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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'ritenuti' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 72 Azioni di monitoraggio

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 72

Azioni di monitoraggio

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte dei fornitori della piattaforma_online di dimensioni molto grandi e del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione. La Commissione può ordinare loro di fornire accesso alle sue banche dati e ai suoi algoritmi e di fornire spiegazioni al riguardo. Tali azioni possono comprendere l'imposizione dell'obbligo per il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi di conservare tutti i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   Le azioni previste al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di esperti e revisori delle autorità nazionali competenti con l'accordo dell'autorità interessata, incaricati di assistere la Commissione nel monitorare l'effettiva attuazione e l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e di fornire consulenze o conoscenze specifiche alla Commissione.


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