search


keyboard_tab EIDAS 2014/0910 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2014/0910 IT cercato: 'tempo' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


just index tempo:


whereas tempo:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 610

 

Articolo 1

Oggetto

Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione_elettronica e dei servizi fiduciari, il presente regolamento:

a)

fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione_elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione_elettronica di un altro Stato membro,

b)

stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; e

c)

istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

« identificazione_elettronica», il processo per cui si fa uso di dati_di_identificazione_personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

2)

«mezzi di identificazione_elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati_di_identificazione_personale e utilizzata per l’ autenticazione per un servizio online;

3)

« dati_di_identificazione_personale», un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

4)

«regime di identificazione_elettronica», un sistema di identificazione_elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione_elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche;

5)

« autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’ identificazione_elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;

6)

« parte_facente_affidamento_sulla_certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un’ identificazione_elettronica o su un servizio_fiduciario;

7)

« organismo_del_settore_pubblico», un’autorità statale, regionale o locale, un organismo_di_diritto_pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un’autorità, un organismo o un’associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato;

8)

« organismo_di_diritto_pubblico», un organismo definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

9)

« firmatario», una persona fisica che crea una firma_elettronica;

10)

« firma_elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;

11)

« firma_elettronica avanzata», una firma_elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26;

12)

« firma_elettronica qualificata», una firma_elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

13)

«dati per la creazione di una firma_elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma_elettronica;

14)

«certificato di firma_elettronica», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di una firma_elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona;

15)

«certificato qualificato di firma_elettronica», un certificato di firma_elettronica che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I;

16)

« servizio_fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

a)

creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure

b)

creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o

c)

conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

17)

« servizio_fiduciario qualificato», un servizio_fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento;

18)

« organismo_di_valutazione_della_conformità», un organismo ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati;

19)

« prestatore_di_servizi_fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato o come prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato;

20)

« prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato», un prestatore_di_servizi_fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato;

21)

« prodotto», un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari;

22)

«dispositivo per la creazione di una firma_elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma_elettronica;

23)

«dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II;

24)

« creatore_di_un_sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo_elettronico;

25)

« sigillo_elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;

26)

« sigillo_elettronico avanzato», un sigillo_elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all’articolo 36;

27)

« sigillo_elettronico qualificato», un sigillo_elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

28)

«dati per la creazione di un sigillo_elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo_elettronico per creare un sigillo_elettronico;

29)

«certificato di sigillo_elettronico», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di un sigillo_elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona;

30)

«certificato qualificato di sigillo_elettronico», un certificato di sigillo_elettronico che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato III;

31)

«dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo_elettronico;

32)

«dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’allegato II;

33)

« validazione_temporale_elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

34)

« validazione_temporale_elettronica qualificata», una validazione_temporale_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42;

35)

« documento_elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

36)

« servizio_elettronico_di_recapito_certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate;

37)

« servizio_elettronico_di_recapito_qualificato_certificato», un servizio_elettronico_di_recapito_certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44;

38)

«certificato di autenticazione di sito web», un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato;

39)

«certificato qualificato di autenticazione di sito web», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV;

40)

« dati_di_ convalida», dati utilizzati per convalidare una firma_elettronica o un sigillo_elettronico;

41)

« convalida», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo_elettronico.

Articolo 20

Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati

1.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti, a proprie spese almeno ogni 24 mesi, a una verifica da parte di un organismo_di_valutazione_della_conformità. Lo scopo della verifica è di confermare che i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. I prestatori di servizi fiduciari qualificati presentano la pertinente relazione di valutazione di conformità all’organismo di vigilanza entro il termine di tre giorni lavorativi dalla sua ricezione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’organismo di vigilanza può, in qualsiasi momento, condurre una verifica o chiedere a un organismo_di_valutazione_della_conformità di eseguire una valutazione di conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, a spese di tali prestatori di servizi fiduciari, per confermare che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondono ai requisiti di cui al presente regolamento. Laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali, l’organismo di vigilanza comunica alle autorità di protezione dei dati i risultati delle verifiche.

3.   Ove l’organismo di vigilanza imponga al prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato di rimediare agli eventuali mancati adempimenti dei requisiti di cui al presente regolamento e ove il prestatore non agisca di conseguenza e, se applicabile, entro un limite di tempo stabilito dall’organismo di vigilanza, quest’ultimo, tenendo conto in particolare della dimensione, della durata e delle conseguenze di tale mancato adempimento, può ritirare la qualifica di tale prestatore o del servizio interessato da esso prestato e informare l’organismo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, al fine di aggiornare gli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1. L’organismo di vigilanza comunica al prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato la revoca della sua qualifica o della qualifica del servizio interessato.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento per le seguenti norme:

a)

accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e per la relazione di valutazione di conformità di cui al paragrafo 1;

b)

regole in materia di audit in base alle quali gli organismi di valutazione effettueranno le loro valutazioni della conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 24

Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati

1.   Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio_fiduciario, un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l’identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato.

Le informazioni di cui al primo comma sono verificate dal prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato direttamente o ricorrendo a un terzo conformemente al diritto nazionale:

a)

mediante la presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica; o

b)

a distanza, mediante mezzi di identificazione_elettronica, con cui prima del rilascio del certificato qualificato è stata garantita una presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica e che soddisfano i requisiti fissati all’articolo 8 riguardo ai livelli di garanzia «significativo» o «elevato»; o

c)

mediante un certificato di una firma_elettronica qualificata o di un sigillo_elettronico qualificato rilasciato a norma della lettera a) o b); o

d)

mediante altri metodi di identificazione riconosciuti a livello nazionale che forniscono una garanzia equivalente sotto il profilo dell’afffidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente è confermata da un organismo_di_valutazione_della_conformità.

2.   Un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che presta servizi fiduciari qualificati:

a)

informa l’organismo di vigilanza di eventuali cambiamenti nella prestazione dei propri servizi fiduciari qualificati e dell’intenzione di cessare tali attività;

b)

impiega personale e, ove applicabile, subcontraenti dotati delle competenze, dell’affidabilità, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie e che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di norme di sicurezza e di protezione dei dati personali e applica procedure amministrative e gestionali, che corrispondono a norme europee o internazionali;

c)

riguardo alla responsabilità civile per danni a norma dell’articolo 13, mantiene risorse finanziarie adeguate e/o si procura un’assicurazione di responsabilità civile appropriata, conformemente al diritto nazionale;

d)

prima di avviare una relazione contrattuale informa, in modo chiaro e completo, chiunque intenda utilizzare un servizio_fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l’utilizzo di tale servizio, comprese eventuali limitazioni del suo utilizzo;

e)

utilizza sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l’affidabilità dei processi che assicurano;

f)

utilizza sistemi affidabili per memorizzare i dati a esso forniti, in modo verificabile, affinché:

i)

siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto con il consenso della persona a cui i dati fanno riferimento;

ii)

soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche ai dati memorizzati;

iii)

l’autenticità dei dati sia verificabile;

g)

adotta misure adeguate contro le falsificazioni e i furti di dati;

h)

registra e mantiene accessibili per un congruo periodo di tempo, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell’ambito di procedimenti giudiziali e per assicurare la continuità del servizio. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

i)

dispone di un piano di cessazione delle attività aggiornato per garantire la continuità del servizio conformemente alle disposizioni verificate dall’organismo di vigilanza a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera i);

j)

garantisce il trattamento lecito dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE;

k)

se i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati, istituiscono una banca dati dei certificati aggiornata.

3.   Se un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia certificati qualificati decide di revocare un certificato, registra tale revoca nella propria banca dati dei certificati e pubblica la situazione di revoca del certificato tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. La revoca diventa immediatamente effettiva all’atto della pubblicazione.

4.   In considerazione del paragrafo 3, i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati trasmettono alle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o revoca dei certificati qualificati da essi rilasciati. Queste informazioni sono rese disponibili almeno per ogni certificato rilasciato in qualsiasi momento e oltre il periodo di validità del certificato, in modo automatizzato, affidabile, gratuito ed efficiente.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sistemi e prodotti affidabili, che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente articolo. Si presume che i requisiti di cui al presente articolo siano stati rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili adempiano a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Firme elettroniche

Articolo 28

Certificati qualificati di firme elettroniche

1.   I certificati qualificati di firme elettroniche soddisfano i requisiti di cui all’allegato I.

2.   I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato I.

3.   I certificati qualificati di firme elettroniche possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento delle firme elettroniche qualificate.

4.   Qualora un certificato qualificato di firme elettroniche sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.

5.   Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea di un certificato qualificato di firma_elettronica:

a)

in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di firma_elettronica, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione;

b)

il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato.

6.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di firma_elettronica. Si presume che i requisiti di cui all’allegato I siano stati rispettati ove un certificato qualificato di firma_elettronica risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 38

Certificati qualificati di sigilli elettronici

1.   I certificati qualificati di sigilli elettronici soddisfano i requisiti di cui all’allegato III.

2.   I certificati qualificati di sigilli elettronici non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato III.

3.   I certificati qualificati di sigilli elettronici possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento dei sigilli elettronici qualificati.

4.   Qualora un certificato qualificato di un sigillo_elettronico sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.

5.   Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea dei certificati qualificati di sigilli elettronici:

a)

in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di sigillo_elettronico, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione;

b)

il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato.

6.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di sigilli elettronici. Si presume che i requisiti di cui all’allegato III siano stati rispettati ove un certificato qualificato di sigillo_elettronico risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 40

Convalida e conservazione dei sigilli elettronici qualificati

Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano mutatis mutandis alla convalida e alla conservazione dei sigilli elettronici qualificati.

SEZIONE 6

Validazione temporale elettronica

Articolo 41

Effetti giuridici della validazione_temporale_elettronica

1.   Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.

2.   Una validazione_temporale_elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.

3.   Una validazione_temporale_elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione_temporale_elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.

Articolo 42

Requisiti per la validazione_temporale_elettronica qualificata

1.   Una validazione_temporale_elettronica qualificata soddisfa i requisiti seguenti:

a)

collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

b)

si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato; e

c)

è apposta mediante una firma_elettronica avanzata o sigillata con un sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al collegamento della data e dell’ora ai dati e a fonti accurate di misurazione del tempo. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il collegamento della data e dell’ora ai dati e alla fonte accurata di misurazione del tempo rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 7

Servizi elettronici di recapito certificato

Articolo 44

Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati

1.   I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:

a)

sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;

b)

garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;

c)

garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;

d)

l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma_elettronica avanzata o da un sigillo_elettronico avanzato di un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

e)

qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;

f)

la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione_temporale_elettronica qualificata.

Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 8

Autenticazione dei siti web


whereas









keyboard_arrow_down