intenzionalmente connesso con l'ambiente TIC di un altro soggetto dell'Unione, il CERT-UE emette una segnalazione di cibersicurezza.

7.   I soggetti_dell'Unione, su richiesta del CERT-UE, forniscono senza indebito ritardo al CERT-UE le informazioni digitali generate dall'uso dei dispositivi elettronici coinvolti nei loro rispettivi incidenti. Il CERT-UE può fornire ulteriori dettagli sui tipi di informazioni di cui ha bisogno ai fini della consapevolezza situazionale e della risposta agli incidenti.

8.   Il CERT-UE trasmette ogni tre mesi all'IICB, all'ENISA, all'EU INTCEN e alla rete CSIRT una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e aggregati su incidenti significativi, incidenti, minacce informatiche, quasi incidenti e vulnerabilità a norma dell'articolo 20 e sugli incidenti significativi notificati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. La relazione di sintesi costituisce un contributo alla relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell’Unione adottata a norma dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555.

9.   Entro l'8 luglio 2024, l'IICB emana indirizzi o raccomandazioni che precisano ulteriormente le modalità, il formato e il contenuto della segnalazione a norma del presente articolo. Nell'elaborare tali indirizzi o raccomandazioni, l'IICB tiene conto degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2022/2555, che specificano il tipo di informazioni, il formato e la procedura di notifica. Il CERT-UE diffonde gli adeguati dettagli tecnici che consentano l'adozione di misure proattive di rilevamento, risposta agli incidenti o attenuazione da parte dei soggetti_dell'Unione.

10.   Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente articolo non comprendono:

a)

le ICUE;

b)

le informazioni la cui ulteriore distribuzione è stata esclusa mediante un contrassegno visibile, a meno che la loro condivisione con il CERT-UE non sia stata esplicitamente consentita.

Articolo 22

Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione

1.   Fungendo da piattaforma per lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza e coordinamento della risposta in caso di incidenti, il CERT-UE facilita la circolazione delle informazioni riguardo agli incidenti, alle minacce informatiche, alle vulnerabilità e ai quasi incidenti tra:

a)

i soggetti_dell'Unione;

b)

gli omologhi di cui agli articoli 17 e 18.

2.   Il CERT-UE, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, facilita il coordinamento fra i soggetti_dell'Unione in materia di risposta agli incidenti, anche tramite:

a)

il contributo a una comunicazione esterna coerente;

b)

il sostegno reciproco, come la condivisione di informazioni pertinenti per i soggetti_dell'Unione o la fornitura di assistenza, se del caso direttamente in loco;

c)

l'uso ottimale delle risorse operative;

d)

il coordinamento con altri meccanismi di risposta alle crisi a livello dell'Unione.

3.   Il CERT-UE, in stretta cooperazione con l'ENISA, sostiene i soggetti_dell'Unione per quanto riguarda la consapevolezza situazionale degli incidenti, delle minacce informatiche, delle vulnerabilità e dei quasi incidenti, nonché la condivisione dei pertinenti sviluppi nel settore della cibersicurezza.

4.   Entro l'8 gennaio 2025, l'IICB, sulla base di una proposta del CERT-UE, adotta indirizzi o raccomandazioni sul coordinamento della risposta in caso di incidenti e sulla cooperazione in caso di incidenti significativi. In caso di sospetta natura penale di un incidente, il CERT-UE fornisce consulenza su come segnalare l' incidente alle autorità di contrasto senza indebito ritardo.

5.   A seguito di una richiesta specifica di uno Stato membro e con l'approvazione dei soggetti_dell'Unione interessati, il CERT-UE può rivolgersi a esperti dell'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4, per contribuire alla risposta a un incidente grave che ha un impatto in tale Stato membro o a un incidente di cibersicurezza su vasta scala conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), della direttiva (UE) 2022/2555. Le norme specifiche sull'accesso e il ricorso agli esperti tecnici dei soggetti_dell'Unione sono approvate dall'IICB su proposta del CERT-UE.


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