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Articolo 6

Riconoscimento reciproco

1.   Ove il diritto o la prassi amministrativa nazionale richiedano l’impiego di un’ identificazione_elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo_del_settore_pubblico online in uno Stato membro, i mezzi di identificazione_elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell’ autenticazione transfrontaliera di tale servizio online, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a)

i mezzi di identificazione_elettronica sono rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione_elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9;

b)

il livello di garanzia dei mezzi di identificazione_elettronica corrisponde a un livello di garanzia pari o superiore al livello di garanzia richiesto dall’ organismo_del_settore_pubblico competente per accedere al servizio online in questione nel primo Stato membro, sempre che il livello di garanzia di tali mezzi di identificazione_elettronica corrisponda al livello di garanzia significativo o elevato;

c)

l’ organismo_del_settore_pubblico competente usa il livello di garanzia significativo o elevato in relazione all’accesso a tale servizio online.

Tale riconoscimento ha luogo non oltre 12 mesi dalla data in cui la Commissione pubblica l’elenco i di cui alla lettera a), primo comma.

2.   Un mezzo di identificazione_elettronica rilasciato nell’ambito di un regime di identificazione_elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 e che corrisponde al livello di garanzia basso può essere riconosciuto dagli organismi del settore pubblico ai fini dell’ autenticazione transfrontaliera del servizio prestato online da tali organismi.

Articolo 7

Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione_elettronica

Un regime di identificazione_elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime di identificazione_elettronica sono rilasciati:

i)

dallo Stato membro notificante;

ii)

su incarico dello Stato membro notificante; o

iii)

a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;

b)

i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime di identificazione_elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno a un servizio che è fornito da un organismo_del_settore_pubblico e che richiede l’ identificazione_elettronica nello Stato membro notificante;

c)

il regime di identificazione_elettronica e i mezzi di identificazione_elettronica rilasciati conformemente alle sue disposizioni soddisfano i requisiti di almeno uno dei livelli di garanzia stabiliti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

d)

lo Stato membro notificante garantisce che i dati_di_identificazione_personale che rappresentano unicamente la persona in questione siano attribuiti, conformemente alle specifiche tecniche, norme e procedure relative al pertinente livello di garanzia definito nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, punto 1, al momento in cui è rilasciata l’ identificazione_elettronica nell’ambito di detto regime;

e)

la parte che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito di detto regime assicura che i mezzi di identificazione_elettronica siano attribuiti alla persona di cui alla lettera d) del presente articolo conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di garanzia definito nnell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

f)

lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità dell’ autenticazione online, per consentire alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel territorio di un altro Stato membro di confermare i dati_di_identificazione_personale che hanno ricevuto in forma elettronica.

Per le parti facenti affidamento sulla certificazione diverse dagli organismi del settore pubblico, lo Stato membro notificante può definire i termini di accesso a tale autenticazione. Quando l’ autenticazione transfrontaliera è effettuata in relazione a un servizio online prestato da un organismo_del_settore_pubblico, essa è fornita a titolo gratuito.

Gli Stati membri non impongono alcun requisito tecnico specifico sproporzionato alle parti facenti affidamento sulla certificazione che intendono effettuare tale autenticazione, qualora tali requisiti impediscano o ostacolino notevolmente l’interoperabilità dei regimi di identificazione_elettronica notificati;

g)

almeno sei mesi prima della notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo Stato membro notificante fornisce agli altri Stati membri, ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, una descrizione di detto regime conformemente alle modalità procedurali stabilite dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 7;

h)

il regime di identificazione_elettronica soddisfa i requisiti definiti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8.

Articolo 14

Relazioni internazionali

1.   I servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione qualora i servizi fiduciari aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo concluso fra l’Unione e il paese terzo in questione o un’organizzazione internazionale a norma dell’articolo 218 TFUE.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 garantiscono, in particolare, che:

a)

i requisiti che si applicano ai prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione e ai servizi fiduciari qualificati che prestano siano soddisfatti dai prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso le organizzazioni internazionali con cui è concluso l’accordo, nonché dai servizi fiduciari da essi prestati;

b)

i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione sono riconosciuti come giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso l’organizzazione internazionale con cui è concluso l’accordo.

Articolo 24

Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati

1.   Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio_fiduciario, un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l’identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato.

Le informazioni di cui al primo comma sono verificate dal prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato direttamente o ricorrendo a un terzo conformemente al diritto nazionale:

a)

mediante la presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica; o

b)

a distanza, mediante mezzi di identificazione_elettronica, con cui prima del rilascio del certificato qualificato è stata garantita una presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica e che soddisfano i requisiti fissati all’articolo 8 riguardo ai livelli di garanzia «significativo» o «elevato»; o

c)

mediante un certificato di una firma_elettronica qualificata o di un sigillo_elettronico qualificato rilasciato a norma della lettera a) o b); o

d)

mediante altri metodi di identificazione riconosciuti a livello nazionale che forniscono una garanzia equivalente sotto il profilo dell’afffidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente è confermata da un organismo_di_valutazione_della_conformità.

2.   Un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che presta servizi fiduciari qualificati:

a)

informa l’organismo di vigilanza di eventuali cambiamenti nella prestazione dei propri servizi fiduciari qualificati e dell’intenzione di cessare tali attività;

b)

impiega personale e, ove applicabile, subcontraenti dotati delle competenze, dell’affidabilità, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie e che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di norme di sicurezza e di protezione dei dati personali e applica procedure amministrative e gestionali, che corrispondono a norme europee o internazionali;

c)

riguardo alla responsabilità civile per danni a norma dell’articolo 13, mantiene risorse finanziarie adeguate e/o si procura un’assicurazione di responsabilità civile appropriata, conformemente al diritto nazionale;

d)

prima di avviare una relazione contrattuale informa, in modo chiaro e completo, chiunque intenda utilizzare un servizio_fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l’utilizzo di tale servizio, comprese eventuali limitazioni del suo utilizzo;

e)

utilizza sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l’affidabilità dei processi che assicurano;

f)

utilizza sistemi affidabili per memorizzare i dati a esso forniti, in modo verificabile, affinché:

i)

siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto con il consenso della persona a cui i dati fanno riferimento;

ii)

soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche ai dati memorizzati;

iii)

l’autenticità dei dati sia verificabile;

g)

adotta misure adeguate contro le falsificazioni e i furti di dati;

h)

registra e mantiene accessibili per un congruo periodo di tempo, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell’ambito di procedimenti giudiziali e per assicurare la continuità del servizio. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

i)

dispone di un piano di cessazione delle attività aggiornato per garantire la continuità del servizio conformemente alle disposizioni verificate dall’organismo di vigilanza a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera i);

j)

garantisce il trattamento lecito dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE;

k)

se i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati, istituiscono una banca dati dei certificati aggiornata.

3.   Se un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia certificati qualificati decide di revocare un certificato, registra tale revoca nella propria banca dati dei certificati e pubblica la situazione di revoca del certificato tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. La revoca diventa immediatamente effettiva all’atto della pubblicazione.

4.   In considerazione del paragrafo 3, i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati trasmettono alle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o revoca dei certificati qualificati da essi rilasciati. Queste informazioni sono rese disponibili almeno per ogni certificato rilasciato in qualsiasi momento e oltre il periodo di validità del certificato, in modo automatizzato, affidabile, gratuito ed efficiente.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sistemi e prodotti affidabili, che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente articolo. Si presume che i requisiti di cui al presente articolo siano stati rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili adempiano a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Firme elettroniche

Articolo 52

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2016, a eccezione delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 8, paragrafo 3, articolo 9, paragrafo 5, articolo 12, paragrafi da 2 a 9, articolo 17, paragrafo 8, articolo 19, paragrafo 4, articolo 20, paragrafo 4, articolo 21, paragrafo 4, articolo 22, paragrafo 5, articolo 23, paragrafo 3, articolo 24, paragrafo 5, articolo 27, paragrafi 4 e 5, articolo 28, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 2, articolo 30, paragrafi 3 e 4, articolo 31, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 3, articolo 33, paragrafo 2, articolo 34, paragrafo 2, articolo 37, paragrafi 4 e 5, articolo 38, paragrafo 6, articolo 42, paragrafo 2, articolo 44, paragrafo 2, articolo 45, paragrafo 2, articolo 47 e articolo 48, che si applicano dal 17 settembre 2014;

b)

l’articolo 7, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, gli articoli 9, 10, 11 e l’articolo 12, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8;

c)

l’articolo 6 si applica a decorrere da tre anni dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8.

3.   Quando il regime di identificazione_elettronica notificato è compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9 prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il riconoscimento dei mezzi di identificazione_elettronica in virtù di tale regime ai sensi dell’articolo 6 ha luogo non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione di detto regime ma non prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

4.   Nonostante il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, uno Stato membro può decidere che i mezzi di identificazione_elettronica a norma del regime di identificazione_elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, da un altro Stato membro, siano riconosciuti nel primo Stato membro a decorrere dalla data di pubblicazione degli atti di esecuzione di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 8. Gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 73.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(3)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(4)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.

(5)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(6)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8)  Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(9)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(10)  Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).

(11)  Decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 6.

(15)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).


ALLEGATO I

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA

I certificati qualificati di firma_elettronica contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di firma_elettronica;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali figurano nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

è chiaramente indicato almeno il nome del firmatario, o uno pseudonimo, qualora sia usato uno pseudonimo;

d)

i dati_di_ convalida della firma_elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma_elettronica;

e)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

f)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato;

g)

la firma_elettronica avanzata o il sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

h)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma_elettronica avanzata o al sigillo_elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;

i)

l’ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;

j)

qualora i dati per la creazione di una firma_elettronica connessi ai dati_di_ convalida della firma_elettronica siano ubicati in un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata, un’indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.


ALLEGATO II

REQUISITI PER I DISPOSITIVI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

1.

I dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata garantiscono, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, almeno quanto segue:

a)

è ragionevolmente assicurata la riservatezza dei dati per la creazione di una firma_elettronica utilizzati per creare una firma_elettronica;

b)

i dati per la creazione di una firma_elettronica utilizzati per creare una firma_elettronica possono comparire in pratica una sola volta;

c)

i dati per la creazione di una firma_elettronica utilizzati per creare una firma_elettronica non possono, con un grado ragionevole di sicurezza, essere derivati e la firma_elettronica è attendibilmente protetta da contraffazioni compiute con l’impiego di tecnologie attualmente disponibili;

d)

i dati per la creazione di una firma_elettronica utilizzati nella creazione della stessa possono essere attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l’uso da parte di terzi.

2.

I dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata non alterano i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima della firma.

3.

La generazione o la gestione dei dati per la creazione di una firma_elettronica per conto del firmatario può essere effettuata solo da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato.

4.

Fatto salvo il punto 1, lettera d), i prestatori di servizi fiduciari qualificati che gestiscono dati per la creazione di una firma_elettronica per conto del firmatario possono duplicare i dati per la creazione di una firma_elettronica solo a fini di back-up, purché rispettino i seguenti requisiti:

a)

la sicurezza degli insiemi di dati duplicati deve essere dello stesso livello della sicurezza degli insiemi di dati originali;

b)

il numero di insiemi di dati duplicati non eccede il minimo necessario per garantire la continuità del servizio.


ALLEGATO III

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DEI SIGILLI ELETTRONICI

I certificati qualificati dei sigilli elettronici contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di sigillo_elettronico;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

almeno il nome del creatore del sigillo e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;

d)

i dati_di_ convalida del sigillo_elettronico che corrispondono ai dati per la creazione di un sigillo_elettronico;

e)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

f)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato;

g)

la firma_elettronica avanzata o il sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

h)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma_elettronica avanzata o al sigillo_elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;

i)

l’ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;

j)

qualora i dati per la creazione di un sigillo_elettronico connessi ai dati_di_ convalida del sigillo_elettronico siano ubicati in un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato, un’indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.


ALLEGATO IV

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI AUTENTICAZIONE DI SITI WEB

I certificati qualificati di autenticazione di siti web contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di autenticazione di sito web;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

per le persone fisiche: almeno il nome della persona a cui è stato rilasciato il certificato, o uno pseudonimo. Qualora sia usato uno pseudonimo, ciò è chiaramente indicato;

per le persone giuridiche: almeno il nome della persona giuridica cui è stato rilasciato il certificato e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;

d)

elementi dell’indirizzo, fra cui almeno la città e lo Stato, della persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato e, se del caso, quali appaiono nei documenti ufficiali;

e)

il nome del dominio o dei domini gestiti dalla persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato;

f)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

g)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato;

h)

la firma_elettronica avanzata o il sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

i)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma_elettronica avanzata o al sigillo_elettronico avanzato di cui alla lettera h) è disponibile gratuitamente;

j)

l’ubicazione dei servizi competenti per lo status di validità del certificato a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità dei certificato qualificato.


whereas









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