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Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

« contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

2)

« servizio_digitale»:

a)

un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

b)

un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

3)

« beni_con_elementi_digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

4)

« integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio_digitale con le componenti dell’ ambiente_digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva;

5)

« operatore_economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva;

6)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

7)

« prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto_digitale o di servizio_digitale;

8)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

9)

« ambiente_digitale»: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per usarlo;

10)

« compatibilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto_digitale o il servizio_digitale;

11)

« funzionalità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

12)

« interoperabilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;

13)

« supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all’ operatore_economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.

Articolo 8

Requisiti soggettivi di conformità

1.   In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto_digitale o il servizio_digitale:

a)

è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;

b)

è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’ operatore_economico o di altri soggetti nell’ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che l’ operatore_economico non dimostri che:

i)

l’ operatore_economico non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

ii)

al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure

iii)

la decisione di acquistare il contenuto_digitale o il servizio_digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

c)

se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d)

è conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto_digitale o del servizio_digitale messa a disposizione dall’ operatore_economico prima della conclusione del contratto.

2.   L’ operatore_economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nel periodo di tempo:

a)

durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure

b)

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

3.   Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall’ operatore_economico a norma del paragrafo 2, l’ operatore_economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:

a)

l’ operatore_economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b)

la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall’operatore.

4.   Qualora il contratto preveda che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è conforme per l’intera durata di tale periodo.

5.   Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.

6.   Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

Articolo 12

Onere della prova

1.   L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia stato fornito in conformità dell’articolo 5 è a carico dell’ operatore_economico.

2.   Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito.

3.   Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito ai sensi del contratto è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro tale periodo.

4.   I paragrafi 2e 3 non si applicano nel caso in cui l’ operatore_economico dimostri che l’ ambiente_digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto_digitale o del servizio_digitale e nel caso in cui l’ operatore_economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.

5.   Il consumatore collabora con l’ operatore_economico per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al momento specificato all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi, risieda nell’ ambiente_digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se l’ operatore_economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, è a carico del consumatore.

Articolo 14

Mezzi di ricorso per difetto di conformità

1.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga all’ operatore_economico costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte circostanze del caso, tra cui:

a)

il valore che il contenuto_digitale o servizio_digitale avrebbe se non ci fosse alcun difetto di conformità; e

b)

l’entità del difetto di conformità.

3.   L’ operatore_economico rende il contenuto_digitale o il servizio_digitale conforme a norma del paragrafo 2 entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore riguardo al difetto di conformità, senza spese e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale e dell’uso che il consumatore intendeva farne.

4.   Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del paragrafo 5 se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al paragrafo 6, in uno dei casi seguenti:

a)

il rimedio consistente nel ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale è impossibile o sproporzionato conformemente al paragrafo 2;

b)

l’ operatore_economico non ha ripristinato la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma del paragrafo 3;

c)

risulta un difetto di conformità, nonostante il tentativo dell’ operatore_economico di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale;

d)

il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure

e)

l’ operatore_economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale entro un periodo di tempo ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore.

5.   La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe tale contenuto_digitale o servizio_digitale se fosse conforme.

Se il contratto stabilisce che il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme.

6.   Se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito dietro pagamento di un prezzo, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto solo se il difetto di conformità non è di lieve entità. L’onere della prova riguardo al fatto se il difetto di conformità è di lieve entità è a carico dell’ operatore_economico.

Articolo 16

Obblighi del l’ operatore_economico in caso di risoluzione

1.   In caso di risoluzione del contratto l’ operatore_economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.

Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale dietro pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, l’ operatore_economico rimborsa al consumatore solo la proporzione dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il contratto non fosse stato risolto.

2.   Per quanto riguarda i dati_personali del consumatore, l’ operatore_economico rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3.   L’ operatore_economico si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

a)

sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

b)

si riferisca solamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

c)

sia stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o

d)

sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.

4.   Ad eccezione delle situazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), l’ operatore_economico mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.

Il consumatore ha il diritto di recuperare dall’ operatore_economico tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

5.   L’ operatore_economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto_digitale o il servizio_digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.

Articolo 17

Obblighi del consumatore in caso di risoluzione

1.   In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.

2.   Se il contenuto_digitale è stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce all’ operatore_economico, su richiesta e a spese di quest’ultimo, senza indebito ritardo. Se l’ operatore_economico decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro 14 giorni a decorrere dal giorno in cui l’ operatore_economico è stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.

3.   Il consumatore non è tenuto a pagare per l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme.

Articolo 18

Termini e mezzi di rimborso da parte dell’ operatore_economico

1.   Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dall’ operatore_economico a norma dell’articolo 14, paragrafi 4 e 5, o dell’articolo 16, paragrafo 1, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui l’ operatore_economico è informato della decisione del consumatore di invocare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.

2.   L’ operatore_economico effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.

3.   L’ operatore_economico non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.

Articolo 19

Modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale

1.   Se il contratto prevede che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, l’ operatore_economico può modificare il contenuto_digitale o il servizio_digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma degli articoli 7 e 8, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;

b)

tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;

c)

il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e

d)

nei casi di cui al paragrafo 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto_durevole, circa le caratteristiche e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al paragrafo 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza tale modifica conformemente al paragrafo 4.

2.   Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato modificato dall’ operatore_economico.

3.   Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.

4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere senza costi aggiuntivi il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.


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