(10) La presente direttiva dovrebbe definire il proprio ambito di applicazione in modo chiaro e inequivocabile nonché prevedere norme sostanziali chiare per il contenuto_digitale o i servizi digitali che rientrano nel suo ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione e le norme sostanziali della presente direttiva dovrebbero essere neutri dal punto di vista tecnologico e adeguati alle esigenze future.
- = -
(17) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano parzialmente nell’ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore e a quali condizioni.
- = -
(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore.
I fornitori di piattaforme potrebbero essere considerati operatori economici ai sensi della presente direttiva se agiscono per finalità che rientrano nel quadro delle loro attività e in quanto partner contrattuali diretti del consumatore per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere l’applicazione della presente direttiva ai fornitori di piattaforme che non soddisfano i requisiti per essere considerati un operatore_economico ai sensi della presente direttiva.
- = -
(21) La direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni_con_elementi_digitali.
Per « beni_con_elementi_digitali» dovrebbero intendersi i beni che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni.
Il contenuto_digitale o un servizio_digitale che sia incorporato nei beni o con essi interconnesso in tal modo dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 se è fornito insieme ai beni nel quadro di un contratto di vendita concernente tali beni.
Il fatto che la fornitura del contenuto o del servizio_digitale incorporato o interconnesso sia parte del contratto di vendita con il venditore dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o da altre persone o per conto del venditore o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video sarebbe considerata quale facente parte del contratto di vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
- = -
(22) Al contrario, se la mancanza del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso non impedisce lo svolgimento delle funzioni dei beni, o se il consumatore conclude un contratto di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che non è parte di un contratto di vendita concernente beni_con_elementi_digitali, detto contratto dovrebbe considerarsi distinto dal contratto sulla vendita di beni, anche qualora il venditore agisca da intermediario in relazione a tale secondo contratto con l’ operatore_economico terzo, e potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Se, per esempio, un consumatore scarica un’applicazione di giochi da un app store su uno smartphone, il contratto di fornitura dell’applicazione di giochi è distinto dal contratto di vendita dello smartphone stesso.
Pertanto, la direttiva (UE) 2019/771 potrebbe applicarsi solo al contratto di vendita concernente lo smartphone, mentre la fornitura dell’applicazione di giochi potrebbe rientrare nella presente direttiva, se le condizioni della presente direttiva sono soddisfatte.
Un altro esempio è dato dal caso in cui sia espressamente convenuto che il consumatore acquisti uno smartphone senza uno specifico sistema operativo e il consumatore concluda successivamente un contratto di fornitura di un sistema operativo con terzi.
In tal caso, la fornitura del sistema operativo acquistato separatamente non dovrebbe far parte dei contratti di vendita e quindi non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 ma potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, se le condizioni di questa direttiva sono soddisfatte.
- = -
(37) L’esercizio delle attività rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva potrebbe comportare il trattamento di dati_personali.
Il diritto dell’Unione presenta un quadro completo in materia di protezione dei dati_personali.
In particolare, la presente direttiva fa salvi il regolamento (UE) 2016/679 (12) e la direttiva 2002/58/CE (13) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale quadro si applica ai dati_personali trattati in relazione ai contratti disciplinati dalla presente direttiva.
Di conseguenza, i dati_personali dovrebbero essere raccolti o altrimenti trattati esclusivamente nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.
In caso di conflitto tra la presente direttiva e il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali, quest’ultimo dovrebbe prevalere.
- = -
(38) La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le condizioni per il trattamento lecito dei dati_personali, dal momento che tale questione è specificamente disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679.
Di conseguenza, qualsiasi trattamento di dati_personali in relazione a contratti rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva è lecito solo se è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo ai fondamenti giuridici per il trattamento dei dati_personali.
Quando il trattamento dei dati_personali si basa su un consenso, segnatamente a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, si applicano le disposizioni specifiche di tale regolamento, comprese quelle relative alle condizioni per valutare se il consenso sia stato o meno liberamente prestato.
La presente direttiva non dovrebbe disciplinare la validità del consenso prestato.
Il regolamento (UE) 2016/679 include inoltre diritti esaustivi in materia di cancellazione e portabilità dei dati.
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare tali diritti, che si applicano ai dati_personali forniti dal consumatore all’ operatore_economico o raccolti dall’ operatore_economico in relazione a qualsiasi contratto rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e in caso di risoluzione del contratto da parte del consumatore in conformità della presente direttiva.
- = -
(48) Il regolamento (UE) 2016/679 o qualsiasi altra fonte di diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero applicarsi pienamente al trattamento dei dati_personali in relazione ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti, gli obblighi e i rimedi extracontrattuali di cui al regolamento (UE) 2016/679. È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui un operatore_economico assume in maniera esplicita un obbligo contrattuale, o il contratto può essere interpretato in tal senso, che è altresì connesso agli obblighi dell’ operatore_economico di cui al regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso, l’impegno contrattuale può essere inserito tra i requisiti di conformità soggettivi.
Un secondo esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui la mancata conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe allo stesso tempo rendere il contenuto_digitale o il servizio_digitale inadeguato alla sua finalità prevista e costituire pertanto un difetto di conformità ai requisiti di conformità oggettivi, che prevedono che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia adeguato alle finalità per le quali è abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo.
- = -
(49) Al fine di garantire una flessibilità sufficiente, alle parti dovrebbe essere consentito discostarsi dai requisiti oggettivi in materia di conformità.
Un tale scostamento dovrebbe essere consentito solo qualora il consumatore ne sia stato specificamente informato e qualora l’accetti separatamente da altre dichiarazioni o altri accordi mediante una condotta attiva e inequivocabile.
entrambe le condizioni potrebbero per esempio essere soddisfatte selezionando una casella, premendo un pulsante o attivando una funzione simile.
- = -
(69) Nel caso in cui il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico, quest’ultimo è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679.
Tali obblighi dovrebbero essere rispettati anche qualora il consumatore paghi un importo e fornisca dati_personali.
In caso di risoluzione del contratto, l’ operatore_economico dovrebbe anche astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.
In tale contenuto potrebbero rientrare immagini digitali, file video e audio e contenuti creati su dispositivi mobili.
Tuttavia, l’ operatore_economico dovrebbe avere il diritto di continuare ad utilizzare il contenuto fornito o creato dal consumatore nei casi in cui tale contenuto è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, o riguarda unicamente l’attività del consumatore, o è stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non può essere disaggregato se non con uno sforzo sproporzionato, o è stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone e se altri consumatori possono continuare a farne uso.
- = -
(74) La presente direttiva dovrebbe contemplare anche le modifiche, quali ad esempio aggiornamenti e miglioramenti, apportate dagli operatori economici al contenuto_digitale o al servizio_digitale fornito o reso accessibile al consumatore per un determinato periodo di tempo.
Tenuto conto della natura in rapida evoluzione dei contenuti digitali e dei servizi digitali, tali aggiornamenti, miglioramenti o simili modifiche possono essere necessari e vanno spesso a vantaggio del consumatore.
Alcune modifiche, ad esempio quelle stabilite come aggiornamenti nel contratto, possono rientrare nell’impegno contrattuale.
Altre modifiche possono essere necessarie per soddisfare i requisiti oggettivi di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di cui alla presente direttiva.
Tuttavia, altre modifiche che devierebbero dai requisiti oggettivi di conformità e che sono prevedibili al momento della conclusione del contratto dovrebbero essere espressamente accettate dal consumatore al momento della conclusione del contratto.
- = -
(75) In aggiunta alle modifiche volte al mantenimento della conformità, all’ operatore_economico dovrebbe essere concesso, a determinate condizioni, di modificare le caratteristiche dei contenuti digitali o dei servizi digitali, purché il contratto fornisca una ragione valida per tale modifica.
Tra tali ragioni valide potrebbero rientrare i casi in cui la modifica è necessaria per adattare il contenuto_digitale o il servizio_digitale a un nuovo ambiente tecnico o a un numero maggiore di utenti, o per altre ragioni operative importanti.
Tali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore in quanto migliorano il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Di conseguenza, le parti del contratto dovrebbero poter includere nel contratto clausole che autorizzano l’ operatore_economico a procedere a modifiche.
Al fine di conciliare gli interessi dei consumatori e delle imprese, tale possibilità concessa all’ operatore_economico dovrebbe essere abbinata al diritto del consumatore di recedere dal contratto qualora tali modifiche incidano negativamente, in modo non trascurabile, sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso.
La misura in cui le modifiche incidano negativamente sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e della qualità, funzionalità, compatibilità e altre principali caratteristiche che sono normali per contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo.
Le norme previste dalla presente direttiva relative a tali aggiornamenti, miglioramenti o modifiche analoghe non dovrebbero tuttavia riguardare situazioni in cui le parti concludano un nuovo contratto per la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, ad esempio, la distribuzione di una nuova versione del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
- = -
(76) I consumatori dovrebbero essere informati delle modifiche in modo chiaro e comprensibile.
Qualora una modifica incida negativamente, in modo non trascurabile, sull’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, quest’ultimo dovrebbe esserne informato in modo tale che tale informazione possa essere archiviata su un supporto_durevole.
Un supporto_durevole dovrebbe permettere al consumatore di archiviare le informazioni per il tempo necessario alla protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione del consumatore con l’ operatore_economico.
Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, DVD, CD, chiavi USB, schede di memoria o dischi rigidi nonché messaggi di posta elettronica.
- = -