keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
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Articolo 4
Livello di armonizzazione
Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.
Articolo 21
Imperatività delle norme
1. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti prima che il difetto di conformità del bene sia portato all’attenzione del venditore da parte del consumatore, non vincola il consumatore.
2. La presente direttiva non impedisce ai venditori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.
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