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Articolo 12

Osservanza delle disposizioni

1.   L'IICB, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, controlla efficacemente che i soggetti_dell'Unione attuino il presente regolamento e gli indirizzi, le raccomandazioni e gli inviti a intervenire da loro adottati. L'IICB può chiedere ai soggetti_dell'Unione le informazioni o la documentazione necessarie a tal fine. Ai fini dell'adozione di misure di osservanza ai sensi del presente articolo, il soggetto dell'Unione interessato, se è direttamente rappresentato nell’IICB, ’non ha diritto di voto.

2.   Qualora constati che un soggetto dell'Unione non ha attuato efficacemente il presente regolamento o gli indirizzi, le raccomandazioni o gli inviti a intervenire emanati in base ad esso, ferme restando le procedure interne del soggetto dell'Unione interessato e dopo aver dato a quest'ultimo l'opportunità di presentare le proprie opinioni, l'IICB può:

a)

comunicare al soggetto dell'Unione interessato un parere motivato sulle carenze osservate nell'attuazione del presente regolamento;

b)

previa consultazione del CERT-UE, fornire indirizzi al soggetto dell'Unione interessato affinché il suo quadro, le sue misure di gestione del rischio di cibersicurezza, il suo piano di cibersicurezza e le sue relazioni si conformino al presente regolamento entro un termine specificato;

c)

emanare un avvertimento per rimediare alle carenze individuate entro un termine specificato, comprese raccomandazioni per modificare le misure adottate dal soggetto dell'Unione interessato ai sensi del presente regolamento;

d)

inviare una notifica motivata al soggetto dell'Unione interessato nel caso in cui entro il termine specificato non sia stato posto sufficiente rimedio alle carenze individuate in un avvertimento emanato a norma della lettera c);

e)

emanare:

i)

una raccomandazione per l'esecuzione di un audit; o

ii)

una richiesta relativa allo svolgimento di un audit a cura di un servizio di audit di terzi;

f)

se del caso, informare la Corte dei conti, nell'ambito del suo mandato, della presunta inosservanza;

g)

emanare una raccomandazione affinché tutti gli Stati membri e i soggetti_dell'Unione attuino una sospensione temporanea dei flussi di dati verso il soggetto dell'Unione interessato.

Ai fini del primo comma, lettera c), i destinatari dell'avvertimento sono adeguatamente circoscritti, se necessario in considerazione di un rischio per la cibersicurezza.

Gli avvertimenti e le raccomandazioni emanati ai sensi del primo comma sono indirizzati al livello_di_dirigenza_più_elevato del soggetto dell'Unione interessato.

3.   Qualora l'IICB abbia adottato misure a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a g), il soggetto dell'Unione interessato fornisce dettagli delle misure e azioni adottate per ovviare alle presunte carenze individuate dall'IICB. Il soggetto dell'Unione presenta tali dettagli entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con l'IICB.

4.   Qualora l'IICB ritenga che vi sia una violazione persistente del presente regolamento da parte di un soggetto dell'Unione derivante direttamente da azioni o omissioni di un funzionario o altro agente dell'Unione, anche al livello_di_dirigenza_più_elevato, l'IICB chiede al soggetto dell'Unione interessato di adottare misure appropriate, anche chiedendo di prendere in considerazione l'adozione di misure di natura disciplinare, conformemente alle norme e alle procedure stabilite nello statuto del personale e a qualsiasi altra norma e procedura applicabile. A tal fine, l'IICB trasferisce le informazioni necessarie al soggetto dell'Unione interessato.

5.   Qualora i soggetti_dell'Unione comunichino di non essere in grado di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, l'IICB può, in casi debitamente motivati e tenendo conto delle dimensioni del soggetto dell'Unione, autorizzarne la proroga.

CAPO IV

CERT-UE

Articolo 13

Missione e compiti del CERT-UE

1.   La missione del CERT-UE consiste nel contribuire alla sicurezza dell'ambiente TIC non riservato dei soggetti_dell'Unione fornendo loro consulenza in materia di cibersicurezza, aiutandoli a prevenire, rilevare, affrontare e attenuare gli incidenti e a rispondervi e riprendersi dagli stessi, e fungendo per tali soggetti da piattaforma per lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza e il coordinamento della risposta in caso di incidenti.

2.   Il CERT-UE raccoglie, gestisce, analizza e condivide informazioni con i soggetti_dell'Unione sulle minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti riguardanti le infrastrutture TIC non riservate. Coordina le risposte agli incidenti a livello interistituzionale e a livello di soggetti_dell'Unione, anche assicurando o coordinando la prestazione di assistenza operativa specializzata.

3.   Il CERT-UE svolge i seguenti compiti per assistere i soggetti_dell'Unione:

a)

li assiste nell'attuazione del presente regolamento e contribuisce al coordinamento della sua attuazione tramite le misure elencate all'articolo 14, paragrafo 1, o tramite relazioni ad hoc richieste dall'IICB;

b)

offre servizi CSIRT standard per i soggetti_dell'Unione attraverso un pacchetto di servizi di cibersicurezza descritti nel proprio catalogo dei servizi («servizi di base»);

c)

mantiene una rete di omologhi e partner a sostegno dei propri servizi, come indicato agli articoli 17 e 18;

d)

richiama l'attenzione dell'IICB su ogni problema relativo all'attuazione del presente regolamento e all'attuazione degli indirizzi, delle raccomandazioni e degli inviti a intervenire;

e)

sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, contribuisce alla consapevolezza situazionale informatica dell'Unione in stretta cooperazione con l'ENISA;

f)

coordina la gestione_degli_incidenti gravi;

g)

funge, per i soggetti_dell'Unione, da equivalente del coordinatore designato ai fini della divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;

h)

fornisce, su richiesta di un soggetto dell'Unione, la scansione proattiva e non invasiva dei sistemi informativi e di rete accessibili al pubblico di tale soggetto dell'Unione.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera e), sono condivise con l'IICB, la rete CSIRT e il Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN), ove applicabile e appropriato, e sono soggette ad adeguate condizioni di riservatezza.

4.   Il CERT-UE può cooperare, conformemente all'articolo 17 o 18, a seconda dei casi, con le pertinenti comunità di cibersicurezza all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche nei settori seguenti:

a)

preparazione, coordinamento in caso di incidente, scambio di informazioni e risposta alle crisi a livello tecnico relativamente a casi collegati ai soggetti_dell'Unione;

b)

cooperazione operativa per quanto riguarda la rete CSIRT, anche per l'assistenza reciproca;

c)

intelligence relativa alle minacce informatiche, compresa la consapevolezza situazionale;

d)

ogni tematica che richieda le competenze tecniche in materia di cibersicurezza del CERT-UE.

5.   Nell'ambito delle sue competenze il CERT-UE avvia una cooperazione strutturata con l'ENISA in materia di sviluppo di capacità, cooperazione operativa e analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/881. Il CERT-UE può cooperare e scambiare informazioni con il Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol.

6.   Il CERT-UE può prestare i seguenti servizi non descritti nel suo catalogo dei servizi («servizi addebitabili»):

a)

servizi a sostegno della cibersicurezza dell'ambiente TIC dei soggetti_dell'Unione, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, forniti in base ad accordi sul livello dei servizi e compatibilmente con le risorse disponibili, in particolare il controllo della rete ad ampio spettro, compreso il controllo di prima linea 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per le minacce informatiche di gravità elevata;

b)

servizi a sostegno di operazioni o progetti di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, diversi da quelli volti a proteggere il loro ambiente TIC, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB;

c)

su richiesta, una scansione proattiva dei sistemi informativi e di rete del soggetto dell'Unione interessato per individuare le vulnerabilità con un potenziale impatto significativo;

d)

servizi a sostegno della sicurezza dell'ambiente TIC di organizzazioni diverse dai soggetti_dell'Unione e che cooperano strettamente con tali soggetti, ad esempio perché investite di compiti o responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione, forniti in base ad accordi scritti e previa approvazione dell'IICB.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera d), in via eccezionale il CERT-UE può stipulare accordi sul livello dei servizi con soggetti diversi da quelli dell'Unione, previa approvazione dell'IICB.

7.   Il CERT-UE organizza esercitazioni di cibersicurezza e può parteciparvi o raccomandare la partecipazione alle esercitazioni esistenti, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, per verificare il livello di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione.

8.   Il CERT-UE può fornire assistenza ai soggetti_dell'Unione in caso di incidenti in reti e sistemi informativi che trattano ICUE se i soggetti_dell'Unione interessati lo richiedono esplicitamente in conformità delle rispettive procedure. La fornitura di assistenza da parte del CERT-UE ai sensi del presente paragrafo non pregiudica le norme applicabili in materia di protezione delle informazioni classificate.

9.   Il CERT-UE informa i soggetti_dell'Unione delle sue procedure e dei suoi processi di gestione_degli_incidenti.

10.   Il CERT-UE fornisce, con un elevato livello di riservatezza e affidabilità, attraverso meccanismi di cooperazione e linee gerarchiche appropriati, informazioni pertinenti e anonimizzate sugli incidenti gravi e sul modo in cui sono stati gestiti. Tali informazioni sono inserite nella relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 14.

11.   Il CERT-UE, in collaborazione con il GEPD, sostiene i soggetti_dell'Unione interessati nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, senza pregiudicare la competenza e i compiti del GEPD in quanto autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

12.   Su esplicita richiesta dei dipartimenti politici dei soggetti_dell'Unione, il CERT-UE può fornire consulenza tecnica o contributi tecnici su importanti questioni strategiche.

Articolo 14

Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire

1.   Il CERT-UE contribuisce all'attuazione del presente regolamento emanando:

a)

inviti a intervenire che descrivono le misure di sicurezza urgenti che i soggetti_dell'Unione sono esortati ad adottare entro un termine stabilito;

b)

proposte all'IICB per indirizzi destinati a tutti i soggetti_dell'Unione o a una parte di essi;

c)

proposte all'IICB per raccomandazioni destinate a singoli soggetti_dell'Unione.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera a), il soggetto dell'Unione interessato, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'invito a intervenire, informa il CERT-UE su come ha applicato le misure di sicurezza urgenti.

2.   Gli indirizzi e le raccomandazioni possono contenere:

a)

metodologie comuni e un modello per valutare la maturità della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, comprese le scale o gli indicatori essenziali di prestazione corrispondenti, destinati a servire da riferimento a sostegno del miglioramento continuo della cibersicurezza in tutti i soggetti_dell'Unione e a facilitare l'assegnazione di priorità ai settori e alle misure di cibersicurezza tenendo conto della posizione di cibersicurezza dei soggetti;

b)

modalità o miglioramenti riguardanti la gestione dei rischi per la cibersicurezza e le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;

c)

modalità relative alle valutazioni di maturità della cibersicurezza e ai piani di cibersicurezza;

d)

se del caso, disposizioni sull'utilizzo di una tecnologia, architettura, pratiche open source e relative migliori pratiche comuni allo scopo di conseguire interoperabilità e norme comuni, compreso un approccio coordinato alla sicurezza della catena di approvvigionamento;

e)

se del caso, informazioni per agevolare l'uso di strumenti per appalti comuni volti all'acquisto presso fornitori terzi di pertinenti servizi e prodotti di cibersicurezza;

f)

accordi di condivisione delle informazioni a norma dell'articolo 20.

Articolo 20

Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza

1.   Su base volontaria, i soggetti_dell'Unione possono notificare e fornire informazioni al CERT-UE sugli incidenti, le minacce informatiche, i quasi incidenti e le vulnerabilità che li interessano. Il CERT-UE garantisce la disponibilità di mezzi di comunicazione efficaci, con un livello elevato di tracciabilità, riservatezza e affidabilità, per agevolare la condivisione delle informazioni con i soggetti_dell'Unione. Nel trattare le notifiche, il CERT-UE può dare la priorità al trattamento delle notifiche obbligatorie rispetto alle notifiche volontarie. Fatto salvo l'articolo 12, la notifica volontaria non deve avere l'effetto di imporre al soggetto dell'Unione che la effettua alcun obbligo aggiuntivo cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse trasmesso la notifica.

2.   Per svolgere la missione e i compiti conferitigli a norma dell'articolo 13, il CERT-UE può chiedere ai soggetti_dell'Unione di fornirgli informazioni tratte dai loro rispettivi inventari dei sistemi TIC, comprese le informazioni relative alle minacce informatiche, ai quasi incidenti, alle vulnerabilità, agli indicatori di compromissione, agli allarmi di cibersicurezza e alle raccomandazioni riguardanti la configurazione degli strumenti di cibersicurezza al fine di rilevare gli incidenti. Il soggetto dell'Unione cui è rivolta tale domanda trasmette senza indebito ritardo le informazioni richieste e ogni loro successivo aggiornamento.

3.   Il CERT-UE può scambiare con i soggetti_dell'Unione informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del soggetto dell'Unione interessato dall’ incidente, a condizione che quest’ultimo vi acconsenta. Ove rifiuti il consenso, il soggetto dell'Unione fornisce al CERT-UE i motivi a sostegno di tale decisione.

4.   I soggetti_dell'Unione condividono con il Parlamento europeo e il Consiglio, su richiesta, informazioni relative al completamento dei piani di cibersicurezza.

5.   L'IICB o il CERT-UE, a seconda dei casi, condividono con il Parlamento europeo e il Consiglio, su richiesta, indirizzi, raccomandazioni e inviti ad agire.

6.   Gli obblighi di condivisione stabiliti nel presente articolo non comprendono:

a)

le ICUE;

b)

le informazioni la cui ulteriore distribuzione è stata esclusa mediante un contrassegno visibile, a meno che la loro condivisione con il CERT-UE non sia stata esplicitamente consentita.


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