(8) La presente direttiva dovrebbe disciplinare i servizi online accessori offerti da un organismo di diffusione radiotelevisiva che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva.
Tali servizi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera rigorosamente lineare, contemporaneamente alla trasmissione, e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, i cosiddetti servizi di catch-up. Inoltre, i servizi online accessori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la valutazione dei contenuti del programma in questione.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai servizi online accessori forniti agli utenti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva insieme al servizio di diffusione radiotelevisiva.
La presente direttiva dovrebbe essere applicata anche ai servizi online accessori che, pur avendo una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione, sono accessibili agli utenti separatamente dal servizio di diffusione radiotelevisiva, senza che gli utenti debbano ottenere in via preliminare l'accesso al servizio di diffusione radiotelevisiva, ad esempio sottoscrivendo un abbonamento. Ciò non pregiudica la libertà degli organismi di diffusione radiotelevisiva di offrire tali servizi online accessori gratuitamente o a pagamento. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico, o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, ad esempio i servizi di video su richiesta, non dovrebbero rientrare tra i servizi contemplati dalla presente direttiva.
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(10) Date le specificità dei meccanismi di finanziamento e di concessione di licenze per talune opere audiovisive, che sono spesso basati su licenze territoriali esclusive, è opportuno, per quanto riguarda i programmi televisivi, limitare il campo di applicazione del principio del paese d'origine stabilito nella presente direttiva a determinate tipologie di programmi.
Tali tipologie di programmi dovrebbero includere i programmi d'informazione e di attualità come pure i programmi di produzione propria di un organismo di diffusione radiotelevisiva, che sono finanziati esclusivamente da quest'ultimo, anche laddove i finanziamenti utilizzati dall'organismo di diffusione radiotelevisiva per i programmi di produzione propria provengano da fondi pubblici.
Ai fini della presente direttiva, per programmi di produzione propria degli organismi di diffusione radiotelevisiva si intendono le produzioni realizzate da un organismo di diffusione radiotelevisiva con l'impiego di risorse proprie, ma ad eccezione delle produzioni commissionate dall'organismo di diffusione radiotelevisiva a produttori che sono indipendenti da esso e delle coproduzioni.
Per gli stessi motivi, il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi alla trasmissione televisiva di eventi sportivi in conformità della presente direttiva.
Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi solamente quando i programmi sono utilizzati dall'organismo di diffusione radiotelevisiva nei propri servizi online accessori.
Esso non dovrebbe applicarsi alla concessione da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva di licenze per i programmi di produzione propria a terzi, inclusi altri organismi di diffusione radiotelevisiva.
Il principio del paese d'origine non dovrebbe pregiudicare la libertà dei titolari dei diritti e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, limitazioni, anche territoriali, allo sfruttamento dei loro diritti.
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(14) Gli operatori di servizi di ritrasmissione possono utilizzare varie tecnologie quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici.
I segnali che trasportano di programmi possono essere ottenuti dagli operatori di servizi di ritrasmissione dagli gli organismi di diffusione radiotelevisiva che, a loro volta trasmettono tali segnali al pubblico, con modalità diverse, ad esempio captando i segnali trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva o ricevendo i segnali direttamente da essi attraverso il processo tecnico di immissione_diretta.
Tali servizi degli operatori possono essere offerti via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso o mobile, e reti analoghe o attraverso servizi di accesso a Internet quali definiti nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Gli operatori di servizi di ritrasmissione che utilizzano tali tecnologie per la ritrasmissione dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti.
Al fine di prevedere sufficienti garanzie contro l'uso non autorizzato di opere e di altro materiale protetto, che è particolarmente importante nel caso di servizi a pagamento, i servizi di ritrasmissione offerti attraverso i servizi di accesso a Internet dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva solamente quando tali servizi di ritrasmissione sono forniti in un ambiente in cui solamente gli utenti autorizzati possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza del contenuto garantito è comparabile al livello di sicurezza per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite, quali le reti via cavo o le reti IP a circuito chiuso, in cui il contenuto ritrasmesso è criptato. Tali requisiti dovrebbero essere praticabili e adeguati.
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(16) La presente direttiva dovrebbe consentire la conclusione di accordi tra un organismo di gestione collettiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione, per i diritti che sono soggetti alla gestione collettiva obbligatoria in conformità della presente direttiva, da estendere ai diritti dei titolari che non sono rappresentati da tale organismo di gestione collettiva, senza che tali titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altro materiale protetto dall'applicazione di tale meccanismo. Nel caso in cui vi sia più di un organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della categoria interessata per il suo territorio, dovrebbe spettare allo Stato membro, per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti di ritrasmissione, determinare quale organismo o quali organismi di gestione collettiva hanno il diritto di concedere o negare l'autorizzazione alla ritrasmissione.
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(23) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi rilevanti per la fornitura di un servizio_online_accessorio nonché per l'accesso o l'uso di tale servizio, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.
Durante tale periodo di transizione il principio non dovrebbe applicarsi a tali accordi esistenti, così fornendo il tempo necessario per adeguarli, se necessario, conformemente alla presente direttiva. È altresì necessario prevedere un periodo transitorio per consentire agli organismi di diffusione radiotelevisiva, ai distributori di segnali e ai titolari dei diritti di adeguarsi alle nuove norme sullo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto mediante l' immissione_diretta stabilite dalle disposizioni della presente direttiva in materia di trasmissione di programmi mediante immissione_diretta.
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(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Anche ove la presente direttiva possa interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, nella misura in cui la gestione collettiva obbligatoria è attuata per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione, è necessario imporre l'applicazione della gestione collettiva obbligatoria in modo mirato e limitarla a servizi specifici.
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