(7) Coerentemente, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori alla diffusione radiotelevisiva e alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici originari di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali attività.
Tale adeguamento dovrebbe tener conto del finanziamento e della produzione dei contenuti creativi e, in particolare, delle opere audiovisive.
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(12) Poiché la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio_online_accessorio sono considerati, ai sensi della presente direttiva, come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre, di fatto, il servizio_online_accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel fissare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio_online_accessorio, quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi compresi nel servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio_online_accessorio è impiegato e utilizzato - e le versioni linguistiche fornite.
Tuttavia, dovrebbe continuare a essere possibile utilizzare metodi specifici per calcolare l'importo del pagamento per i diritti soggetti al principio del paese d'origine, come il metodo basato sugli introiti dell'organismo di diffusione radiotelevisiva generati dal servizio online, che sono utilizzati in particolare dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.
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(15) Per ritrasmettere le trasmissioni iniziali di programmi televisivi e radiofonici, gli operatori dei servizi di ritrasmissione devono ottenere l'autorizzazione dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di opere o ad altro materiale protetto. Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE.
Le norme previste dalla presente direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva.
Tali norme lasciano impregiudicato il diritto di concedere o negare l'autorizzazione e ne regolano esclusivamente l'esercizio. I titolari dei diritti dovrebbero ricevere una congrua remunerazione per la ritrasmissione delle loro opere e di altro materiale protetto. Nel determinare condizioni ragionevoli per la concessione della licenza, compresi i diritti di licenza, per una ritrasmissione in conformità della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si dovrebbe, tra l'altro, tener conto del valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, compreso il valore attribuito ai mezzi di ritrasmissione.
Ciò non dovrebbe pregiudicare l'esercizio collettivo del diritto al pagamento di un'adeguata e unica remunerazione per gli artisti e i produttori di fonogrammi per la comunicazione al pubblico di fonogrammi commerciali, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e dalla direttiva 2014/26/UE e, in particolare, le disposizioni di tale direttiva relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.
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(20) Al fine di garantire la certezza giuridica e di mantenere un elevato livello di tutela dei titolari dei diritti, è opportuno prevedere che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione_diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, si considera che vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi.
Gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali dovrebbero pertanto ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il loro contributo specifico all'unico atto di comunicazione al pubblico. La partecipazione di un organismo di diffusione radiotelevisiva e di un distributore di segnale a tale unico atto di comunicazione al pubblico non dovrebbe comportare la responsabilità solidale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e del distributore di segnali per tale atto di comunicazione al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire a livello nazionale i meccanismi per ottenere l'autorizzazione per tale unico atto di comunicazione al pubblico, compresi i relativi pagamenti da effettuare ai titolari dei diritti interessati, tenendo conto del rispettivo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva e dei distributori di segnali relativi all'unico atto di comunicazione al pubblico. I distributori di segnali devono farsi carico, analogamente agli operatori di servizi di ritrasmissione, di un onere significativo per l'acquisizione dei diritti, ad eccezione dei diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.
Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a prevedere che anche i distributori di segnali beneficino di un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria dei diritti per le loro trasmissioni allo stesso modo e nella stessa misura degli operatori di servizi di ritrasmissione per le ritrasmissioni disciplinate dalla direttiva 93/83/CEE e dalla presente direttiva.
Ove i distributori di segnali si limitino a fornire agli organismi di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la ricezione della trasmissione o migliorarne e la ricezione, i distributori di segnali non dovrebbero essere considerati come partecipanti a un atto di comunicazione al pubblico.
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