(41) L’ operatore_economico può fornire i contenuti digitali o i servizi digitali ai consumatori attraverso diversi canali. È opportuno stabilire norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione di tale obbligo di fornire, il quale costituisce l’obbligo contrattuale principale dell’ operatore_economico consistente nel mettere il contenuto_digitale o il servizio_digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere considerato disponibile o accessibile al consumatore nel momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale, ovvero qualsiasi mezzo atto ad accedervi o a scaricarlo, ha raggiunto la sfera del consumatore e non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell’ operatore_economico per consentire al consumatore di utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale in conformità del contratto.
Considerando che l’ operatore_economico non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un terzo che gestisce un impianto fisico o virtuale, ad esempio una piattaforma elettronica o un impianto per l’archiviazione su cloud che il consumatore sceglie per ricevere o archiviare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, dovrebbe essere sufficiente per l’ operatore_economico fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale a detto terzo.
Tuttavia, non si può ritenere che l’impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore se tale impianto è controllato dall’ operatore_economico o è contrattualmente collegato all’ operatore_economico, come pure se il consumatore ha scelto detto impianto fisico o virtuale per la ricezione del contenuto_digitale o il servizio_digitale ma tale scelta è stata l’unica a essere proposta dall’ operatore_economico per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per riceverlo.
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(52) Per funzionare correttamente, il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere correttamente integrato nell’ambiente di software e hardware del consumatore.
La non conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che deriva da un’errata integrazione dovrebbe essere considerata un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale stesso, nel caso in cui l’ integrazione è stata effettuata dall’ operatore_economico o sotto il suo controllo, o dal consumatore sulla base di istruzioni per l’ integrazione dell’ operatore_economico e l’errata integrazione deriva da una carenza delle istruzioni necessarie per l’ integrazione, quali l’incompletezza o la mancanza di precisione che rendono le istruzioni di integrazione difficili da usare per il consumatore medio.
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(74) La presente direttiva dovrebbe contemplare anche le modifiche, quali ad esempio aggiornamenti e miglioramenti, apportate dagli operatori economici al contenuto_digitale o al servizio_digitale fornito o reso accessibile al consumatore per un determinato periodo di tempo.
Tenuto conto della natura in rapida evoluzione dei contenuti digitali e dei servizi digitali, tali aggiornamenti, miglioramenti o simili modifiche possono essere necessari e vanno spesso a vantaggio del consumatore.
Alcune modifiche, ad esempio quelle stabilite come aggiornamenti nel contratto, possono rientrare nell’impegno contrattuale.
Altre modifiche possono essere necessarie per soddisfare i requisiti oggettivi di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di cui alla presente direttiva.
Tuttavia, altre modifiche che devierebbero dai requisiti oggettivi di conformità e che sono prevedibili al momento della conclusione del contratto dovrebbero essere espressamente accettate dal consumatore al momento della conclusione del contratto.
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