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Articolo 17

Motivazione

1.   I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le seguenti restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario_del_servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni_generali:

a)

eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario_del_servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti;

b)

la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro;

c)

la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio;

d)

la sospensione o la chiusura dell'account del destinatario_del_servizio.

2.   Il paragrafo 1 si applica solo se le pertinenti coordinate elettroniche sono note al prestatore. Esso si applica al più tardi dalla data a partire dalla quale la restrizione è imposta, indipendentemente dal motivo o dal modo in cui è imposta.

Il paragrafo 1 non si applica se le informazioni sono contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione.

3.   La motivazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

l'informazione che indichi se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse, la retrocessione o la limitazione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni o imponga altre misure di cui al paragrafo 1 in relazione alle informazioni, e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata;

b)

i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in base a una segnalazione presentata a norma dell'articolo 16 oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa e, ove strettamente necessario, l'identità del notificante;

c)

ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, ivi compresa l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

d)

se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto_illegale in applicazione di tale base giuridica;

e)

se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni_generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

f)

informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario_del_servizio in relazione alla decisione, in particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

4.   Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario_del_servizio interessato di sfruttare in modo effettivo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 3, lettera f).

5.   Il presente articolo non si applica agli ordini di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Notifica di sospetti di reati

1.   Qualora venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone, il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni informa senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili.

2.   Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni ne informa Europol o le autorità di contrasto dello Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito, o entrambi.

Ai fini del presente articolo, lo Stato membro interessato è lo Stato membro in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso il reato o lo Stato membro in cui risiede o si trova il presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato.

SEZIONE 3

Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

Articolo 23

Misure e protezione contro gli abusi

1.   Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

2.   Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati mediante i meccanismi di segnalazione e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 16 e 20 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati.

3.   Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se il destinatario_del_servizio, la persona, l'ente o il reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore di piattaforme online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:

a)

il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni o reclami manifestamente infondati presentati entro un determinato arco temporale;

b)

la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di segnalazioni presentate entro un determinato arco temporale;

c)

la gravità degli abusi, compresa la natura dei contenuti illegali, e delle relative conseguenze;

d)

ove sia possibile identificarla, l'intenzione del destinatario_del_servizio, della persona, dell'ente o del reclamante.

4.   I fornitori di piattaforme online definiscono nelle loro condizioni_generali, in modo chiaro e dettagliato, la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 e forniscono esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Articolo 32

Diritto all'informazione

1.   Qualora un fornitore di una piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali venga a conoscenza, a prescindere dai mezzi utilizzati, del fatto che un prodotto o servizio illegale è stato offerto da un operatore_commerciale a consumatori situati nell'Unione attraverso i suoi servizi, informa, nella misura in cui dispone dei loro recapiti, i consumatori che hanno acquistato il prodotto o servizio illegale attraverso i suoi servizi:

a)

del fatto che il prodotto o servizio è illegale;

b)

dell'identità dell' operatore_commerciale; e

c)

di qualsiasi mezzo di ricorso pertinente.

L'obbligo di cui al primo comma è circoscritto agli acquisti di prodotti o servizi illegali effettuati nei sei mesi precedenti il momento in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'illegalità.

2.   Laddove, nella situazione di cui al paragrafo 1, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non disponga dei recapiti di tutti i consumatori interessati, egli rende disponibili al pubblico e facilmente accessibili sulla propria interfaccia_online le informazioni concernenti il prodotto o servizio illegale, l'identità dell' operatore_commerciale ed eventuali mezzi di ricorso pertinenti.

SEZIONE 5

Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

Articolo 35

Attenuazione dei rischi

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

a)

l'adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, anche delle loro interfacce online;

b)

l'adeguamento delle condizioni_generali e la loro applicazione;

c)

l'adeguamento delle procedure di moderazione_dei_contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle segnalazioni concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, in particolare in relazione all'incitamento illegale all'odio e alla violenza online, nonché l'adeguamento di tutti i processi decisionali pertinenti e delle risorse dedicate alla moderazione_dei_contenuti;

d)

la sperimentazione e l'adeguamento dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione;

e)

l'adeguamento dei loro sistemi di pubblicità e l'adozione di misure mirate volte a limitare o ad adeguare la presentazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato;

f)

il rafforzamento dei processi interni, delle risorse, della sperimentazione, della documentazione o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

g)

l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità dell'articolo 22 e l'attuazione della decisione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21;

h)

l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altri fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 45 e 48;

i)

l'adozione di misure di sensibilizzazione e l'adattamento della loro interfaccia_online al fine di dare ai destinatari del servizio maggiori informazioni;

j)

l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi;

k)

il ricorso a un contrassegno ben visibile per fare in modo che un elemento di un'informazione, sia esso un'immagine, un contenuto audio o video, generati o manipolati, che assomigli notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che a una persona appaia falsamente autentico o veritiero, sia distinguibile quando è presentato sulle loro interfacce online e, inoltre, la fornitura di una funzionalità di facile utilizzo che consenta ai destinatari del servizio di indicare tale informazione.

2.   Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive. Le relazioni comprendono gli elementi seguenti:

a)

individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità degli articoli 39, 40 e 42;

b)

le migliori pratiche che consentano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di attenuare i rischi sistemici individuati.

Tali relazioni presentano i rischi sistemici suddivisi per Stato membro in cui si sono verificati e in tutta l'Unione, se del caso.

3.   La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

Articolo 37

Revisioni indipendenti

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a revisioni indipendenti volti a valutare la conformità:

a)

agli obblighi stabiliti al capo III;

b)

agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi consentono alle organizzazioni che effettuano le revisioni a norma del presente articolo la cooperazione e l'assistenza necessarie per consentire loro di svolgere tali revisioni in modo efficace, efficiente e tempestivo, anche provvedendo a dare loro accesso a tutti i dati e ai locali pertinenti, e rispondendo a domande orali o scritte. Essi si astengono dall'ostacolare, influenzare indebitamente o compromettere lo svolgimento della revisione.

Dette revisioni garantiscono un adeguato livello di riservatezza e il segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e da terzi nel contesto delle revisioni, anche dopo la loro conclusione. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo non deve pregiudicare l'esecuzione delle revisioni e delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di trasparenza, vigilanza ed esecuzione. Se necessario ai fini della relazione sulla trasparenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, la relazione di revisione e la relazione di esecuzione della revisione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono accompagnate dalle versioni prive di informazioni che potrebbero essere ragionevolmente considerate riservate.

3.   Le revisioni effettuate a norma del paragrafo 1 sono eseguite da organizzazioni:

a)

indipendenti e in assenza di conflitti di interessi con il fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, e con qualsiasi persona giuridica connessa con tale fornitore; in particolare:

i)

non devono aver fornito servizi diversi dalla revisione relativi alle questioni sottoposte a revisione al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore nei 12 mesi precedenti l'inizio della revisione, e devono essersi impegnati a non fornire tali servizi nei 12 mesi successivi al completamento della revisione;

ii)

non devono aver fornito servizi di revisione a norma del presente articolo al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore per un periodo superiore a dieci anni consecutivi;

iii)

non possono effettuare la revisione a fronte di corrispettivi che dipendono dall'esito dello stesso;

b)

sono dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;

c)

sono dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi provvedono affinché le organizzazioni che effettuano le revisioni redigano una relazione per ciascuna revisione. Tale relazione è motivata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome, l'indirizzo e il punto di contatto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione e il periodo di riferimento della revisione;

b)

il nome e l'indirizzo dell'organizzazione o delle organizzazioni che eseguono la revisione;

c)

una dichiarazione di interessi;

d)

una descrizione degli elementi specifici sottoposti a revisione e della metodologia applicata;

e)

una descrizione e una sintesi delle principali constatazioni derivanti dalla revisione;

f)

un elenco delle parti terze consultate nel quadro della revisione;

g)

un giudizio di revisione sul rispetto, da parte del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere segnatamente «positivo», «positivo con osservazioni» o «negativo»;

h)

se il giudizio di revisione non è «positivo», raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la conformità e sui tempi raccomandati per conseguirla.

5.   Qualora l'organizzazione che ha effettuato la revisione non abbia potuto verificare determinati elementi specifici o esprimere un giudizio di revisione sulla base delle proprie indagini, la relazione di revisione include una spiegazione delle circostanze e dei motivi per cui tali elementi non hanno potuto essere sottoposti a revisione.

6.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di revisione che non è «positiva» tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad essi rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, essi adottano una relazione di attuazione della revisione con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, essi giustificano nella relazione di attuazione della revisione le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme necessarie per lo svolgimento delle revisioni a norma del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione necessaria per le fasi procedurali, le metodologie di revisione e i modelli di comunicazione delle revisioni effettuate a norma del presente articolo. Tali atti delegati tengono conto di eventuali standard di revisione volontari a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 40

Accesso ai dati e controllo

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato in detta richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione utilizzano i dati a cui si ha avuto accesso a norma del paragrafo 1 solo ai fini del monitoraggio e della valutazione della conformità al presente regolamento e tengono debitamente conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione dei dati personali, la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

3.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, su richiesta del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o della Commissione, forniscono spiegazioni in merito alla progettazione, alla logica, al funzionamento e alla sperimentazione dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione.

4.   Su richiesta motivata del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 8 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano al rilevamento, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione, come stabilito a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, così come per la valutazione dell'adeguatezza, dell'efficienza e degli impatti delle misure di attenuazione dei rischi a norma dell'articolo 35.

5.   Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 4, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, se del caso, di modificare la richiesta, qualora ritengano di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

a)

non hanno accesso ai dati;

b)

dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del loro servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.

6.   Le richieste di modifica a norma del paragrafo 5 contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e sufficienti ai fini della richiesta.

Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento decide in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

7.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi facilitano e forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 4 mediante interfacce appropriate specificate nella richiesta, comprese banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni.

8.   Su domanda debitamente motivata dei ricercatori, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento conferisce a tali ricercatori lo status di «ricercatori abilitati» per la specifica ricerca menzionata nella domanda ed emette una richiesta motivata di accesso ai dati a un fornitore di piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4, se i ricercatori dimostrano di soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

appartengono a un organismo di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790;

b)

sono indipendenti da interessi commerciali;

c)

la loro domanda comunica il finanziamento della ricerca;

d)

sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta e di proteggere i dati personali, e descrivono, nella loro richiesta, le misure tecniche e organizzative appropriate che hanno messo in atto a tal fine;

e)

la loro domanda dimostra che il loro accesso ai dati e i periodi richiesto sono necessari ai fini della loro ricerca e proporzionati ad essa e che i risultati attesi da detta ricerca contribuiranno alle finalità di cui al paragrafo 4;

f)

le attività di ricerca previste saranno svolte per le finalità di cui al paragrafo 4;

g)

si sono impegnati a rendere disponibili gratuitamente al pubblico i risultati delle loro ricerche, entro un termine ragionevole dal completamento della ricerca, con riserva dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio in questione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

Al ricevimento della richiesta a norma del presente paragrafo, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento informa la Commissione e il comitato.

9.   I ricercatori possono inoltre presentare la domanda al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'organismo di ricerca a cui appartengono. Al ricevimento della domanda a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali effettua una valutazione iniziale per stabilire se i rispettivi ricercatori soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 8. Il rispettivo coordinatore dei servizi digitali invia successivamente al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento la domanda, corredata dei documenti giustificativi presentati dai rispettivi ricercatori e della valutazione iniziale. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento decide senza indebito ritardo se conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato».

Pur tenendo debitamente conto della valutazione iniziale fornita, la decisione definitiva di conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato» spetta al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, a norma del paragrafo 8.

10.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha concesso lo status di ricercatore abilitato e ha presentato la richiesta motivata di accesso ai dati ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in favore di un ricercatore abilitato adotta una decisione che pone fine all'accesso se, a seguito di un'indagine effettuata di propria iniziativa o sulla base di informazioni ricevute da terzi, stabilisce che il ricercatore abilitato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 8 e ne informa il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione. Prima di revocare l'accesso, il coordinatore dei servizi digitali consente al ricercatore abilitato di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocare l'accesso.

11.   I coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunicano al comitato i nomi e le informazioni di contatto delle persone fisiche o degli enti a cui hanno conferito lo status di «ricercatore abilitato» in conformità del paragrafo 8, nonché lo scopo della ricerca in relazione alla quale la domanda è stata presentata ovvero, se hanno posto fine all'accesso ai dati in conformità del paragrafo 10, comunicano tale informazione al comitato.

12.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi danno accesso senza indebito ritardo ai dati, compresi, laddove tecnicamente possibile, i dati in tempo reale, a condizione che i dati siano pubblicamente accessibili nella loro interfaccia_online ai ricercatori, compresi quelli appartenenti a organismi, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8, lettere b), c), d) ed e), e che utilizzano i dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1.

13.   La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni tecniche alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 4 e i fini per i quali questi ultimi possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche in base a cui può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori a norma del regolamento (UE) 2016/679, nonché gli indicatori obiettivi pertinenti, le procedure e, laddove necessario, i meccanismi consultivi indipendenti a sostegno della condivisione dei dati, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

Articolo 41

Funzione di controllo della conformità

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle loro funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità. Tale funzione di controllo della conformità dispone di autorità, status e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, per monitorare la conformità di tale fornitore al presente regolamento.

2.   L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi assicura che i responsabili della conformità siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3.

L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi assicura che il capo della funzione di controllo della conformità sai un alto dirigente indipendente con responsabilità distinta per la funzione di controllo della conformità.

Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi e può sollevare preoccupazioni e avvertire tale organo qualora i rischi di cui all'articolo 34 o l'inosservanza del presente regolamento incidano o possano incidere sul fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione.

Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi.

3.   I responsabili della conformità hanno i compiti seguenti:

a)

collaborare con il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

b)

assicurare che tutti i rischi di cui all'articolo 34 siano identificati e adeguatamente segnalati e che siano adottate misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, proporzionate ed efficaci a norma dell'articolo 35;

c)

organizzare e sovrintendere alle attività del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi relative alle revisioni indipendenti a norma dell'articolo 37;

d)

informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in merito ai pertinenti obblighi a norma del presente regolamento;

e)

monitorare la conformità del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

f)

se del caso, monitorare la conformità del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 o dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi comunicano il nome e le coordinate del capo della funzione di controllo della conformità al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione.

5.   L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione dei sistemi di governance del fornitore che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, comprese la separazione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, la prevenzione dei conflitti di interesse e la sana gestione dei rischi sistemici individuati a norma dell'articolo 34.

6.   L'organo di gestione approva e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, le strategie e le politiche per l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi individuati a norma dell'articolo 34 ai quali la piattaforma_online di dimensioni molto grandi o il motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi sono o potrebbero essere esposti.

7.   L'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esame delle misure relative alla gestione dei rischi. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione dei rischi e provvede affinché siano assegnate adeguate risorse alla gestione dei rischi individuati in conformità dell'articolo 34.

Articolo 44

Norme

1.   La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:

a)

la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'articolo 16;

b)

modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni_generali e sulle relative modifiche;

c)

la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;

d)

interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39 e 40;

e)

le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 37;

f)

l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 39, paragrafo 2;

g)

la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

h)

misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni_commerciali di cui all'articolo 26;

i)

interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli articoli 27 e 38;

j)

norme per misure mirate a tutela dei minori online.

2.   La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.

Articolo 45

Codici di condotta

1.   La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.

2.   Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi o diversi motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione può invitare i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi interessati o i fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati e altri fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, di piattaforme online e di altri di servizi intermediari, se opportuno, nonché le pertinenti autorità competenti, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

3.   Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato nonché, ove opportuno, altri organismi mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i loro obiettivi specifici, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, in particolare dei cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta. Gli indicatori chiave di prestazione e gli obblighi di comunicazione tengono conto delle differenze esistenti tra i diversi partecipanti in termini di dimensioni e capacità.

4.   La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3, e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che eventualmente contengano. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni.

La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano anche il riesame e l'adattamento periodici dei codici di condotta.

In caso di inottemperanza sistematica ai codici di condotta, la Commissione e il comitato possono invitare i firmatari dei codici di condotta ad adottare le misure necessarie.

Articolo 51

Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

1.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

a)

il potere di imporre a tali fornitori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni senza indebito ritardo;

b)

il potere di effettuare, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali fornitori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;

c)

il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di tali fornitori o persone di fornire spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione e di registrarne le risposte con il loro consenso mediante ogni mezzo tecnico.

2.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di esecuzione nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

a)

il potere di accettare gli impegni offerti da tali fornitori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;

b)

il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per far cessare effettivamente la stessa, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo;

c)

il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 in caso di inosservanza del presente regolamento, compresi gli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

d)

il potere di imporre penalità di mora, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) del presente comma o per mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

e)

il potere di adottare misure provvisorie, o di chiedere all'autorità nazionale giudiziaria competente nel loro Stato membro di farlo, onde evitare il rischio di danno grave.

Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il termine applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposti in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.

3.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e a quest'ultima non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

a)

imporre all'organo di gestione di tali fornitori, senza indebito ritardo, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il fornitore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;

b)

se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che un fornitore di servizi intermediari non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che alla violazione non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere all'autorità giudiziaria competente del suo Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all' interfaccia_online del fornitore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

Tranne qualora agisca su richiesta della Commissione secondo quanto previsto all'articolo 82, il coordinatore dei servizi digitali, prima di trasmettere la richiesta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure. Il fornitore di servizi intermediari, il destinatario o i destinatari previsti e i terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo sono autorizzati a partecipare al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente. Le misure disposte devono essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione e non devono limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite da parte dei destinatari del servizio interessato.

Le restrizioni dell'accesso sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente, il coordinatore dei servizi digitali sia autorizzato a prorogare tale periodo di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da tale autorità giudiziaria. Il coordinatore dei servizi digitali proroga tale periodo unicamente qualora, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti interessate da tale restrizione e di tutte le circostanze pertinenti, comprese le informazioni eventualmente fornitegli dal fornitore di servizi intermediari, dal destinatario o dai destinatari e da qualunque altro terzo che abbia dimostrato di avere un interesse legittimo, ritenga che sono state soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi intermediari ha omesso di adottare le misure necessarie per far cessare la violazione;

b)

la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso dei destinatari del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di destinatari interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili.

Il coordinatore dei servizi digitali, se ritiene che le condizioni indicate al terzo comma, lettere a) e b), siano state soddisfatte ma non può prorogare ulteriormente il periodo a norma del terzo comma, presenta una nuova richiesta all'autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto al primo comma, lettera b).

4.   I poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la sezione 3.

5.   Le misure adottate dai coordinatori dei servizi digitali nell'esercizio dei loro poteri elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione cui si riferiscono tali misure, nonché, ove opportuno, della capacità economica, tecnica e operativa del fornitore di servizi intermediari interessato.

6.   Gli Stati membri definiscono le condizioni e le procedure specifiche per l'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e garantiscono che qualsiasi esercizio di tali poteri sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile conformemente alla Carta e ai principi generali del diritto dell'Unione. In particolare, tali misure sono adottate solo conformemente al diritto al rispetto della vita privata e ai diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Articolo 55

Relazioni sulle attività

1.   I coordinatori dei servizi digitali elaborano relazioni annuali sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 53 e una panoramica del loro seguito. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato leggibile meccanicamente, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 84, e le comunicano alla Commissione e al comitato.

2.   La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

a)

il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli articoli 9 e 10 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

b)

il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 9 e 10.

3.   Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 49 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

SEZIONE 2

Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

Articolo 56

Competenze

1.   Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di servizi intermediari dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   La Commissione dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del capo III, sezione 5.

3.   La Commissione dispone di poteri per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento diversi da quelli di cui al capo III, sezione 5, nei confronti di fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

4.   Qualora la Commissione non abbia avviato procedimenti per la stessa infrazione, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi dispone di poteri di vigilanza e di applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento diversi da quelli di cui al capo III, sezione 5, nei confronti di tali fornitori.

5.   Gli Stati membri e la Commissione vigilano e applicano le disposizioni del presente regolamento in stretta cooperazione.

6.   Qualora un fornitore di servizi intermediari non abbia uno stabilimento nell'Unione, lo Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito o la Commissione hanno i poteri, a seconda dei casi, conformemente ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per la vigilanza e l'applicazione dei pertinenti obblighi di cui al presente regolamento.

7.   Qualora un fornitore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 13, tutti gli Stati membri e, nel caso di un fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, la Commissione dispongono dei tali poteri di vigilanza e di applicazione in conformità del presente articolo.

Qualora un coordinatore dei servizi digitali intenda esercitare i suoi poteri di cui al presente paragrafo, ne informa tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali e la Commissione e garantisce il rispetto delle garanzie applicabili previste dalla Carta, in particolare per evitare che la stessa condotta sia sanzionata più di una volta per la violazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Qualora intenda esercitare i suoi poteri a norma del presente paragrafo, la Commissione informa di tale intenzione tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali. A seguito della notifica a norma del presente paragrafo, gli altri Stati membri non avviano procedimenti per la medesima violazione indicata nella notifica.

Articolo 58

Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

1.   A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, qualora il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_destinazione abbia motivo di sospettare che un fornitore di un servizio_intermediario abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato, può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

2.   A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione e su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che abbiano motivo di sospettare che uno specifico fornitore di servizi intermediari abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nei rispettivi Stati membri, il comitato può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

3.   La richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 è debitamente motivata e specifica almeno:

a)

il punto di contatto del fornitore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 11;

b)

una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione;

c)

qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

4.   Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento può richiedere tali informazioni conformemente all'articolo 57 o, in alternativa, può avviare un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, in cui sia coinvolto almeno il coordinatore dei servizi digitali che invia la richiesta. Il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari o fino a quando non sia stato rifiutato l'invito a partecipare all'indagine comune.

5.   Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta e al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2, la valutazione della presunta violazione e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 59

Deferimento alla Commissione

1.   In mancanza di una comunicazione entro il termine di cui all'articolo 58, paragrafo 5, nel caso di disaccordo del comitato con la valutazione o le misure adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, o nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed eventuali informazioni supplementari a sostegno del deferimento.

2.   La Commissione valuta la questione entro due mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 1, previa consultazione del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.

3.   Se ritiene, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, sono insufficienti per garantirne l'effettiva applicazione o altrimenti incompatibili con il presente regolamento, la Commissione comunica il proprio parere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e al comitato e chiede al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di riesaminare la questione.

Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento adotta le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, tenendo nella massima considerazione il parere e la richiesta di riesame della Commissione. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento informa la Commissione, nonché il coordinatore dei servizi digitali richiedente o il comitato che ha agito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 o 2, in merito alle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame.

Articolo 63

Compiti del comitato

1.   Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a:

a)

sostenere il coordinamento delle indagini congiunte;

b)

assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati delle revisioni di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi da presentare a norma del presente regolamento;

c)

fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità del presente regolamento, tenendo conto, in particolare, della libera prestazione di servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi;

d)

fornire consulenza alla Commissione sulle misure di cui all'articolo 66 e adottare pareri sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

e)

sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, come previsto dal presente regolamento, anche fornendo pareri o raccomandazioni su questioni connesse all'articolo 44, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta fornendo una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

SEZIONE 4

Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Articolo 64

Sviluppo di competenze e capacità

1.   La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione, se del caso anche tramite il distacco di personale degli Stati membri.

2.   Inoltre, la Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, coordina la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento.

3.   La Commissione può chiedere ai coordinatori dei servizi digitali, al comitato e ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione con competenze pertinenti di sostenere la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione, in particolare attraverso i rispettivi coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità competenti, anche mettendo a disposizione le loro competenze e capacità.

Articolo 65

Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

1.   Ai fini dell'indagine sul rispetto, da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione può esercitare i poteri di indagine di cui alla presente sezione anche prima di avviare un procedimento a norma dell'articolo 66, paragrafo 2. Essa può esercitare tali poteri di propria iniziativa o a seguito di una richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Qualora un coordinatore dei servizi digitali abbia motivo di sospettare che un fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi abbia violato le disposizioni del capo III, sezione 5, o abbia violato sistematicamente una delle disposizioni del presente regolamento con gravi ripercussioni per i destinatari del servizio nel suo Stato membro, può presentare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, una richiesta alla Commissione affinché quest'ultima valuti la questione.

3.   La richiesta ai sensi del paragrafo 2 è debitamente motivata e specifica almeno:

a)

il punto di contatto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione come previsto all'articolo 11;

b)

una descrizione dei fatti rilevanti, delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta sospetta che il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione dei fatti che dimostrano la natura sistemica della violazione;

c)

qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.

Articolo 66

Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

1.   La Commissione può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 73 e 74 in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali e al comitato tramite il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, nonché al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione.

I coordinatori dei servizi digitali trasmettono alla Commissione, senza indebito ritardo dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa.

L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 56, paragrafo 4.

3.   Nell'esercitare i suoi poteri di indagine a norma del presente regolamento, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento. I coordinatori dei servizi digitali che hanno ricevuto tale richiesta e, laddove coinvolta dal coordinatore dei servizi digitali, qualsiasi altra autorità competente cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.

4.   La Commissione fornisce al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 67 a 72 e le sue constatazioni preliminari di cui all'articolo 79, paragrafo 1. Il comitato presenta alla Commissione il suo parere su tali constatazioni preliminari entro il termine fissato a norma dell'articolo 79, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione ogni parere del comitato nella sua decisione.

Articolo 71

Impegni

1.   Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per detto fornitore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.

2.   La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:

a)

qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;

b)

qualora il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione agisca in contrasto con i propri impegni; oppure

c)

qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dal fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o da un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

3.   Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.

Articolo 72

Azioni di monitoraggio

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte dei fornitori della piattaforma_online di dimensioni molto grandi e del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione. La Commissione può ordinare loro di fornire accesso alle sue banche dati e ai suoi algoritmi e di fornire spiegazioni al riguardo. Tali azioni possono comprendere l'imposizione dell'obbligo per il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi di conservare tutti i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   Le azioni previste al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di esperti e revisori delle autorità nazionali competenti con l'accordo dell'autorità interessata, incaricati di assistere la Commissione nel monitorare l'effettiva attuazione e l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e di fornire consulenze o conoscenze specifiche alla Commissione.

Articolo 73

Non conformità

1.   La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione non rispetta uno o più dei seguenti elementi:

a)

le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

b)

le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 70;

c)

gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 71.

2.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.

3.   Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che detto fornitore intende adottare per conformarsi alla decisione.

4.   Il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.

5.   Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.

Articolo 74

Sanzioni pecuniarie

1.   Con la decisione di cui all'articolo 73, la Commissione può infliggere al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua dal fornitore nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale fornitore:

a)

viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

b)

non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70; oppure

c)

non si conforma a un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 71.

2.   La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona fisica o giuridica di cui all'articolo 67, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del reddito annuo o del fatturato totale annuo a livello mondiale dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza:

a)

forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta o a una richiesta formulata mediante decisione ai sensi dell'articolo 67;

b)

non rispondano alla richiesta di informazioni formulata mediante decisione entro il termine stabilito;

c)

omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete;

d)

rifiutino di sottoporsi a un'ispezione a norma dell'articolo 69;

e)

non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 72; oppure

f)

non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 79, paragrafo 4.

3.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

4.   Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.

Articolo 75

Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5

1.   Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 73 relativamente a una violazione, da parte di un fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, di una delle disposizioni di cui al capo III, sezione 5, la Commissione si avvale del sistema di vigilanza rafforzata stabilito dal presente articolo. Nel fare ciò, tiene nella massima considerazione i pareri del comitato a norma del presente articolo.

2.   Nella decisione di cui all'articolo 73, la Commissione chiede al fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione di elaborare e comunicare, entro un termine ragionevole specificato nella decisione, ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato un piano d'azione che stabilisca le misure necessarie, sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio. Tali misure comprendono l'impegno a effettuare una revisione indipendente a norma dell'articolo 37, paragrafi 3 e 4, sull'attuazione delle altre misure e specificano l'identità dei revisori, nonché la metodologia, la tempistica e il seguito da dare alla revisione. Le misure possono inoltre includere, se del caso, un impegno a partecipare a un codice di condotta pertinente, secondo quanto previsto dall'articolo 45.

3.   Entro un mese dal ricevimento del piano d'azione, il comitato trasmette alla Commissione il proprio parere su tale piano. Entro un mese dal ricevimento di tale parere, la Commissione decide se le misure previste nel piano d'azione sono sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio e fissa un termine ragionevole per la sua attuazione. In tale decisione si tiene conto dell'eventuale impegno ad aderire ai codici di condotta pertinenti. Successivamente, la Commissione monitora l'attuazione del piano d'azione. A tal fine, il fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione trasmette la relazione di revisione alla Commissione senza indebito ritardo non appena disponibile e tiene aggiornata la Commissione in merito alle misure adottate per l'attuazione del piano d'azione. Se necessario per tale monitoraggio, la Commissione può chiedere al fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione di fornire informazioni supplementari entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione.

La Commissione tiene informati il comitato e i coordinatori dei servizi digitali in merito all'attuazione del piano d'azione e in merito al relativo monitoraggio.

4.   La Commissione può adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82, paragrafo 1, qualora:

a)

il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione non fornisca alcun piano d'azione, la relazione di revisione, i necessari aggiornamenti o qualsiasi altra informazione supplementare richiesta, entro il termine applicabile;

b)

la Commissione respinga il piano d'azione proposto in quanto ritiene che le misure ivi previste siano insufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio; oppure

c)

sulla base della relazione di revisione, degli eventuali aggiornamenti o informazioni supplementari fornite o di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, la Commissione ritenga che l'attuazione del piano d'azione non sia sufficiente per porre fine alla violazione o porvi rimedio.

Articolo 91

Riesame

1.   Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del presente regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese.

Entro il 17 novembre 2025, la Commissione valuta e riferisce e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo:

a)

sull'applicazione dell'articolo 33, compreso l'ambito di applicazione dei prestatori di servizi intermediari cui si applicano gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del presente regolamento;

b)

sull'interazione del presente regolamento con altri atti giuridici, in particolare gli atti di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4.

2.   Entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Tale relazione riguarda in particolare:

a)

l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

b)

il contributo del presente regolamento all'approfondimento e a un funzionamento efficiente del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi digitali;

c)

l'applicazione degli articoli 13, 16, 20, 21, 45 e 46;

d)

la portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e alle microimprese;

e)

l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione;

f)

l'impatto sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

3.   Ove opportuno, la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

4.   Nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta e riferisce altresì in merito alle relazioni annuali sulle loro attività da parte dei coordinatori dei servizi digitali fornite alla Commissione e al comitato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.

6.   Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.

7.   Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e dell'applicazione dell'articolo 43 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni del comitato e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.


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