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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT cercato: 'norme' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« soggetti_dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi;

2)

« sistema_informativo_e_di_rete»: un sistema_informativo_e_di_rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555;

3)

« sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete»: la sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555;

4)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

5)

« livello_di_dirigenza_più_elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza;

6)

« quasi_ incidente»: un quasi_ incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;

7)

« incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;

8)

« incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti_dell'Unione;

9)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555;

10)

« gestione_degli_incidenti»: la gestione_degli_incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

11)

« minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

12)

« minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;

13)

« vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all'articolo 6, punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555;

14)

«rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all'articolo 6, punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555;

15)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_di_cloud_computing quale definito all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 8

Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza

1.   Senza indebito ritardo e comunque entro l'8 settembre 2025, ogni soggetto dell'Unione adotta misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, sotto la vigilanza del livello_di_dirigenza_più_elevato, per gestire i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti. Tenendo conto dello stato delle conoscenze e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, tali misure garantiscono un livello di sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete in tutto l'ambiente TIC commisurato ai rischi posti per la cibersicurezza. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, è tenuto debitamente conto del grado di esposizione del soggetto dell'Unione ai rischi per la cibersicurezza, delle sue dimensioni, della probabilità che si verifichino incidenti e della loro gravità, compreso il loro impatto sociale, economico e interistituzionale.

2.   Nell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza, i soggetti_dell'Unione trattano almeno gli ambiti seguenti:

a)

la politica in materia di cibersicurezza, comprese le misure necessarie per conseguire gli obiettivi e le priorità di cui all'articolo 6 e al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

le politiche di analisi dei rischi per la cibersicurezza e di sicurezza dei sistemi informativi;

c)

gli obiettivi strategici relativi all'uso dei servizi di cloud computing;

d)

un audit sulla cibersicurezza, se del caso, che può includere una valutazione dei rischi per la cibersicurezza, della vulnerabilità e delle minacce informatiche, e i test di penetrazione effettuati periodicamente da un fornitore privato affidabile;

e)

l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit sulla cibersicurezza di cui alla lettera d) mediante aggiornamenti delle politiche e della cibersicurezza;

f)

l'organizzazione della cibersicurezza, compresa la definizione di ruoli e responsabilità;

g)

la gestione delle risorse, compresi l'inventario delle risorse TIC e la cartografia della rete TIC;

h)

la sicurezza delle risorse umane e il controllo degli accessi;

i)

la sicurezza delle operazioni;

j)

la sicurezza delle comunicazioni;

k)

l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi, comprese le politiche in materia di gestione e divulgazione delle vulnerabilità;

l)

se possibile, le politiche in materia di trasparenza del codice sorgente;

m)

la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto dell'Unione e i suoi fornitori diretti o prestatori di servizi;

n)

la gestione_degli_incidenti e la cooperazione con il CERT-UE, ad esempio mantenendo il controllo della sicurezza e le pratiche di registrazione;

o)

la gestione della continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e la gestione delle crisi; e

p)

la promozione e lo sviluppo di programmi di educazione, competenze, sensibilizzazione, esercizio e formazione in materia di cibersicurezza.

Ai fini del primo comma, lettera m), i soggetti_dell'Unione tengono conto delle vulnerabilità specifiche di ciascun fornitore diretto e prestatore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei loro fornitori e prestatori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

3.   I soggetti_dell'Unione adottano almeno le seguenti misure specifiche di gestione dei rischi per la cibersicurezza:

a)

disposizioni tecniche per consentire e sostenere il telelavoro;

b)

provvedimenti concreti per compiere progressi verso i principi fiducia zero;

c)

l'uso dell'autenticazione a più fattori come norma in tutti i sistemi informativi e di rete;

d)

l'uso della crittografia e della cifratura, in particolare della cifratura end-to-end, e della firma elettronica sicura;

e)

se del caso, comunicazioni vocali, video e testuali sicure e sistemi di comunicazione di emergenza sicuri all'interno del soggetto dell'Unione;

f)

misure proattive per l'identificazione e la rimozione di software maligni e spyware;

g)

l'introduzione di una catena di approvvigionamento del software sicura, attraverso criteri di sviluppo e valutazione sicuri del software;

h)

l'istituzione e l'adozione di programmi di formazione sulla cibersicurezza commisurati ai compiti prescritti e alle capacità attese, per il livello_di_dirigenza_più_elevato e per i membri del personale del soggetto dell'Unione incaricati di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;

i)

la regolare formazione del personale in materia di cibersicurezza;

j)

se del caso, la partecipazione nelle analisi dei rischi di interconnettività tra i soggetti_dell'Unione;

k)

il rafforzamento delle norme relative agli appalti, per facilitare il conseguimento di un livello comune elevato di cibersicurezza attraverso:

i)

l'eliminazione degli ostacoli contrattuali che limitano la condivisione delle informazioni sugli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche fra i prestatori di servizi TIC e il CERT-UE;

ii)

gli obblighi contrattuali di segnalare gli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche, così come di avere predisposti adeguati meccanismi di risposta e controllo in caso di incidenti.

Articolo 12

Osservanza delle disposizioni

1.   L'IICB, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, controlla efficacemente che i soggetti_dell'Unione attuino il presente regolamento e gli indirizzi, le raccomandazioni e gli inviti a intervenire da loro adottati. L'IICB può chiedere ai soggetti_dell'Unione le informazioni o la documentazione necessarie a tal fine. Ai fini dell'adozione di misure di osservanza ai sensi del presente articolo, il soggetto dell'Unione interessato, se è direttamente rappresentato nell’IICB, ’non ha diritto di voto.

2.   Qualora constati che un soggetto dell'Unione non ha attuato efficacemente il presente regolamento o gli indirizzi, le raccomandazioni o gli inviti a intervenire emanati in base ad esso, ferme restando le procedure interne del soggetto dell'Unione interessato e dopo aver dato a quest'ultimo l'opportunità di presentare le proprie opinioni, l'IICB può:

a)

comunicare al soggetto dell'Unione interessato un parere motivato sulle carenze osservate nell'attuazione del presente regolamento;

b)

previa consultazione del CERT-UE, fornire indirizzi al soggetto dell'Unione interessato affinché il suo quadro, le sue misure di gestione del rischio di cibersicurezza, il suo piano di cibersicurezza e le sue relazioni si conformino al presente regolamento entro un termine specificato;

c)

emanare un avvertimento per rimediare alle carenze individuate entro un termine specificato, comprese raccomandazioni per modificare le misure adottate dal soggetto dell'Unione interessato ai sensi del presente regolamento;

d)

inviare una notifica motivata al soggetto dell'Unione interessato nel caso in cui entro il termine specificato non sia stato posto sufficiente rimedio alle carenze individuate in un avvertimento emanato a norma della lettera c);

e)

emanare:

i)

una raccomandazione per l'esecuzione di un audit; o

ii)

una richiesta relativa allo svolgimento di un audit a cura di un servizio di audit di terzi;

f)

se del caso, informare la Corte dei conti, nell'ambito del suo mandato, della presunta inosservanza;

g)

emanare una raccomandazione affinché tutti gli Stati membri e i soggetti_dell'Unione attuino una sospensione temporanea dei flussi di dati verso il soggetto dell'Unione interessato.

Ai fini del primo comma, lettera c), i destinatari dell'avvertimento sono adeguatamente circoscritti, se necessario in considerazione di un rischio per la cibersicurezza.

Gli avvertimenti e le raccomandazioni emanati ai sensi del primo comma sono indirizzati al livello_di_dirigenza_più_elevato del soggetto dell'Unione interessato.

3.   Qualora l'IICB abbia adottato misure a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a g), il soggetto dell'Unione interessato fornisce dettagli delle misure e azioni adottate per ovviare alle presunte carenze individuate dall'IICB. Il soggetto dell'Unione presenta tali dettagli entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con l'IICB.

4.   Qualora l'IICB ritenga che vi sia una violazione persistente del presente regolamento da parte di un soggetto dell'Unione derivante direttamente da azioni o omissioni di un funzionario o altro agente dell'Unione, anche al livello_di_dirigenza_più_elevato, l'IICB chiede al soggetto dell'Unione interessato di adottare misure appropriate, anche chiedendo di prendere in considerazione l'adozione di misure di natura disciplinare, conformemente alle norme e alle procedure stabilite nello statuto del personale e a qualsiasi altra norma e procedura applicabile. A tal fine, l'IICB trasferisce le informazioni necessarie al soggetto dell'Unione interessato.

5.   Qualora i soggetti_dell'Unione comunichino di non essere in grado di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, l'IICB può, in casi debitamente motivati e tenendo conto delle dimensioni del soggetto dell'Unione, autorizzarne la proroga.

CAPO IV

CERT-UE

Articolo 13

Missione e compiti del CERT-UE

1.   La missione del CERT-UE consiste nel contribuire alla sicurezza dell'ambiente TIC non riservato dei soggetti_dell'Unione fornendo loro consulenza in materia di cibersicurezza, aiutandoli a prevenire, rilevare, affrontare e attenuare gli incidenti e a rispondervi e riprendersi dagli stessi, e fungendo per tali soggetti da piattaforma per lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza e il coordinamento della risposta in caso di incidenti.

2.   Il CERT-UE raccoglie, gestisce, analizza e condivide informazioni con i soggetti_dell'Unione sulle minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti riguardanti le infrastrutture TIC non riservate. Coordina le risposte agli incidenti a livello interistituzionale e a livello di soggetti_dell'Unione, anche assicurando o coordinando la prestazione di assistenza operativa specializzata.

3.   Il CERT-UE svolge i seguenti compiti per assistere i soggetti_dell'Unione:

a)

li assiste nell'attuazione del presente regolamento e contribuisce al coordinamento della sua attuazione tramite le misure elencate all'articolo 14, paragrafo 1, o tramite relazioni ad hoc richieste dall'IICB;

b)

offre servizi CSIRT standard per i soggetti_dell'Unione attraverso un pacchetto di servizi di cibersicurezza descritti nel proprio catalogo dei servizi («servizi di base»);

c)

mantiene una rete di omologhi e partner a sostegno dei propri servizi, come indicato agli articoli 17 e 18;

d)

richiama l'attenzione dell'IICB su ogni problema relativo all'attuazione del presente regolamento e all'attuazione degli indirizzi, delle raccomandazioni e degli inviti a intervenire;

e)

sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, contribuisce alla consapevolezza situazionale informatica dell'Unione in stretta cooperazione con l'ENISA;

f)

coordina la gestione_degli_incidenti gravi;

g)

funge, per i soggetti_dell'Unione, da equivalente del coordinatore designato ai fini della divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;

h)

fornisce, su richiesta di un soggetto dell'Unione, la scansione proattiva e non invasiva dei sistemi informativi e di rete accessibili al pubblico di tale soggetto dell'Unione.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera e), sono condivise con l'IICB, la rete CSIRT e il Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN), ove applicabile e appropriato, e sono soggette ad adeguate condizioni di riservatezza.

4.   Il CERT-UE può cooperare, conformemente all'articolo 17 o 18, a seconda dei casi, con le pertinenti comunità di cibersicurezza all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche nei settori seguenti:

a)

preparazione, coordinamento in caso di incidente, scambio di informazioni e risposta alle crisi a livello tecnico relativamente a casi collegati ai soggetti_dell'Unione;

b)

cooperazione operativa per quanto riguarda la rete CSIRT, anche per l'assistenza reciproca;

c)

intelligence relativa alle minacce informatiche, compresa la consapevolezza situazionale;

d)

ogni tematica che richieda le competenze tecniche in materia di cibersicurezza del CERT-UE.

5.   Nell'ambito delle sue competenze il CERT-UE avvia una cooperazione strutturata con l'ENISA in materia di sviluppo di capacità, cooperazione operativa e analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/881. Il CERT-UE può cooperare e scambiare informazioni con il Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol.

6.   Il CERT-UE può prestare i seguenti servizi non descritti nel suo catalogo dei servizi («servizi addebitabili»):

a)

servizi a sostegno della cibersicurezza dell'ambiente TIC dei soggetti_dell'Unione, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, forniti in base ad accordi sul livello dei servizi e compatibilmente con le risorse disponibili, in particolare il controllo della rete ad ampio spettro, compreso il controllo di prima linea 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per le minacce informatiche di gravità elevata;

b)

servizi a sostegno di operazioni o progetti di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, diversi da quelli volti a proteggere il loro ambiente TIC, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB;

c)

su richiesta, una scansione proattiva dei sistemi informativi e di rete del soggetto dell'Unione interessato per individuare le vulnerabilità con un potenziale impatto significativo;

d)

servizi a sostegno della sicurezza dell'ambiente TIC di organizzazioni diverse dai soggetti_dell'Unione e che cooperano strettamente con tali soggetti, ad esempio perché investite di compiti o responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera d), in via eccezionale il CERT-UE può stipulare accordi sul livello dei servizi con soggetti diversi da quelli dell'Unione, previa approvazione dell'IICB.

7.   Il CERT-UE organizza esercitazioni di cibersicurezza e può parteciparvi o raccomandare la partecipazione alle esercitazioni esistenti, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, per verificare il livello di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione.

8.   Il CERT-UE può fornire assistenza ai soggetti_dell'Unione in caso di incidenti in reti e sistemi informativi che trattano ICUE se i soggetti_dell'Unione interessati lo richiedono esplicitamente in conformità delle rispettive procedure. La fornitura di assistenza da parte del CERT-UE ai sensi del presente paragrafo non pregiudica le norme applicabili in materia di protezione delle informazioni classificate.

9.   Il CERT-UE informa i soggetti_dell'Unione delle sue procedure e dei suoi processi di gestione_degli_incidenti.

10.   Il CERT-UE fornisce, con un elevato livello di riservatezza e affidabilità, attraverso meccanismi di cooperazione e linee gerarchiche appropriati, informazioni pertinenti e anonimizzate sugli incidenti gravi e sul modo in cui sono stati gestiti. Tali informazioni sono inserite nella relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 14.

11.   Il CERT-UE, in collaborazione con il GEPD, sostiene i soggetti_dell'Unione interessati nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, senza pregiudicare la competenza e i compiti del GEPD in quanto autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

12.   Su esplicita richiesta dei dipartimenti politici dei soggetti_dell'Unione, il CERT-UE può fornire consulenza tecnica o contributi tecnici su importanti questioni strategiche.

Articolo 14

Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire

1.   Il CERT-UE contribuisce all'attuazione del presente regolamento emanando:

a)

inviti a intervenire che descrivono le misure di sicurezza urgenti che i soggetti_dell'Unione sono esortati ad adottare entro un termine stabilito;

b)

proposte all'IICB per indirizzi destinati a tutti i soggetti_dell'Unione o a una parte di essi;

c)

proposte all'IICB per raccomandazioni destinate a singoli soggetti_dell'Unione.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera a), il soggetto dell'Unione interessato, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'invito a intervenire, informa il CERT-UE su come ha applicato le misure di sicurezza urgenti.

2.   Gli indirizzi e le raccomandazioni possono contenere:

a)

metodologie comuni e un modello per valutare la maturità della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, comprese le scale o gli indicatori essenziali di prestazione corrispondenti, destinati a servire da riferimento a sostegno del miglioramento continuo della cibersicurezza in tutti i soggetti_dell'Unione e a facilitare l'assegnazione di priorità ai settori e alle misure di cibersicurezza tenendo conto della posizione di cibersicurezza dei soggetti;

b)

modalità o miglioramenti riguardanti la gestione dei rischi per la cibersicurezza e le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

c)

modalità relative alle valutazioni di maturità della cibersicurezza e ai piani di cibersicurezza;

d)

se del caso, disposizioni sull'utilizzo di una tecnologia, architettura, pratiche open source e relative migliori pratiche comuni allo scopo di conseguire interoperabilità e norme comuni, compreso un approccio coordinato alla sicurezza della catena di approvvigionamento;

e)

se del caso, informazioni per agevolare l'uso di strumenti per appalti comuni volti all'acquisto presso fornitori terzi di pertinenti servizi e prodotti di cibersicurezza;

f)

accordi di condivisione delle informazioni a norma dell'articolo 20.

Articolo 19

Trattamento delle informazioni

1.   I soggetti_dell'Unione e il CERT-UE rispettano l'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE o di equivalenti quadri normativi applicabili.

2.   Alle richieste di accesso del pubblico ai documenti detenuti dal CERT-UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), compreso l'obbligo, previsto da tale regolamento, di consultare altri soggetti_dell'Unione o, se del caso, altri Stati membri, qualora la domanda riguardi loro documenti.

3.   Il trattamento delle informazioni da parte dei soggetti_dell'Unione e del CERT-UE si conforma alle norme applicabili sulla sicurezza delle informazioni.

Articolo 22

Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione

1.   Fungendo da piattaforma per lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza e coordinamento della risposta in caso di incidenti, il CERT-UE facilita la circolazione delle informazioni riguardo agli incidenti, alle minacce informatiche, alle vulnerabilità e ai quasi incidenti tra:

a)

i soggetti_dell'Unione;

b)

gli omologhi di cui agli articoli 17 e 18.

2.   Il CERT-UE, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, facilita il coordinamento fra i soggetti_dell'Unione in materia di risposta agli incidenti, anche tramite:

a)

il contributo a una comunicazione esterna coerente;

b)

il sostegno reciproco, come la condivisione di informazioni pertinenti per i soggetti_dell'Unione o la fornitura di assistenza, se del caso direttamente in loco;

c)

l'uso ottimale delle risorse operative;

d)

il coordinamento con altri meccanismi di risposta alle crisi a livello dell'Unione.

3.   Il CERT-UE, in stretta cooperazione con l'ENISA, sostiene i soggetti_dell'Unione per quanto riguarda la consapevolezza situazionale degli incidenti, delle minacce informatiche, delle vulnerabilità e dei quasi incidenti, nonché la condivisione dei pertinenti sviluppi nel settore della cibersicurezza.

4.   Entro l'8 gennaio 2025, l'IICB, sulla base di una proposta del CERT-UE, adotta indirizzi o raccomandazioni sul coordinamento della risposta in caso di incidenti e sulla cooperazione in caso di incidenti significativi. In caso di sospetta natura penale di un incidente, il CERT-UE fornisce consulenza su come segnalare l' incidente alle autorità di contrasto senza indebito ritardo.

5.   A seguito di una richiesta specifica di uno Stato membro e con l'approvazione dei soggetti_dell'Unione interessati, il CERT-UE può rivolgersi a esperti dell'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4, per contribuire alla risposta a un incidente grave che ha un impatto in tale Stato membro o a un incidente di cibersicurezza su vasta scala conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), della direttiva (UE) 2022/2555. Le norme specifiche sull'accesso e il ricorso agli esperti tecnici dei soggetti_dell'Unione sono approvate dall'IICB su proposta del CERT-UE.


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