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Articolo 15

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

1.   I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione_dei_contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

a)

per i prestatori di servizi intermediari, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 9 e 10, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, lo Stato membro che ha emesso l'ordine e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine in merito al suo ricevimento e per dare seguito allo stesso;

b)

per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto_illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni_generali del prestatore, il numero di segnalazioni trattate utilizzando strumenti automatizzati e il tempo mediano necessario per intraprendere l'azione;

c)

per i prestatori di servizi intermediari, informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione_dei_contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, le misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione_dei_contenuti, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni attraverso il servizio, nonché altre restrizioni correlate del servizio; le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto_illegale o di violazione delle condizioni_generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;

d)

per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti tramite i sistemi interni di gestione dei reclami secondo le condizioni_generali del prestatore e anche, per i fornitori di piattaforme online, conformemente all'articolo 20, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;

e)

qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione_dei_contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del presente regolamento.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi periodi di comunicazione armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

SEZIONE 2

Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

Articolo 22

Segnalatori attendibili

1.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

2.   La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b)

è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c)

svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

3.   I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

a)

all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

b)

al tipo di presunto contenuto_illegale notificato;

c)

alle azioni adottate dal prestatore.

Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.

I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

4.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

5.   La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

6.   Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

8.   La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

Articolo 24

Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, i fornitori di piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:

a)

il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21, i risultati della risoluzione delle controversie, il tempo mediano necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie nonché la percentuale di controversie per le quali il fornitore della piattaforma_online ha attuato le decisioni dell'organismo;

b)

il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 23, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di segnalazioni manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati.

2.   Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma_online e ciascun motore_di_ricerca_online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia_online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati.

3.   I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online comunicano al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la Commissione può chiedere al fornitore della piattaforma_online e del motore_di_ricerca_online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

4.   Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha motivo di ritenere che un fornitore di piattaforme online e di motori di ricerca online raggiunga la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione stabilita all'articolo 33, paragrafo 1, informa la Commissione al riguardo.

5.   I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

Articolo 35

Attenuazione dei rischi

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

a)

l'adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, anche delle loro interfacce online;

b)

l'adeguamento delle condizioni_generali e la loro applicazione;

c)

l'adeguamento delle procedure di moderazione_dei_contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle segnalazioni concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, in particolare in relazione all'incitamento illegale all'odio e alla violenza online, nonché l'adeguamento di tutti i processi decisionali pertinenti e delle risorse dedicate alla moderazione_dei_contenuti;

d)

la sperimentazione e l'adeguamento dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione;

e)

l'adeguamento dei loro sistemi di pubblicità e l'adozione di misure mirate volte a limitare o ad adeguare la presentazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato;

f)

il rafforzamento dei processi interni, delle risorse, della sperimentazione, della documentazione o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

g)

l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità dell'articolo 22 e l'attuazione della decisione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21;

h)

l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altri fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 45 e 48;

i)

l'adozione di misure di sensibilizzazione e l'adattamento della loro interfaccia_online al fine di dare ai destinatari del servizio maggiori informazioni;

j)

l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi;

k)

il ricorso a un contrassegno ben visibile per fare in modo che un elemento di un'informazione, sia esso un'immagine, un contenuto audio o video, generati o manipolati, che assomigli notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che a una persona appaia falsamente autentico o veritiero, sia distinguibile quando è presentato sulle loro interfacce online e, inoltre, la fornitura di una funzionalità di facile utilizzo che consenta ai destinatari del servizio di indicare tale informazione.

2.   Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive. Le relazioni comprendono gli elementi seguenti:

a)

individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità degli articoli 39, 40 e 42;

b)

le migliori pratiche che consentano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di attenuare i rischi sistemici individuati.

Tali relazioni presentano i rischi sistemici suddivisi per Stato membro in cui si sono verificati e in tutta l'Unione, se del caso.

3.   La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

Articolo 36

Meccanismo di risposta alle crisi

1.   In caso di crisi, la Commissione, su raccomandazione del comitato, può adottare una decisione che impone a uno o più fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di intraprendere una o più delle seguenti azioni:

a)

la valutazione sull'eventualità e, in caso affermativo, sulla relativa portata e sul modo in cui il funzionamento e l'uso dei loro servizi contribuiscano, o possano contribuire, in maniera significativa a una minaccia grave di cui al paragrafo 2;

b)

l'individuazione e l'applicazione di misure specifiche, efficaci e proporzionate, quali quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, per prevenire, eliminare o limitare tale contributo alla grave minaccia individuata a norma della lettera a) del presente paragrafo;

c)

una relazione alla Commissione, entro una certa data o a intervalli regolari specificati nella decisione, in merito alle valutazioni di cui alla lettera a), sul contenuto preciso, l'attuazione e l'impatto qualitativo e quantitativo delle misure specifiche adottate a norma della lettera b) e su qualsiasi altra questione connessa a tali valutazioni o misure, come specificato nella decisione.

Nell'individuare e applicare le misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il prestatore o i prestatori di servizi tengono debitamente conto della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

2.   Ai fini del presente articolo, si considera che si verifichi una crisi quando circostanze eccezionali comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.

3.   Con l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a)

le azioni richieste dalla decisione sono strettamente necessarie, giustificate e proporzionate, tenuto conto in particolare della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

b)

la decisione indica con precisione un termine ragionevole entro il quale devono essere adottate le misure specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, in particolare, dell'urgenza di tali misure e del tempo richiesto per la loro preparazione e attuazione;

c)

le azioni richieste dalla decisione sono limitate a un periodo non superiore a tre mesi.

4.   A seguito dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, tutte le seguenti misure:

a)

notifica la decisione al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione;

b)

rende la decisione disponibile al pubblico; e

c)

informa il comitato della decisione, lo invita a presentare il proprio parere e lo tiene informato di eventuali sviluppi successivi relativi alla decisione.

5.   La scelta delle misure specifiche da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 7, secondo comma, spetta al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione della Commissione.

6.   La Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta del fornitore, un dialogo con quest'ultimo per stabilire se, alla luce delle circostanze specifiche del fornitore, le misure previste o attuate di cui al paragrafo 1, lettera b), siano efficaci e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti. In particolare, la Commissione garantisce che le misure adottate dal fornitore di servizi a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

7.   La Commissione monitora l'applicazione delle misure specifiche adottate a norma della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle relazioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo e di ogni altra informazione pertinente, comprese le informazioni che può richiedere a norma dell'articolo 40 o 67, tenendo conto dell'evoluzione della crisi. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato in merito a tale monitoraggio, almeno una volta al mese.

La Commissione, se ritiene che le misure specifiche previste o attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), non siano efficaci o proporzionate, previa consultazione del comitato può adottare una decisione che richieda al fornitore di riesaminare l'identificazione o l'applicazione di tali misure specifiche.

8.   Se del caso, tenuto conto dell'evoluzione della crisi, la Commissione, su raccomandazione del Comitato, può modificare la decisione di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 7, secondo comma:

a)

revocando la decisione e, se del caso, richiedendo alla piattaforma_online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cessare di applicare le misure individuate e attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 7, secondo comma, in particolare se i motivi di tali misure non sussistono più;

b)

prorogando il periodo di cui al paragrafo 3, lettera c), per un periodo non superiore a tre mesi;

c)

tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure, in particolare dell'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

9.   Alla decisione e alla relativa modifica di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6.

10.   La Commissione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del comitato a norma del presente articolo.

11.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno a seguito dell'adozione di decisioni di cui al presente articolo e, in ogni caso, tre mesi dopo la fine della crisi, in merito all'applicazione delle misure specifiche adottate a norma di tali decisioni.

Articolo 42

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:

a)

le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione_dei_contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20;

b)

le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale;

c)

gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri.

Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.

3.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:

a)

una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34;

b)

le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;

c)

la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4;

d)

la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6.

e)

se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi.

5.   Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.

Articolo 50

Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di tutte le risorse necessarie per svolgere i loro compiti, comprese sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per vigilare adeguatamente su tutti i fornitori di servizi intermediari di loro competenza. Ogni Stato membro assicura che il proprio coordinatore dei servizi digitali disponga di sufficiente autonomia per gestire il suo bilancio entro i limiti complessivi di bilancio, al fine di non incidere negativamente sull'indipendenza del coordinatore dei servizi digitali.

2.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali agiscono in piena indipendenza. Essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.

3.   Il paragrafo 2 del presente articolo fa salvi i compiti dei coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del sistema di vigilanza e di applicazione previsto dal presente regolamento e la cooperazione con altre autorità competenti a norma dell'articolo 49, paragrafo 2. Il paragrafo 2 del presente articolo non osta all'esercizio del controllo giurisdizionale e lascia inoltre impregiudicate le prescrizioni in materia di proporzionati meccanismi di assunzione della responsabilità per quanto riguarda le attività generali dei coordinatori dei servizi digitali, quali le spese finanziarie o le relazioni ai parlamenti nazionali, a condizione che tali prescrizioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 55

relazioni sulle attività

1.   I coordinatori dei servizi digitali elaborano relazioni annuali sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 53 e una panoramica del loro seguito. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato leggibile meccanicamente, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 84, e le comunicano alla Commissione e al comitato.

2.   La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

a)

il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli articoli 9 e 10 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

b)

il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 9 e 10.

3.   Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 49 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

SEZIONE 2

Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

Articolo 63

Compiti del comitato

1.   Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a:

a)

sostenere il coordinamento delle indagini congiunte;

b)

assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati delle revisioni di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi da presentare a norma del presente regolamento;

c)

fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità del presente regolamento, tenendo conto, in particolare, della libera prestazione di servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi;

d)

fornire consulenza alla Commissione sulle misure di cui all'articolo 66 e adottare pareri sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

e)

sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, come previsto dal presente regolamento, anche fornendo pareri o raccomandazioni su questioni connesse all'articolo 44, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta fornendo una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

SEZIONE 4

Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Articolo 91

Riesame

1.   Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del presente regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese.

Entro il 17 novembre 2025, la Commissione valuta e riferisce e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo:

a)

sull'applicazione dell'articolo 33, compreso l'ambito di applicazione dei prestatori di servizi intermediari cui si applicano gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del presente regolamento;

b)

sull'interazione del presente regolamento con altri atti giuridici, in particolare gli atti di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4.

2.   Entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Tale relazione riguarda in particolare:

a)

l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

b)

il contributo del presente regolamento all'approfondimento e a un funzionamento efficiente del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi digitali;

c)

l'applicazione degli articoli 13, 16, 20, 21, 45 e 46;

d)

la portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e alle microimprese;

e)

l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione;

f)

l'impatto sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

3.   Ove opportuno, la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

4.   Nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta e riferisce altresì in merito alle relazioni annuali sulle loro attività da parte dei coordinatori dei servizi digitali fornite alla Commissione e al comitato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.

6.   Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.

7.   Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e dell'applicazione dell'articolo 43 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni del comitato e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.


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