keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2011/0083 IT cercato: 'secondo' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- lettera 45
- contratto 30
- beni 29
- direttiva 26
- presente 25
- gu 21
- recesso 20
- consumatore 20
- qualsiasi 16
- professionista 14
- caso 14
- servizi 13
- trattino 13
- vendita 12
- contratti 10
- secondo 9
- inserire 9
- diritto 9
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- punto 9
- terzo 9
- l’articolo 7
- //ce 7
- posta 7
- frase 6
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- europeo 5
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- decisione 5
- oppure 5
- parlamento 5
- attività 5
- paragrafi 5
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
2) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
3) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
4) «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
5) «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
6) «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
7) «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
8) «contratto negoziato fuori dei locali commerciali»: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
9) «locali commerciali»:
a) | qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure |
b) | qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale; |
10) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
12) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
13) «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi;
14) «garanzia»: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
15) «contratto accessorio»: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.
2. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplini settori specifici, la disposizione di tale altro atto dell’Unione prevale e si applica a tali settori specifici.
3. La presente direttiva non si applica ai contratti:
a) | per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine; |
b) | di assistenza sanitaria come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria; |
c) | di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse; |
d) | di servizi finanziari; |
e) | per la creazione, l’acquisizione o il trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili; |
f) | per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale; |
g) | che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (18); |
h) | che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (19); |
i) | che, secondo i diritti degli Stati membri, sono istituiti con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all’indipendenza e all’imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un’informazione giuridica completa, che il consumatore conclude il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica; |
j) | di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore; |
k) | di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22; |
l) | conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; |
m) | conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore. |
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva o di non mantenere né introdurre disposizioni nazionali corrispondenti ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 EUR. Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.
5. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.
6. La presente direttiva non impedisce ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.
Articolo 23
Applicazione
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:
a) | enti pubblici o loro rappresentanti; |
b) | organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; |
c) | associazioni di categoria aventi un interesse legittimo. |
Articolo 31
Abrogazioni
La direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE, come modificata dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (21), e dalle direttive 2005/29/CE e 2007/64/CE, sono abrogate a decorrere dal 13 giugno 2014.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 35
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 54.
(2) GU C 200 del 25.8.2009, pag. 76.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.
(4) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.
(5) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(6) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(7) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(8) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(9) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(10) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(11) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(12) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(13) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(14) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(15) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(16) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(17) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(18) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(19) GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.
(20) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(21) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
ALLEGATO I
Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso
A. Istruzioni tipo sul recesso
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno .
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci () della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Istruzioni per la compilazione:
Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:
|
Inserire il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica. |
Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l’indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).» |
Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.» |
Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:
|
In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.» |
B. Modulo di recesso tipo
— | Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]: |
— | Con la presente io/noi (1) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (1) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (1) |
— |
— | Nome del/dei consumatore(i) |
— | Indirizzo del/dei consumatore(i) |
— | Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) |
— | Data |
(1) Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 85/577/CEE | Direttiva 97/7/CE | Presente direttiva |
Articolo 1 |
| Articolo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 8 e 9, e l’articolo 16, lettera h) |
| Articolo 1 | Articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 7 |
Articolo 2 |
| Articolo 2, punti 1 e 2 |
| Articolo 2, punto 1 | Articolo 2, punto 7 |
| Articolo 2, punto 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |
| Articolo 2, punto 3 | Articolo 2, paragrafo 2 |
| Articolo 2, punto 4, prima frase | Articolo 2, paragrafo 7 |
| Articolo 2, punto 4, seconda frase |
|
| Articolo 2, punto 5 |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
| Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
| Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |
| Articolo 3, paragrafo 3, lettera j) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) |
| Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) |
| Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 3 |
| — |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) |
| Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 3, lettera l) |
| Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera m) |
| Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f) |
| Articolo 3, paragrafo 1, quinto trattino | Articolo 6, paragrafo 3 e articolo 16, lettera k), letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 13 |
| Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera j) |
| Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) (per la locazione di alloggi a scopo residenziale), lettera g) (per i circuiti «tutto compreso»), lettera h) (per la multiproprietà), lettera k) (per il trasporto passeggeri con alcune eccezioni) e articolo 16, lettera l) (esenzione dal diritto di recesso) |
Articolo 4, prima frase |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e h), articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, seconda frase |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 4, terza frase |
| Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 4, quarta frase |
| Articolo 10 |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera g) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) | Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) | — |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera i) | Articolo 6, paragrafo 1, lettere o) e p) |
| Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 1, combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4 |
| Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 5 |
| Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 7 |
| Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 3, lettera m) |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14 |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 13 e articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
| Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino | Articolo 16, lettera a) |
| Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino | Articolo 16, lettera b) |
| Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino | Articolo 16, lettere c) e d) |
| Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino | Articolo 16, lettera i) |
| Articolo 6, paragrafo 3, quinto trattino | Articolo 16, lettera j) |
| Articolo 6, paragrafo 3, sesto trattino | Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) |
| Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 15 |
| Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 18, paragrafo 1 (relativo ai contratti di vendita) |
| Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 |
| Articolo 7, paragrafo 3 | — |
| Articolo 8 | — |
| Articolo 9 | Articolo 27 |
| Articolo 10 | — (cfr. anche l’articolo 13 della direttiva 2002/58/CE) |
| Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 23, paragrafo 1 |
| Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 23, paragrafo 2 |
| Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 6, paragrafo 9, per l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione pre-contrattuale; per il resto: — |
| Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 24, paragrafo 1 |
| Articolo 11, paragrafo 4 | — |
| Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 25 |
| Articolo 12, paragrafo 2 | — |
| Articolo 13 | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 14 | Articolo 4 |
| Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 28, paragrafo 1 |
| Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 28, paragrafo 1 |
| Articolo 15, paragrafo 3 | Articolo 28, paragrafo 1 |
| Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 30 |
| Articolo 16 | Articolo 26 |
| Articolo 17 | — |
| Articolo 18 | Articolo 34 |
| Articolo 19 | Articolo 35 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
| Articoli 9 e 11 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
| Articolo 12 |
Articolo 6 |
| Articolo 25 |
Articolo 7 |
| Articoli 13, 14 e 15 |
Articolo 8 |
| Articolo 4 |
Allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (1) | Inteso come riferimento a |
Paragrafi 2, e 11 | Presente direttiva |
whereas