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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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2019/0771 IT cercato: 'stabilite' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
 

Articolo 4

Livello di armonizzazione

Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Articolo 13

Rimedi per difetto di conformità

1.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:

a)

il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;

b)

l’entità del difetto di conformità; e

c)

la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3.   Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze comprese quelle di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.   Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell’articolo 15 o alla risoluzione del contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 16 in uno dei casi seguenti:

a)

il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure, se del caso, non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, oppure il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;

c)

il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto_di_vendita; oppure

d)

il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole, o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5.   Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova con riguardo al fatto se il difetto di conformità sia di lieve entità è a carico del venditore.

6.   Il consumatore ha diritto di rifiutare pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata o di parte di esso fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni e le modalità che consentono al consumatore di esercitare il diritto di rifiutare il pagamento.

7.   Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura un concorso del consumatore al verificarsi del difetto di conformità incida sul diritto del consumatore di avvalersi dei rimedi.

Articolo 17

Garanzie commerciali

1.   Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia commerciale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un certo periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore, durante l’intero periodo della garanzia commerciale relativa alla durabilità, per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell’articolo 14. Il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli nella dichiarazione di garanzia commerciale di durabilità.

Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia commerciale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta secondo le stesse modalità o con modalità simili a quelle in cui è stata resa, prima della conclusione del contratto.

2.   La dichiarazione di garanzia commerciale è fornita al consumatore su supporto_durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia commerciale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende gli elementi seguenti:

a)

una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;

b)

nome e indirizzo del garante;

c)

la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l’applicazione della garanzia commerciale;

d)

la designazione dei beni cui si applica la garanzia commerciale; e

e)

le condizioni della garanzia commerciale.

3.   Il mancato rispetto del paragrafo 2 non si ripercuote sulla natura vincolante della garanzia commerciale per il garante.

4.   Gli Stati membri possono stabilire norme relative ad altri aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dal presente articolo, comprese norme sulla lingua o sulle lingue nelle quali la dichiarazione di garanzia commerciale è messa a disposizione del consumatore.

Articolo 24

Recepimento

1.   Entro il 1o luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.


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