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2014/0910 IT cercato: 'mantengono' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

    CAPO III
    SERVIZI FIDUCIARI

    SEZIONE 1
    Disposizioni generali

    SEZIONE 2
    Vigilanza

    SEZIONE 3
    Servizi fiduciari qualificati
  • 2 Articolo 22 Elenchi di fiducia

  • SEZIONE 4
    Firme elettroniche

    SEZIONE 5
    Sigilli elettronici

    SEZIONE 6
    Validazione temporale elettronica

    SEZIONE 7
    Servizi elettronici di recapito certificato

    SEZIONE 8
    Autenticazione dei siti web

    CAPO IV
    DOCUMENTI ELETTRONICI

    CAPO V
    DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 22

Elenchi di fiducia

1.   Tutti gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano elenchi di fiducia, che includono le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono responsabili, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati.

2.   Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, gli elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1, firmati o sigillati elettronicamente in una forma adatta al trattamento automatizzato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio, informazioni sull’organismo responsabile dell’istituzione, del mantenimento e della pubblicazione degli elenchi nazionali di fiducia, precisando dove gli elenchi sono pubblicati, e sui certificati utilizzati per firmare o sigillare tali elenchi di fiducia e le eventuali modifiche apportate.

4.   La Commissione rende pubbliche, attraverso un canale sicuro, le informazioni di cui al paragrafo 3 in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.

5.   Entro il 18 settembre 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le informazioni di cui al paragrafo 1 e definisce le specifiche tecniche e i formati per gli elenchi di fiducia applicabili ai fini dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.


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