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Articolo 6

Riconoscimento reciproco

1.   Ove il diritto o la prassi amministrativa nazionale richiedano l’impiego di un’ identificazione_elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo_del_settore_pubblico online in uno Stato membro, i mezzi di identificazione_elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell’ autenticazione transfrontaliera di tale servizio online, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a)

i mezzi di identificazione_elettronica sono rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione_elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9;

b)

il livello di garanzia dei mezzi di identificazione_elettronica corrisponde a un livello di garanzia pari o superiore al livello di garanzia richiesto dall’ organismo_del_settore_pubblico competente per accedere al servizio online in questione nel primo Stato membro, sempre che il livello di garanzia di tali mezzi di identificazione_elettronica corrisponda al livello di garanzia significativo o elevato;

c)

l’ organismo_del_settore_pubblico competente usa il livello di garanzia significativo o elevato in relazione all’accesso a tale servizio online.

Tale riconoscimento ha luogo non oltre 12 mesi dalla data in cui la Commissione pubblica l’elenco i di cui alla lettera a), primo comma.

2.   Un mezzo di identificazione_elettronica rilasciato nell’ambito di un regime di identificazione_elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 e che corrisponde al livello di garanzia basso può essere riconosciuto dagli organismi del settore pubblico ai fini dell’ autenticazione transfrontaliera del servizio prestato online da tali organismi.

Articolo 7

Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione_elettronica

Un regime di identificazione_elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime di identificazione_elettronica sono rilasciati:

i)

dallo Stato membro notificante;

ii)

su incarico dello Stato membro notificante; o

iii)

a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;

b)

i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime di identificazione_elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno a un servizio che è fornito da un organismo_del_settore_pubblico e che richiede l’ identificazione_elettronica nello Stato membro notificante;

c)

il regime di identificazione_elettronica e i mezzi di identificazione_elettronica rilasciati conformemente alle sue disposizioni soddisfano i requisiti di almeno uno dei livelli di garanzia stabiliti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

d)

lo Stato membro notificante garantisce che i dati_di_identificazione_personale che rappresentano unicamente la persona in questione siano attribuiti, conformemente alle specifiche tecniche, norme e procedure relative al pertinente livello di garanzia definito nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, punto 1, al momento in cui è rilasciata l’ identificazione_elettronica nell’ambito di detto regime;

e)

la parte che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito di detto regime assicura che i mezzi di identificazione_elettronica siano attribuiti alla persona di cui alla lettera d) del presente articolo conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di garanzia definito nnell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

f)

lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità dell’ autenticazione online, per consentire alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel territorio di un altro Stato membro di confermare i dati_di_identificazione_personale che hanno ricevuto in forma elettronica.

Per le parti facenti affidamento sulla certificazione diverse dagli organismi del settore pubblico, lo Stato membro notificante può definire i termini di accesso a tale autenticazione. Quando l’ autenticazione transfrontaliera è effettuata in relazione a un servizio online prestato da un organismo_del_settore_pubblico, essa è fornita a titolo gratuito.

Gli Stati membri non impongono alcun requisito tecnico specifico sproporzionato alle parti facenti affidamento sulla certificazione che intendono effettuare tale autenticazione, qualora tali requisiti impediscano o ostacolino notevolmente l’interoperabilità dei regimi di identificazione_elettronica notificati;

g)

almeno sei mesi prima della notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo Stato membro notificante fornisce agli altri Stati membri, ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, una descrizione di detto regime conformemente alle modalità procedurali stabilite dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 7;

h)

il regime di identificazione_elettronica soddisfa i requisiti definiti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8.

Articolo 14

Relazioni internazionali

1.   I servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione qualora i servizi fiduciari aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo concluso fra l’Unione e il paese terzo in questione o un’organizzazione internazionale a norma dell’articolo 218 TFUE.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 garantiscono, in particolare, che:

a)

i requisiti che si applicano ai prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione e ai servizi fiduciari qualificati che prestano siano soddisfatti dai prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso le organizzazioni internazionali con cui è concluso l’accordo, nonché dai servizi fiduciari da essi prestati;

b)

i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione sono riconosciuti come giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso l’organizzazione internazionale con cui è concluso l’accordo.


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