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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT

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Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

« contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

2)

« servizio_digitale»:

a)

un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

b)

un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

3)

« beni_con_elementi_digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

4)

« integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio_digitale con le componenti dell’ ambiente_digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva;

5)

« operatore_economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva;

6)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

7)

« prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto_digitale o di servizio_digitale;

8)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

9)

« ambiente_digitale»: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per usarlo;

10)

« compatibilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto_digitale o il servizio_digitale;

11)

« funzionalità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

12)

« interoperabilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;

13)

« supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all’ operatore_economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.

Articolo 8

Requisiti soggettivi di conformità

1.   In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto_digitale o il servizio_digitale:

a)

è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;

b)

è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’ operatore_economico o di altri soggetti nell’ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che l’ operatore_economico non dimostri che:

i)

l’ operatore_economico non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

ii)

al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure

iii)

la decisione di acquistare il contenuto_digitale o il servizio_digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

c)

se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d)

è conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto_digitale o del servizio_digitale messa a disposizione dall’ operatore_economico prima della conclusione del contratto.

2.   L’ operatore_economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nel periodo di tempo:

a)

durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure

b)

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

3.   Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall’ operatore_economico a norma del paragrafo 2, l’ operatore_economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:

a)

l’ operatore_economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b)

la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall’operatore.

4.   Qualora il contratto preveda che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è conforme per l’intera durata di tale periodo.

5.   Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.

6.   Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

Articolo 12

Onere della prova

1.   L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia stato fornito in conformità dell’articolo 5 è a carico dell’ operatore_economico.

2.   Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito.

3.   Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito ai sensi del contratto è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro tale periodo.

4.   I paragrafi 2e 3 non si applicano nel caso in cui l’ operatore_economico dimostri che l’ ambiente_digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto_digitale o del servizio_digitale e nel caso in cui l’ operatore_economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.

5.   Il consumatore collabora con l’ operatore_economico per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al momento specificato all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi, risieda nell’ ambiente_digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se l’ operatore_economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, è a carico del consumatore.

Articolo 19

Modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale

1.   Se il contratto prevede che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, l’ operatore_economico può modificare il contenuto_digitale o il servizio_digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma degli articoli 7 e 8, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;

b)

tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;

c)

il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e

d)

nei casi di cui al paragrafo 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto_durevole, circa le caratteristiche e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al paragrafo 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza tale modifica conformemente al paragrafo 4.

2.   Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato modificato dall’ operatore_economico.

3.   Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.

4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere senza costi aggiuntivi il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.


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