(18) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale nella misura in cui le materie interessate non sono da essa disciplinate, in particolare con riferimento alla legalità dei beni, il risarcimento dei danni e aspetti relativi al diritto contrattuale generale quali la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti.
Altrettanto dovrebbe valere con riferimento alle conseguenze della risoluzione del contratto e per taluni aspetti riguardanti la riparazione e la sostituzione che non sono disciplinati dalla presente direttiva.
Nel disciplinare il diritto delle parti di astenersi dall’adempiere gli obblighi o parte di essi finché l’altra parte non abbia adempiuto i propri obblighi, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentare le condizioni e le modalità in cui il consumatore può astenersi dal pagamento del prezzo.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza di una violazione della presente direttiva da parte di un venditore.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali non specificamente riferite ai contratti dei consumatori e prevedere rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto_di_vendita, segnatamente le disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità del venditore per i vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le norme nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali per il consumatore, in caso di difetto di conformità dei beni, nei confronti di persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, quali per esempio i fabbricanti, o di altre persone che adempiono i loro obblighi.
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(45) Per un periodo di un anno, o per un periodo di due anni se gli Stati membri scelgono di applicare un periodo biennale, il consumatore dovrebbe soltanto provare che il bene non è in conformità, senza dover provare che il difetto di conformità sussisteva effettivamente al momento rilevante per la determinazione della conformità.
Per confutare il reclamo del consumatore, il venditore dovrebbe provare che il difetto di conformità non sussisteva in quel momento.
Inoltre, in taluni casi, la presunzione che il difetto di conformità sussisteva al momento rilevante per la determinazione della conformità può essere incompatibile con la natura dei beni o la natura del difetto di conformità.
Il primo caso potrebbe essere quello dei beni che si deteriorano in ragione della loro stessa natura, come i prodotti deperibili, ad esempio i fiori, o i beni che sono soltanto monouso.
Il secondo caso potrebbe ad esempio riguardare un difetto di conformità che può risultare soltanto da un’azione da parte del consumatore o da una causa esterna evidente sopravvenuta in seguito alla consegna dei beni al consumatore.
Nel caso di beni con elementi digitali, laddove il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a provare che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non era conforme durante il rispettivo periodo di tempo per la determinazione della conformità.
Per confutare il reclamo del consumatore, il venditore dovrebbe provare che il contenuto_digitale o il servizio_digitale era conforme durante tale periodo.
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(58) Al fine di rendere effettivo il diritto del consumatore di risolvere il contratto, qualora il consumatore acquisti beni multipli e il difetto di conformità riguardi soltanto alcuni dei beni consegnati a norma del contratto, il consumatore dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme ai beni non conformi, anche se tali altri beni siano conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.
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(59) La presente direttiva dovrebbe fissare norme solo sui principali effetti della risoluzione del contratto da parte del consumatore per difetto di conformità e sulle modalità di esercizio del diritto alla risoluzione, in particolare l’obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto.
Pertanto, il venditore dovrebbe essere tenuto a rimborsare il prezzo ricevuto dal consumatore e il consumatore dovrebbe restituire il bene.
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