keyboard_tab EIDAS 2014/0910 IT
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- 1 Articolo 22 Elenchi di fiducia
- 1 Articolo 42 Requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- elenchi 7
- fiducia 6
- informazioni 5
- mediante 4
- atti 4
- esecuzione 4
- dati 4
- tempo 4
- stati 4
- membri 3
- misurazione 3
- requisiti 3
- servizi 3
- data 3
- validazione_temporale_elettronica 2
- norme 2
- applicabili 2
- mantengono 2
- istituiscono 2
- qualificata 2
- pubblicano 2
- sigillata 2
- modifiche 2
- fonte 2
- la 2
- accurata 2
- collegamento 2
- dell’ora 2
- automatizzato 2
- trattamento 2
- relative 2
- fiduciari 2
- qualificati 2
- all’articolo 2
- d’esame 2
- procedura 2
- secondo 2
- gli 2
- sicuro 2
- modo 2
- adottati 2
- elettronicamente 2
- adatta 2
- forma 2
- possibilità 1
- ragionevolmente 1
- escludere 1
- rilevabili 1
- basa 1
- l’ora 1
Articolo 22
Elenchi di fiducia
1. Tutti gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano elenchi di fiducia, che includono le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono responsabili, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati.
2. Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, gli elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1, firmati o sigillati elettronicamente in una forma adatta al trattamento automatizzato.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio, informazioni sull’organismo responsabile dell’istituzione, del mantenimento e della pubblicazione degli elenchi nazionali di fiducia, precisando dove gli elenchi sono pubblicati, e sui certificati utilizzati per firmare o sigillare tali elenchi di fiducia e le eventuali modifiche apportate.
4. La Commissione rende pubbliche, attraverso un canale sicuro, le informazioni di cui al paragrafo 3 in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
5. Entro il 18 settembre 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le informazioni di cui al paragrafo 1 e definisce le specifiche tecniche e i formati per gli elenchi di fiducia applicabili ai fini dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 42
Requisiti per la validazione_temporale_elettronica qualificata
1. Una validazione_temporale_elettronica qualificata soddisfa i requisiti seguenti:
a) | collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; |
b) | si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato; e |
c) | è apposta mediante una firma_elettronica avanzata o sigillata con un sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente. |
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al collegamento della data e dell’ora ai dati e a fonti accurate di misurazione del tempo. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il collegamento della data e dell’ora ai dati e alla fonte accurata di misurazione del tempo rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
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