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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT

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Articolo 1

Oggetto e scopo

La presente direttiva è intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali tra operatori economici e consumatori, in particolare le norme:

sulla conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto,

sui rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, e sulle modalità di esercizio degli stessi, nonché

sulla modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

« contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

2)

« servizio_digitale»:

a)

un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

b)

un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

3)

« beni_con_elementi_digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

4)

« integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio_digitale con le componenti dell’ ambiente_digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva;

5)

« operatore_economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva;

6)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

7)

« prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto_digitale o di servizio_digitale;

8)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

9)

« ambiente_digitale»: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per usarlo;

10)

« compatibilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto_digitale o il servizio_digitale;

11)

« funzionalità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

12)

« interoperabilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;

13)

« supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all’ operatore_economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi contratto in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o un servizio_digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corrispondere un prezzo.

La presente direttiva si applica altresì nel caso in cui l’ operatore_economico fornisce o si impegna a fornire contenuto_digitale o un servizio_digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati_personali all’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui i dati_personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dall’ operatore_economico ai fini della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l’ operatore_economico e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

2.   La presente direttiva si applica anche se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è sviluppato secondo le specifiche del consumatore.

3.   Ad eccezione degli articoli 5 e 13, la presente direttiva si applica anche ai supporti materiali che fungono esclusivamente da vettori di contenuto_digitale.

4.   La presente direttiva non si applica ai contenuti digitali o ai servizi digitali che sono incorporati o interconnessi con beni ai sensi dell’articolo 2, punto 3), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Si presume che il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita in caso di dubbio che la fornitura di detto contenuto_digitale incorporato o interconnesso o servizio_digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita o meno.

5.   La presente direttiva non si applica ai contratti concernenti:

a)

la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che l’ operatore_economico ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;

b)

servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all’articolo 2, punto 7), di tale direttiva;

c)

servizi sanitari, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE;

d)

servizi di gioco d’azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;

e)

servizi finanziari ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;

f)

software offerto dall’ operatore_economico sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati_personali forniti dal consumatore sono trattati esclusivamente dall’ operatore_economico al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’ interoperabilità del software specifico;

g)

la fornitura di contenuto_digitale se il contenuto_digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;

h)

contenuto_digitale fornito a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) da enti pubblici degli Stati membri.

6.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, qualora un singolo contratto tra lo stesso operatore_economico e lo stesso consumatore comprenda in un pacchetto elementi di fornitura di contenuto_digitale o di un servizio_digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, la presente direttiva si applica unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto_digitale o il servizio_digitale.

L’articolo 19 della presente direttiva non si applica se un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 include elementi di un servizio di accesso a Internet quale definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o di un servizio di comunicazioni interpersonale basato sul numero, quale definito all’articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2018/1972.

Fatti salvi l’articolo 107, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, il diritto nazionale disciplina gli effetti che può avere la risoluzione di un elemento del contratto a pacchetto sugli altri elementi del contratto a pacchetto.

7.   In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell’Unione prevale su quelle della presente direttiva.

8.   Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1.

In particolare, la presente direttiva fa salvo il regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali, prevale quest’ultimo.

9.   La presente direttiva non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale sul diritto d’autore e sui diritti connessi, tra cui la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

10.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti del diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.

Articolo 6

Conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale

L’ operatore_economico fornisce al consumatore contenuti digitali o servizi digitali che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, se del caso, fatto salvo l’articolo 10.

Articolo 8

Requisiti soggettivi di conformità

1.   In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto_digitale o il servizio_digitale:

a)

è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;

b)

è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’ operatore_economico o di altri soggetti nell’ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che l’ operatore_economico non dimostri che:

i)

l’ operatore_economico non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

ii)

al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure

iii)

la decisione di acquistare il contenuto_digitale o il servizio_digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

c)

se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d)

è conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto_digitale o del servizio_digitale messa a disposizione dall’ operatore_economico prima della conclusione del contratto.

2.   L’ operatore_economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nel periodo di tempo:

a)

durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure

b)

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

3.   Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall’ operatore_economico a norma del paragrafo 2, l’ operatore_economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:

a)

l’ operatore_economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b)

la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall’operatore.

4.   Qualora il contratto preveda che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è conforme per l’intera durata di tale periodo.

5.   Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.

6.   Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

Articolo 16

Obblighi del l’ operatore_economico in caso di risoluzione

1.   In caso di risoluzione del contratto l’ operatore_economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.

Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale dietro pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, l’ operatore_economico rimborsa al consumatore solo la proporzione dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il contratto non fosse stato risolto.

2.   Per quanto riguarda i dati_personali del consumatore, l’ operatore_economico rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3.   L’ operatore_economico si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

a)

sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

b)

si riferisca solamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

c)

sia stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o

d)

sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.

4.   Ad eccezione delle situazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), l’ operatore_economico mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.

Il consumatore ha il diritto di recuperare dall’ operatore_economico tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

5.   L’ operatore_economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto_digitale o il servizio_digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE

1)   Nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

«28.

Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).».

2)   Nell’allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:

«17.

Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).».

Articolo 24

Recepimento

1.   A partire dal 1o luglio 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva si applicano alla fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere dal 1o gennaio 2019, fatta eccezione per gli articoli 19 e 20 della presente direttiva che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

Articolo 25

Riesame

La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione esamina, tra l’altro, l’opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto_digitale o servizi digitali diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva, compresi quelli forniti a fronte di inserzioni pubblicitarie.


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