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Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai regimi di identificazione_elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica alla prestazione di servizi fiduciari che sono utilizzati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi contemplati dal diritto nazionale o da accordi conclusi tra un insieme definito di partecipanti.

3.   Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

« identificazione_elettronica», il processo per cui si fa uso di dati_di_identificazione_personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

2)

«mezzi di identificazione_elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati_di_identificazione_personale e utilizzata per l’ autenticazione per un servizio online;

3)

« dati_di_identificazione_personale», un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

4)

«regime di identificazione_elettronica», un sistema di identificazione_elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione_elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche;

5)

« autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’ identificazione_elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;

6)

« parte_facente_affidamento_sulla_certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un’ identificazione_elettronica o su un servizio_fiduciario;

7)

« organismo_del_settore_pubblico», un’autorità statale, regionale o locale, un organismo_di_diritto_pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un’autorità, un organismo o un’associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato;

8)

« organismo_di_diritto_pubblico», un organismo definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

9)

« firmatario», una persona fisica che crea una firma_elettronica;

10)

« firma_elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;

11)

« firma_elettronica avanzata», una firma_elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26;

12)

« firma_elettronica qualificata», una firma_elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

13)

«dati per la creazione di una firma_elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma_elettronica;

14)

«certificato di firma_elettronica», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di una firma_elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona;

15)

«certificato qualificato di firma_elettronica», un certificato di firma_elettronica che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I;

16)

« servizio_fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

a)

creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure

b)

creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o

c)

conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

17)

« servizio_fiduciario qualificato», un servizio_fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento;

18)

« organismo_di_valutazione_della_conformità», un organismo ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati;

19)

« prestatore_di_servizi_fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato o come prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato;

20)

« prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato», un prestatore_di_servizi_fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato;

21)

« prodotto», un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari;

22)

«dispositivo per la creazione di una firma_elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma_elettronica;

23)

«dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II;

24)

« creatore_di_un_sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo_elettronico;

25)

« sigillo_elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;

26)

« sigillo_elettronico avanzato», un sigillo_elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all’articolo 36;

27)

« sigillo_elettronico qualificato», un sigillo_elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

28)

«dati per la creazione di un sigillo_elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo_elettronico per creare un sigillo_elettronico;

29)

«certificato di sigillo_elettronico», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di un sigillo_elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona;

30)

«certificato qualificato di sigillo_elettronico», un certificato di sigillo_elettronico che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato III;

31)

«dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo_elettronico;

32)

«dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’allegato II;

33)

« validazione_temporale_elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

34)

« validazione_temporale_elettronica qualificata», una validazione_temporale_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42;

35)

« documento_elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

36)

« servizio_elettronico_di_recapito_certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate;

37)

« servizio_elettronico_di_recapito_qualificato_certificato», un servizio_elettronico_di_recapito_certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44;

38)

«certificato di autenticazione di sito web», un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato;

39)

«certificato qualificato di autenticazione di sito web», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV;

40)

« dati_di_ convalida», dati utilizzati per convalidare una firma_elettronica o un sigillo_elettronico;

41)

« convalida», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo_elettronico.

Articolo 7

Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione_elettronica

Un regime di identificazione_elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime di identificazione_elettronica sono rilasciati:

i)

dallo Stato membro notificante;

ii)

su incarico dello Stato membro notificante; o

iii)

a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;

b)

i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime di identificazione_elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno a un servizio che è fornito da un organismo_del_settore_pubblico e che richiede l’ identificazione_elettronica nello Stato membro notificante;

c)

il regime di identificazione_elettronica e i mezzi di identificazione_elettronica rilasciati conformemente alle sue disposizioni soddisfano i requisiti di almeno uno dei livelli di garanzia stabiliti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

d)

lo Stato membro notificante garantisce che i dati_di_identificazione_personale che rappresentano unicamente la persona in questione siano attribuiti, conformemente alle specifiche tecniche, norme e procedure relative al pertinente livello di garanzia definito nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, punto 1, al momento in cui è rilasciata l’ identificazione_elettronica nell’ambito di detto regime;

e)

la parte che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito di detto regime assicura che i mezzi di identificazione_elettronica siano attribuiti alla persona di cui alla lettera d) del presente articolo conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di garanzia definito nnell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

f)

lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità dell’ autenticazione online, per consentire alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel territorio di un altro Stato membro di confermare i dati_di_identificazione_personale che hanno ricevuto in forma elettronica.

Per le parti facenti affidamento sulla certificazione diverse dagli organismi del settore pubblico, lo Stato membro notificante può definire i termini di accesso a tale autenticazione. Quando l’ autenticazione transfrontaliera è effettuata in relazione a un servizio online prestato da un organismo_del_settore_pubblico, essa è fornita a titolo gratuito.

Gli Stati membri non impongono alcun requisito tecnico specifico sproporzionato alle parti facenti affidamento sulla certificazione che intendono effettuare tale autenticazione, qualora tali requisiti impediscano o ostacolino notevolmente l’interoperabilità dei regimi di identificazione_elettronica notificati;

g)

almeno sei mesi prima della notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo Stato membro notificante fornisce agli altri Stati membri, ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, una descrizione di detto regime conformemente alle modalità procedurali stabilite dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 7;

h)

il regime di identificazione_elettronica soddisfa i requisiti definiti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8.

Articolo 14

Relazioni internazionali

1.   I servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione qualora i servizi fiduciari aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo concluso fra l’Unione e il paese terzo in questione o un’organizzazione internazionale a norma dell’articolo 218 TFUE.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 garantiscono, in particolare, che:

a)

i requisiti che si applicano ai prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione e ai servizi fiduciari qualificati che prestano siano soddisfatti dai prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso le organizzazioni internazionali con cui è concluso l’accordo, nonché dai servizi fiduciari da essi prestati;

b)

i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione sono riconosciuti come giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso l’organizzazione internazionale con cui è concluso l’accordo.

Articolo 17

Organismo di vigilanza

1.   Gli Stati membri designano un organismo di vigilanza stabilito nel loro territorio o, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro. Tale organismo è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante.

Agli organismi di vigilanza sono conferiti i poteri necessari e le risorse adeguate per l’esercizio dei loro compiti.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei rispettivi organismi di vigilanza designati.

3.   Il ruolo dell’organismo di vigilanza è il seguente:

a)

vigilare sui prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante per assicurarsi, mediante attività di vigilanza ex ante e ex post, che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondano ai requisiti di cui al presente regolamento;

b)

adottare misure, ove necessario, in relazione a prestatori di servizi fiduciari non qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante, mediante attività di vigilanza ex post, qualora sia informato che tali prestatori di servizi fiduciari non qualificati o i servizi fiduciari da essi prestati presumibilmente non soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

4.   Ai fini del paragrafo 3 e fatte salve le limitazioni ivi previste, l’organismo di vigilanza ha, in particolare, i compiti seguenti:

a)

cooperare con altri organismi di vigilanza e assisterli a norma dell’articolo 18;

b)

analizzare le relazioni di valutazione della conformità di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 1;

c)

informare gli altri organismi di vigilanza e il pubblico in merito a violazioni della sicurezza o perdita di integrità a norma dell’articolo 19, paragrafo 2;

d)

riferire alla Commissione in merito alle sue principali attività a norma del paragrafo 6 del presente articolo;

e)

svolgere verifiche o chiedere a un organismo_di_valutazione_della_conformità di effettuare una valutazione di conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2;

f)

cooperare con le autorità di protezione, in particolare informandole senza indugio dei dati in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali;

g)

concedere la qualifica ai prestatori di servizi fiduciari e ai servizi da essi prestati e ritirare tale qualifica a norma degli articoli 20 e 21;

h)

informare l’organismo responsabile dell’elenco nazionale di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 3, in merito alle proprie decisioni di concedere o ritirare la qualifica, salvo se tale organismo è anche l’organismo di vigilanza;

i)

verificare l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nei casi in cui il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificati cessa le sue attività, inclusi i modi in cui le informazioni sono mantenute accessibili a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera h);

j)

imporre ai prestatori di servizi fiduciari di rimediare a qualsiasi mancato adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento.

5.   Gli Stati membri possono imporre che l’organismo di vigilanza istituisca, mantenga e aggiorni un’infrastruttura fiduciaria secondo le condizioni di cui al diritto nazionale.

6.   Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni organismo di vigilanza presenta alla Commissione una relazione sulle sue principali attività del precedente anno civile insieme a una sintesi delle notifiche di violazione ricevute da prestatori di servizi fiduciari a norma dell’articolo 19, paragrafo 2.

7.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri la relazione annuale di cui al paragrafo 6.

8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 30

Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata

1.   La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata con i requisiti stabiliti all’allegato II è certificata da appropriati organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dell’organismo pubblico o privato di cui al paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

3.   La certificazione di cui al paragrafo 1 si basa su uno dei seguenti elementi:

a)

un processo di valutazione di sicurezza condotto conformemente a una delle norme per la valutazione di sicurezza dei prodotti informatici incluse nell’elenco redatto conformemente al secondo comma; o

b)

un processo diverso da quello di cui alla lettera a), a condizione che utilizzi livelli di sicurezza comparabili e che l’organismo pubblico o privato di cui al paragrafo 1 notifichi tale processo alla Commissione. Detto processo può essere utilizzato solo in assenza delle norme di cui alla lettera a) ovvero quando è in corso un processo di valutazione di sicurezza di cui alla lettera a).

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un elenco di norme per la valutazione di sicurezza dei prodotti delle tecnologie dell’informazione di cui alla lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 47 riguardo alla fissazione di criteri specifici che gli organismi designati di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono soddisfare.


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