search


keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/2065 IT cercato: 'pubblicate' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index pubblicate:

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
  • 1 Art. 39 Ulteriore trasparenza della pubblicità online
  • 2 Art. 42 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

  • SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


whereas pubblicate:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 240

 

Articolo 39

Ulteriore trasparenza della pubblicità online

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia_online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, per l'intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni siano esatte e complete.

2.   Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:

a)

il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l'oggetto della pubblicità;

b)

la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

c)

la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b);

d)

il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità;

e)

un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi;

f)

le comunicazioni_commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e individuate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;

g)

il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia rimosso o disabilitato l'accesso a una pubblicità specifica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con le condizioni_generali, il registro non include le informazioni di cui a tali lettere. In tal caso, il registro include, per la pubblicità specifica in questione, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), se del caso.

Previa consultazione del comitato, dei ricercatori abilitati di cui all'articolo 40 e del pubblico, la Commissione può emanare orientamenti sulla struttura, l'organizzazione e le funzionalità dei registri di cui al presente articolo.

Articolo 42

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:

a)

le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione_dei_contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20;

b)

le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale;

c)

gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri.

Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.

3.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:

a)

una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34;

b)

le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;

c)

la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4;

d)

la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6.

e)

se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi.

5.   Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.


whereas









keyboard_arrow_down