keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
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Articolo 19
Controllo dell’osservanza
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:
a) | enti pubblici o loro rappresentanti; |
b) | organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; |
c) | associazioni di categoria aventi un legittimo interesse. |
Articolo 24
recepimento
1. Entro il 1o luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.
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