(4) Il commercio elettronico è un motore di crescita chiave nel mercato interno.
Tuttavia il suo potenziale di crescita è lungi dall’essere pienamente sfruttato.
Al fine di rafforzare la competitività dell’Unione e stimolare la crescita, l’Unione deve agire rapidamente e incoraggiare gli attori economici a sfruttare al massimo il potenziale offerto dal mercato interno.
Il pieno potenziale del mercato interno può essere sfruttato soltanto se tutti gli operatori di mercato sono in grado di accedere agevolmente alle vendite transfrontaliere di beni, comprese le transazioni di commercio elettronico.
Le norme di diritto contrattuale in base alle quali gli operatori di mercato concludono transazioni commerciali sono tra i fattori fondamentali della decisione delle imprese di offrire beni oltre frontiera.
Tali norme influenzano anche la disponibilità dei consumatori a scegliere fiduciosamente questo tipo di acquisto.
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(6) Le norme dell’Unione applicabili alla vendita di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti le condizioni di consegna, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso siano già state pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Altri elementi contrattuali essenziali, quali i criteri di conformità, i rimedi a difetti di conformità al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, sono attualmente oggetto dell’armonizzazione minima prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Gli Stati membri hanno avuto facoltà di andare oltre le norme dell’Unione e introdurre o mantenere norme che garantiscano un livello ancora più elevato di protezione dei consumatori.
Procedendo in tal senso sono intervenuti, in misura diversa, su vari elementi.
Di conseguenza, oggi esistono divergenze significative tra le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 1999/44/CE riguardo agli elementi essenziali, quali l’assenza o l’esistenza di una gerarchia di rimedi.
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(7) Le disparità esistenti possono ripercuotersi negativamente sulle imprese e sui consumatori.
A norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le imprese che rivolgono la loro attività ai consumatori di altri Stati membri sono tenuti a tener conto delle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori del paese di residenza abituale del consumatore.
Poiché tali norme differiscono fra gli Stati membri, le imprese possono dover far fronte a costi aggiuntivi.
Di conseguenza molte imprese potrebbero preferire continuare a operare sul mercato interno o esportare solo in uno o due Stati membri.
La scelta di ridurre al minimo l’esposizione ai costi e ai rischi associati al commercio transfrontaliero si traduce in perdite di opportunità in termini di espansione commerciale e di economie di scala.
Questo fenomeno interessa soprattutto le PMI.
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(8) Seb bene grazie all’applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 i consumatori godano di un livello elevato di protezione quando acquistano dall’estero, la frammentazione giuridica si ripercuote negativamente anche sul loro grado di fiducia nelle transazioni commerciali transfrontaliere.
I fattori che concorrono a minare la loro fiducia sono molteplici, tuttavia l’incertezza sui diritti contrattuali essenziali è tra le preoccupazioni principali dei consumatori.
Tale incertezza sussiste a prescindere dal fatto che il consumatore sia tutelato dalle disposizioni imperative di diritto contrattuale dei consumatori del suo Stato membro nel caso in cui i venditori dirigano la loro attività transfrontaliera verso tale Stato membro o che il consumatore concluda o meno un contratto transfrontaliero con venditori che non esercitino la loro attività commerciale nello Stato membro del consumatore.
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(9) Seb bene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite transfrontaliere nell’Unione, le differenze tra le normative nazionali in materia contrattuale si ripercuotono sia sui dettaglianti che usano canali di vendita a distanza sia su quelli che vendono «faccia a faccia», e ne ostacolano l’espansione oltre frontiera. È opportuno che la presente direttiva copra tutti i canali di vendita, al fine di creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono beni ai consumatori.
Fissando norme uniformi per i vari canali di vendita, la presente direttiva dovrebbe impedire qualsiasi divergenza che possa creare oneri sproporzionati per il crescente numero di dettaglianti «omnichannel» nell’Unione.
L’esigenza di mantenere norme coerenti sulla vendita e sulle garanzie per tutti i canali di vendita è stata confermata nell’ambito del controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing della Commissione pubblicato il 29 maggio 2017, che ha riguardato anche la direttiva 1999/44/CE.
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(10) La presente direttiva dovrebbe riguardare le norme applicabili alla vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali, soltanto in relazione a quegli elementi contrattuali essenziali necessari per superare le barriere legate al diritto contrattuale nel mercato interno.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, e aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori dovrebbero rendere più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
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(11) La presente direttiva integra la direttiva 2011/83/UE.
Mentre la direttiva 2011/83/UE fissa principalmente disposizioni riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e norme in materia di consegna dei beni e passaggio del rischio, la presente direttiva introduce norme riguardanti la conformità dei beni, i rimedi in caso di non conformità e le modalità del loro esercizio.
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(15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali nei quali l’assenza di un contenuto_digitale o di un servizio_digitale incorporato o interconnesso impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni stessi e qualora tale contenuto o servizio_digitale sia fornito con i beni secondo le condizioni del contratto_di_vendita relativo a tali beni.
L’inserimento, nel contratto_di_vendita stipulato con il venditore, della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video dovrebbe essere considerata quale facente parte del contratto_di_vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
Ad esempio, uno smartphone potrebbe essere dotato di applicazioni standard preinstallate fornite secondo il contratto_di_vendita, quali l’applicazione della sveglia o della fotocamera.
Un altro possibile esempio è dato dallo smartwatch.
In tal caso, l’orologio stesso sarebbe considerato il bene con elementi digitali in grado di svolgere le rispettive funzioni solo in combinazione con un’applicazione prevista dal contratto_di_vendita ma che deve essere scaricata dal consumatore su uno smartphone; l’elemento digitale interconnesso sarebbe l’applicazione.
Ciò dovrebbe applicarsi anche se il contenuto_digitale o il servizio_digitale incorporato o interconnesso non è fornito direttamente dal venditore ma, conformemente al contratto_di_vendita, è fornito da un terzo.
Al fine di evitare incertezze sia per i venditori che per i consumatori, qualora sussistano dubbi circa il fatto che la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali faccia parte del contratto_di_vendita, dovrebbero applicarsi le norme della presente direttiva.
Inoltre, l’accertamento della relazione contrattuale bilaterale tra il venditore e il consumatore nella quale si inserisce la fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali incorporati o interconnessi non dovrebbe essere pregiudicato dal semplice fatto che il consumatore è tenuto ad accettare un accordo di licenza con un terzo per potere beneficiare del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
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(18) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale nella misura in cui le materie interessate non sono da essa disciplinate, in particolare con riferimento alla legalità dei beni, il risarcimento dei danni e aspetti relativi al diritto contrattuale generale quali la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti.
Altrettanto dovrebbe valere con riferimento alle conseguenze della risoluzione del contratto e per taluni aspetti riguardanti la riparazione e la sostituzione che non sono disciplinati dalla presente direttiva.
Nel disciplinare il diritto delle parti di astenersi dall’adempiere gli obblighi o parte di essi finché l’altra parte non abbia adempiuto i propri obblighi, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentare le condizioni e le modalità in cui il consumatore può astenersi dal pagamento del prezzo.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza di una violazione della presente direttiva da parte di un venditore.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali non specificamente riferite ai contratti dei consumatori e prevedere rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto_di_vendita, segnatamente le disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità del venditore per i vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le norme nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali per il consumatore, in caso di difetto di conformità dei beni, nei confronti di persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, quali per esempio i fabbricanti, o di altre persone che adempiono i loro obblighi.
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(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, compresi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi.
L’obbligo del venditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva.
Salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità.
Se un aggiornamento fornito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio_digitale in base al contratto_di_vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni mantengano la conformità.
Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
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(32) Assicurare una maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un’economia circolare. È inoltre essenziale impedire l’accesso al mercato dell’Unione ai beni non conformi, rafforzando la vigilanza del mercato e fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, al fine di accrescere la fiducia nel funzionamento del mercato interno.
Per raggiungere tali obiettivi, una legislazione dell’Unione specifica per prodotto è il mezzo più appropriato per introdurre il requisito della durabilità e altri requisiti di prodotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri ad hoc.
La presente direttiva dovrebbe pertanto essere complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione specifica per prodotto dell’Unione e dovrebbe includere la durabilità tra i criteri oggettivi di valutazione della conformità dei beni.
Nella presente direttiva, la durabilità dovrebbe riferirsi alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale.
Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l’eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l’ispezione periodica o il cambio dei filtri in un’automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto di persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali.
La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l’intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni.
Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità.
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(43) Per quanto riguarda determinati aspetti potrebbe essere giustificabile un trattamento differente dei beni di seconda mano.
Seb bene un periodo di responsabilità o un termine di prescrizione di due anni o superiore solitamente riconcilia gli interessi sia del venditore che del consumatore, questo potrebbe non essere il caso per quanto riguarda i beni di seconda mano.
Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, poter consentire alle parti di accordarsi su un periodo di responsabilità o un termine di prescrizione più breve per tali beni.
Lasciare tale questione ad un accordo contrattuale tra le parti aumenta la libertà contrattuale e assicura che il consumatore debba essere informato sia della natura del bene in quanto di seconda mano, sia del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione abbreviato.
Tale periodo o termine convenuto contrattualmente non dovrebbe tuttavia essere inferiore a un anno.
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(62) Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi per le garanzie commerciali, unitamente agli obblighi di informativa precontrattuale sull’esistenza e le condizioni delle garanzie commerciali di cui alla direttiva 2011/83/UE.
Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva dovrebbe prevedere che, qualora le condizioni di garanzia commerciale figuranti nei messaggi pubblicitari associati siano più favorevoli al consumatore di quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose.
Da ultimo, la presente direttiva dovrebbe prevedere norme sul contenuto della dichiarazione di garanzia e sul modo in cui questa dovrebbe essere messa a disposizione dei consumatori.
Ad esempio, la dichiarazione di garanzia dovrebbe includere le condizioni della garanzia commerciale e indicare che la garanzia legale di conformità non è pregiudicata dalla garanzia commerciale, chiarendo che le condizioni della garanzia commerciale costituiscono un impegno che viene ad aggiungersi alla garanzia legale di conformità.
Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere norme sugli aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dalla presente direttiva, ad esempio sull’associazione di debitori diversi dal garante alla garanzia commerciale, purché tali norme non privino il consumatore della protezione riconosciuta dalle disposizioni pienamente armonizzate della presente direttiva relative alle garanzie commerciali.
Mentre gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di imporre che le garanzie commerciali siano fornite gratuitamente, essi dovrebbero assicurare che qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore rientrante nella definizione di garanzie commerciali di cui alla presente direttiva sia conforme alle norme armonizzate della presente direttiva.
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(63) Considerato che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del bene risultante da un atto o da un’omissione del venditore o di un terzo, il venditore dovrebbe poter agire nei confronti della persona responsabile in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali.
Tali rimedi dovrebbero includere quelli per un difetto di conformità derivante dall’omissione di un aggiornamento, incluso un aggiornamento di sicurezza, che sarebbe stato necessario per mantenere la conformità del bene con elementi digitali.
Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali.
Le precisazioni sull’esercizio di quel diritto, in particolare la persona nei cui confronti tali rimedi devono essere esercitati e le modalità di esercizio, nonché l’eventuale carattere obbligatorio dei rimedi, dovrebbero essere determinate dagli Stati membri.
La questione di sapere se anche il consumatore possa presentare un reclamo direttamente nei confronti di una persona in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali non dovrebbe essere disciplinata dalla presente direttiva, salvo laddove un produttore offra al consumatore una garanzia commerciale per i beni.
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(70) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente gli ostacoli di diritto contrattuale alla vendita transfrontaliera di beni nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del fatto che questi non sono in grado singolarmente di far fronte alla frammentazione giuridica garantendo la coerenza del proprio diritto con quelli degli altri Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione rimuovendo i principali ostacoli di diritto contrattuale attraverso la piena armonizzazione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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