keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- conformità 16
- consumatore 15
- bene 15
- venditore 14
- beni 11
- qualsiasi 10
- difetto 9
- persona 8
- presente 7
- prezzo 6
- diritto 6
- direttiva 5
- sostituzione 4
- il 4
- contratto 4
- riparazione 4
- dati 4
- oppure 4
- capacità 4
- modo 3
- funzioni 3
- dell’articolo 3
- formato 3
- costi 3
- servizio 3
- riduzione 3
- risoluzione 3
- fini 3
- tenuto 3
- circostanze 3
- conformi 3
- rimedio 3
- conto 3
- ripristino 3
- software 3
- digitale 3
- rendere 3
- agisca 3
- fisica 3
- giuridica 2
- oggetto 2
- hardware 2
- funzionare 2
- relazione 2
- notevoli 2
- inconvenienti 2
- contratti 2
- consente 2
- tipo 2
- fatto 2
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | « contratto_di_vendita»: il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, e quest’ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo; |
2) | « consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona; |
3) | « venditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata, che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica; |
4) | « produttore»: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo; |
5) | « bene»:
|
6) | « contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale; |
7) | « servizio_digitale»:
|
8) | « compatibilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software; |
9) | « funzionalità»: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; |
10) | « interoperabilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo; |
11) | « supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; |
12) | « garanzia»: qualsiasi impegno del venditore o del produttore («garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; |
13) | « durabilità»: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale; |
14) | « senza_spese»: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione, al trasporto, per la mano d’opera o i materiali; |
15) | « asta_pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi. |
Articolo 13
Rimedi per difetto di conformità
1. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:
a) | il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità; |
b) | l’entità del difetto di conformità; e |
c) | la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore. |
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze comprese quelle di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell’articolo 15 o alla risoluzione del contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 16 in uno dei casi seguenti:
a) | il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure, se del caso, non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, oppure il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo; |
b) | si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene; |
c) | il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto_di_vendita; oppure |
d) | il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole, o senza notevoli inconvenienti per il consumatore. |
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova con riguardo al fatto se il difetto di conformità sia di lieve entità è a carico del venditore.
6. Il consumatore ha diritto di rifiutare pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata o di parte di esso fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni e le modalità che consentono al consumatore di esercitare il diritto di rifiutare il pagamento.
7. Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura un concorso del consumatore al verificarsi del difetto di conformità incida sul diritto del consumatore di avvalersi dei rimedi.
whereas