(3) L’articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevedono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 del medesimo.
- = -
(4) A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento.
L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.
- = -
(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato.
Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere.
Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita.
Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull’industria.
Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi, ad esempio servizi pubblici, è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri.
Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli professionisti) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine.
La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.
- = -
(6) Talune disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sui professionisti e sui consumatori.
Tali disparità aumentano i costi di adempimento per i professionisti che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi.
Un’eccessiva frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno.
- = -
(7) L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti.
Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell’Unione.
Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore.
Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione.
Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione.
- = -
(27) I servizi di trasporto contemplano il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci.
Il trasporto di passeggeri dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione della presente direttiva in quanto è già soggetto ad altra legislazione dell’Unione oppure, nel caso dei trasporti pubblici e dei taxi, a normative a livello nazionale.
Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva di protezione dei consumatori in caso di tariffe eccessive per l’utilizzo di mezzi di pagamento o in caso di costi occulti dovrebbero essere applicate anche ai contratti di trasporto di passeggeri.
Per quanto riguarda il trasporto di merci e il noleggio di autovetture che costituiscono servizi, i consumatori dovrebbero beneficiare della protezione prevista della presente direttiva, ad eccezione del diritto di recesso.
- = -
(28) Al fine di evitare oneri amministrativi sui professionisti, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva quando beni o servizi di minor valore sono venduti fuori dei locali commerciali.
La soglia monetaria dovrebbe essere fissata ad un livello sufficientemente basso da escludere solo gli acquisti di lieve entità.
Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire tale valore nella propria legislazione nazionale purché non sia superiore a 50 EUR.
Qualora due o più contratti con oggetto correlato siano conclusi allo stesso tempo dal consumatore, il costo totale dovrebbe essere tenuto in considerazione ai fini dell’applicazione di tale soglia.
- = -
(29) I servizi sociali hanno caratteristiche fondamentalmente distinte che sono rispecchiate nelle normative specifiche al settore, in parte a livello di Unione ed in parte a livello nazionale.
I servizi sociali comprendono, da un lato, i servizi per le persone particolarmente svantaggiate o a basso reddito nonché i servizi per persone e famiglie che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine e, dall’altro, i servizi per tutte le persone che hanno esigenze particolari di assistenza, sostegno, protezione o incoraggiamento in una fase particolare della vita.
I servizi sociali comprendono, tra gli altri, i servizi per i bambini e i giovani, i servizi di assistenza per le famiglie, per i genitori soli e le persone anziane e i servizi per i migranti.
I servizi sociali comprendono servizi di assistenza sia a breve che a lungo termine, ad esempio servizi prestati da fornitori di assistenza a domicilio o prestati in istituti di residenza assistita e in residenze per anziani («nursing homes»).
I servizi sociali non comprendono solo quelli forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato ma anche quelli forniti da operatori privati.
Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per i servizi sociali, che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione.
- = -
(32) La legislazione dell’Unione esistente, tra l’altro nell’ambito dei servizi finanziari per i consumatori, dei viaggi tutto compreso e delle multiproprietà, contiene numerose regole per la tutela dei consumatori.
Per questo motivo la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti in detti settori.
Per quanto riguarda i servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad ispirarsi alla legislazione dell’Unione esistente in materia, in fase di legiferazione in settori che non sono regolamentati a livello di Unione, in modo tale da garantire la parità di condizioni per tutti i consumatori e per tutti i contratti relativi ai servizi finanziari.
- = -
(44) Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per i professionisti che vendono a livello transfrontaliero.
L’introduzione di un modulo tipo armonizzato di recesso che il consumatore possa utilizzare dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica.
Per questi motivi gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo tipo dell’Unione riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri.
Tuttavia, il consumatore dovrebbe restare libero di recedere con parole proprie, purché la dichiarazione con cui esplicita la sua decisione di recedere dal contratto al professionista sia inequivocabile.
Una lettera, una telefonata o il rinvio dei beni con una chiara dichiarazione potrebbero soddisfare tale condizione, ma l’onere della prova dell’avvenuto recesso entro i termini stabiliti nella direttiva dovrebbe incombere al consumatore.
Per tale motivo, è nell’interesse del consumatore avvalersi di un supporto durevole quando comunica al professionista il proprio recesso.
- = -
(61) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (14) contiene già disposizioni per disciplinare le comunicazioni non richieste e prevede un elevato livello di tutela del consumatore.
Non sono quindi necessarie le disposizioni corrispondenti sulla stessa questione contenute nella direttiva 97/7/CE.
- = -
(62) Qualora siano individuate barriere al mercato interno, è opportuno che la Commissione riesamini la presente direttiva.
Nel suo riesame la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle possibilità concesse agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali specifiche anche in taluni ambiti della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (15), e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (16).
Tale riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva; detta proposta può includere modifiche ad altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l’impegno della Commissione nell’ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l’acquis unionale esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.
- = -
(65) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno tramite il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- = -