search


keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/2065 IT cercato: 'incaricati' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index incaricati:

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
  • 1 Art. 53 Diritto di presentare un reclamo

  • SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 67 Richieste di informazioni
  • 1 Art. 72 Azioni di monitoraggio

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


whereas incaricati:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 205

 

Articolo 53

Diritto di presentare un reclamo

I destinatari del servizio, nonché gli organismi, le organizzazioni o le associazioni incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario_del_servizio è situato o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, accompagnato, ove ritenuto appropriato, da un parere. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore dei servizi digitali che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 67

Richieste di informazioni

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

2.   Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

3.   Qualora si avvalga di una decisione per imporre al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 76. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.   I fornitori della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone di cui al paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o delle altre persone di cui al paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

6.   La Commissione, senza indebito ritardo dopo aver inviato la richiesta semplice o la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne invia copia ai coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

Articolo 72

Azioni di monitoraggio

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte dei fornitori della piattaforma_online di dimensioni molto grandi e del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione. La Commissione può ordinare loro di fornire accesso alle sue banche dati e ai suoi algoritmi e di fornire spiegazioni al riguardo. Tali azioni possono comprendere l'imposizione dell'obbligo per il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi di conservare tutti i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   Le azioni previste al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di esperti e revisori delle autorità nazionali competenti con l'accordo dell'autorità interessata, incaricati di assistere la Commissione nel monitorare l'effettiva attuazione e l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e di fornire consulenze o conoscenze specifiche alla Commissione.


whereas









keyboard_arrow_down