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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT

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Articolo 4

Livello di armonizzazione

Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

CAPO II

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI PER CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Articolo 24

Sanzioni

1.   Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 13 dicembre 2013 e ne notificano immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 26

Informazione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore e il professionista delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice quali definiti all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2005/29/CE ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 13 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure in forma di documenti. La Commissione utilizza detti documenti ai fini della relazione di cui all’articolo 30.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 13 giugno 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

«Articolo 8 bis

1.   Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:

estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure

contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.

2.   La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»

«Articolo 8 bis

Obblighi di informazione

1.   Quando uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.

2.   La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l’altro su un apposito sito web.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»


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