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Articolo 9

Ordini di contrastare i contenuti illegali

1.   Appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'ordine di cui al paragrafo 1 trasmesso al prestatore soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a)

l'ordine contiene gli elementi seguenti:

i)

un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii)

la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione;

iii)

informazioni per identificare l'autorità emittente;

iv)

informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari;

v)

informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario_del_servizio che ha fornito i contenuti;

vi)

se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b)

l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, si limita a quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

c)

l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore dei servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e tale prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore dei servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata lo trasmette, insieme alle informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4.   Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5.   Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario_del_servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Le informazioni fornite al destinatario_del_servizio comprendono la motivazione, le possibilità di ricorso esistenti e la descrizione dell'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, conformemente al paragrafo 2.

6.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

Articolo 10

Ordini di fornire informazioni

1.   Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un ordine di cui al paragrafo 1 è trasmesso al prestatore, soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a)

l'ordine contiene gli elementi seguenti:

i)

un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii)

informazioni che identifichino l'autorità emittente;

iii)

informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di identificare il destinatario o i destinatari specifici dei quali sono richieste le informazioni, quali uno o più nomi di account o identificatori unici;

iv)

una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte dei destinatari dei servizi intermediari, tranne qualora una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

v)

informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore e dei destinatari del servizio in questione;

vi)

se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b)

l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

c)

l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4.   Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5.   Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario_del_servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Tali informazioni fornite al destinatario_del_servizio comprendono la motivazione e le possibilità di ricorso esistenti conformemente al paragrafo 2.

6.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

CAPO III

OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

SEZIONE 1

Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

Articolo 30

Tracciabilità degli operatori commerciali

1.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché questi ultimi possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi a tal fine, hanno ricevuto le informazioni seguenti, laddove applicabile all' operatore_commerciale:

a)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell' operatore_commerciale;

b)

una copia del documento di identificazione dell' operatore_commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

c)

i dati relativi al conto di pagamento dell' operatore_commerciale;

d)

qualora l' operatore_commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

e)

un'autocertificazione da parte dell' operatore_commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

2.   Qualora ottenga le informazioni di cui al paragrafo 1 e prima di consentire all' operatore_commerciale interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia_online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all' operatore_commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento, gli operatori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite.

Per quanto riguarda gli operatori commerciali che già utilizzano i servizi di fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ai fini di cui al paragrafo 1 alla data del 17 febbraio 2024, i fornitori si adoperano al massimo per ottenere le informazioni elencate dagli operatori commerciali interessati entro 12 mesi. Se gli operatori commerciali interessati non forniscono le informazioni entro tale termine, i fornitori sospendono la prestazione dei loro servizi a tali operatori commerciali fino a quando non abbiano ottenuto da questi ultimi tutte le informazioni.

3.   Qualora il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ottenga sufficienti indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall' operatore_commerciale in questione sono inesatte, incomplete o non aggiornate, ovvero abbia ragioni per ritenerlo, chiede all' operatore_commerciale di porre rimedio alla situazione senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

Se l' operatore_commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sospende prontamente la prestazione del suo servizio a detto operatore_commerciale in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta.

4.   Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150, nel caso in cui un fornitore di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali rifiuti di consentire a un operatore_commerciale di utilizzare il servizio a norma del paragrafo 1, o sospenda la fornitura del suo servizio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l' operatore_commerciale interessato ha il diritto di presentare un reclamo a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

5.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali conservano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per un periodo di sei mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale con l' operatore_commerciale interessato. In seguito essi provvedono a cancellare dette informazioni.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 10 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

7.   Il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali mette a disposizione dei destinatari del servizio, sulle sue piattaforme online, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile. Tali informazioni devono essere disponibili almeno sull' interfaccia_online della piattaforma_online dove appaiono le informazioni sul prodotto o sul servizio.

Articolo 31

Conformità dal momento della progettazione

1.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia_online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.

In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia_online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.

2.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia_online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:

a)

le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori;

b)

qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e

c)

se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

3.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all' operatore_commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia_online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.

Articolo 33

Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

1.   La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all'adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

3.   La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 24, paragrafo 2, e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato.

4.   La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione.

Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online, dell'articolo 24, paragrafo 2, o della richiesta del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo.

Qualora la Commissione fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma del presente paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della Commissione e sulla sua intenzione di designare la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online rispettivamente come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri presentati dal fornitore interessato.

La mancata presentazione del parere del fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione a norma del terzo comma non impedisce alla Commissione di designare, sulla base di altre informazioni a sua disposizione, tale piattaforma_online o motore_di_ricerca_online rispettivamente come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi.

5.   La Commissione pone fine alla designazione se, per un periodo ininterrotto di un anno, la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online non ha un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1.

6.   La Commissione notifica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione, al comitato e al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.

La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui al primo comma.

Articolo 42

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:

a)

le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione_dei_contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20;

b)

le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale;

c)

gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri.

Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.

3.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:

a)

una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34;

b)

le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;

c)

la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4;

d)

la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6.

e)

se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi.

5.   Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.

Articolo 87

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 93

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024.

Tuttavia, l'articolo 24, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 33, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 37, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 13, l'articolo 43 e il capo IV, sezioni 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dal 16 novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 70.

(2)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 67.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(4)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

(10)  Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

(11)  Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41)

(12)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(13)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(15)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(16)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(17)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(18)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(19)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(20)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (G L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(21)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(22)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(23)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(24)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(25)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(26)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(27)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(28)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(29)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(30)  Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1).

(31)  Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

(32)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(33)  Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(36)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(37)  GU C 149 del 27.4.2021, pag. 3.

(38)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(39)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(40)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(41)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



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