keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2011/0083 IT cercato: 'stabilite' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- consumatore 6
- presente 5
- direttiva 5
- disposizioni 5
- stati 4
- membri 4
- misure 3
- riferimento 3
- pagamento 3
- contratti 3
- adottano 3
- professionista 3
- espresso 2
- consenso 2
- applicano 2
- documenti 2
- capo 2
- giugno 2
- essi 2
- supplementare 2
- livello 2
- stabilite 2
- diritto 2
- amministrative 1
- comunicano 1
- legislative 1
- dicembre 1
- pubblicano 1
- necessarie 1
- gli 1
- conformarsi 1
- recepimento 1
- generali 1
- rimborso 1
- regolamentari 1
- all’articolo 1
- immediatamente 1
- corredate 1
- le 1
- dagli 1
- modalità 1
- ufficiale 1
- pubblicazione 1
- all’atto 1
- siffatto 1
- contengono 1
- forma 1
- queste 1
- decorrere 1
- rifiutare 1
Articolo 4
Livello di armonizzazione
Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.
CAPO II
INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI PER CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI
Articolo 22
Pagamenti supplementari
Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 28
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 13 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure in forma di documenti. La Commissione utilizza detti documenti ai fini della relazione di cui all’articolo 30.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 13 giugno 2014.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
whereas