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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'indagini' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
  • 1 Art. 7 indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

  • CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
  • 1 Art. 17 Motivazione

  • SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
  • 1 Art. 37 Revisioni indipendenti

  • SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
  • 1 Art. 55 Relazioni sulle attività

  • SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali
  • 1 Art. 60 indagini comuni

  • SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 3 Art. 63 Compiti del comitato
  • 1 Art. 66 Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 7

indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 4, 5 e 6 per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 17

Motivazione

1.   I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le seguenti restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario_del_servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni_generali:

a)

eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario_del_servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti;

b)

la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro;

c)

la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio;

d)

la sospensione o la chiusura dell'account del destinatario_del_servizio.

2.   Il paragrafo 1 si applica solo se le pertinenti coordinate elettroniche sono note al prestatore. Esso si applica al più tardi dalla data a partire dalla quale la restrizione è imposta, indipendentemente dal motivo o dal modo in cui è imposta.

Il paragrafo 1 non si applica se le informazioni sono contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione.

3.   La motivazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

l'informazione che indichi se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse, la retrocessione o la limitazione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni o imponga altre misure di cui al paragrafo 1 in relazione alle informazioni, e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata;

b)

i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in base a una segnalazione presentata a norma dell'articolo 16 oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa e, ove strettamente necessario, l'identità del notificante;

c)

ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, ivi compresa l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

d)

se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto_illegale in applicazione di tale base giuridica;

e)

se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni_generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

f)

informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario_del_servizio in relazione alla decisione, in particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

4.   Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario_del_servizio interessato di sfruttare in modo effettivo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 3, lettera f).

5.   Il presente articolo non si applica agli ordini di cui all'articolo 9.

Articolo 37

Revisioni indipendenti

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a revisioni indipendenti volti a valutare la conformità:

a)

agli obblighi stabiliti al capo III;

b)

agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi consentono alle organizzazioni che effettuano le revisioni a norma del presente articolo la cooperazione e l'assistenza necessarie per consentire loro di svolgere tali revisioni in modo efficace, efficiente e tempestivo, anche provvedendo a dare loro accesso a tutti i dati e ai locali pertinenti, e rispondendo a domande orali o scritte. Essi si astengono dall'ostacolare, influenzare indebitamente o compromettere lo svolgimento della revisione.

Dette revisioni garantiscono un adeguato livello di riservatezza e il segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e da terzi nel contesto delle revisioni, anche dopo la loro conclusione. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo non deve pregiudicare l'esecuzione delle revisioni e delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di trasparenza, vigilanza ed esecuzione. Se necessario ai fini della relazione sulla trasparenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, la relazione di revisione e la relazione di esecuzione della revisione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono accompagnate dalle versioni prive di informazioni che potrebbero essere ragionevolmente considerate riservate.

3.   Le revisioni effettuate a norma del paragrafo 1 sono eseguite da organizzazioni:

a)

indipendenti e in assenza di conflitti di interessi con il fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, e con qualsiasi persona giuridica connessa con tale fornitore; in particolare:

i)

non devono aver fornito servizi diversi dalla revisione relativi alle questioni sottoposte a revisione al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore nei 12 mesi precedenti l'inizio della revisione, e devono essersi impegnati a non fornire tali servizi nei 12 mesi successivi al completamento della revisione;

ii)

non devono aver fornito servizi di revisione a norma del presente articolo al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore per un periodo superiore a dieci anni consecutivi;

iii)

non possono effettuare la revisione a fronte di corrispettivi che dipendono dall'esito dello stesso;

b)

sono dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;

c)

sono dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi provvedono affinché le organizzazioni che effettuano le revisioni redigano una relazione per ciascuna revisione. Tale relazione è motivata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome, l'indirizzo e il punto di contatto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione e il periodo di riferimento della revisione;

b)

il nome e l'indirizzo dell'organizzazione o delle organizzazioni che eseguono la revisione;

c)

una dichiarazione di interessi;

d)

una descrizione degli elementi specifici sottoposti a revisione e della metodologia applicata;

e)

una descrizione e una sintesi delle principali constatazioni derivanti dalla revisione;

f)

un elenco delle parti terze consultate nel quadro della revisione;

g)

un giudizio di revisione sul rispetto, da parte del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere segnatamente «positivo», «positivo con osservazioni» o «negativo»;

h)

se il giudizio di revisione non è «positivo», raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la conformità e sui tempi raccomandati per conseguirla.

5.   Qualora l'organizzazione che ha effettuato la revisione non abbia potuto verificare determinati elementi specifici o esprimere un giudizio di revisione sulla base delle proprie indagini, la relazione di revisione include una spiegazione delle circostanze e dei motivi per cui tali elementi non hanno potuto essere sottoposti a revisione.

6.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di revisione che non è «positiva» tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad essi rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, essi adottano una relazione di attuazione della revisione con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, essi giustificano nella relazione di attuazione della revisione le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme necessarie per lo svolgimento delle revisioni a norma del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione necessaria per le fasi procedurali, le metodologie di revisione e i modelli di comunicazione delle revisioni effettuate a norma del presente articolo. Tali atti delegati tengono conto di eventuali standard di revisione volontari a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 55

Relazioni sulle attività

1.   I coordinatori dei servizi digitali elaborano relazioni annuali sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 53 e una panoramica del loro seguito. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato leggibile meccanicamente, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 84, e le comunicano alla Commissione e al comitato.

2.   La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

a)

il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli articoli 9 e 10 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

b)

il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 9 e 10.

3.   Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 49 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

SEZIONE 2

Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

Articolo 60

indagini comuni

1.   Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento può avviare e dirigere indagini congiunte con la partecipazione di uno o più coordinatori dei servizi digitali interessati:

a)

di sua iniziativa, per indagare in merito a una presunta violazione del presente regolamento da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari in più Stati membri, con la partecipazione dei coordinatori dei servizi digitali interessati; oppure

b)

su raccomandazione del comitato, che agisce su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali, che, basandosi su ragionevoli sospetti, adducano una violazione da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari con ripercussioni per i destinatari del servizio nei loro Stati membri.

2.   Qualsiasi coordinatore dei servizi digitali che dimostri di avere un interesse legittimo a partecipare a un'indagine congiunta ai sensi del paragrafo 1 può fare richiesta in tal senso. L'indagine congiunta si conclude entro tre mesi dal suo avvio, salvo diverso accordo tra i partecipanti.

Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento comunica la sua posizione preliminare sulla presunta violazione non oltre un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma a tutti i coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato. La posizione preliminare tiene conto dei pareri di tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali che partecipano all'indagine congiunta. Se del caso, detta posizione preliminare stabilisce anche le misure di esecuzione previste.

3.   Il comitato può deferire la questione alla Commissione a norma dell'articolo 59 se:

a)

il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento ha omesso di comunicare la sua posizione preliminare entro il termine di cui al paragrafo 2;

b)

il comitato è sostanzialmente in disaccordo con la posizione preliminare comunicata dal coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento; oppure

c)

il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento ha omesso di avviare prontamente l'indagine congiunta a seguito della raccomandazione del comitato ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4.   Nello svolgimento dell'indagine congiunta i coordinatori dei servizi digitali che partecipano cooperano in buona fede, tenendo conto, se del caso, delle indicazioni del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e della raccomandazione del comitato. I coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che partecipano all'indagine congiunta hanno il diritto, su richiesta o previa consultazione del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari interessati dalla presunta violazione, per quanto riguarda le informazioni e i locali situati nel loro territorio.

SEZIONE 3

Comitato europeo per i servizi digitali

Articolo 63

Compiti del comitato

1.   Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a:

a)

sostenere il coordinamento delle indagini congiunte;

b)

assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati delle revisioni di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi da presentare a norma del presente regolamento;

c)

fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità del presente regolamento, tenendo conto, in particolare, della libera prestazione di servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi;

d)

fornire consulenza alla Commissione sulle misure di cui all'articolo 66 e adottare pareri sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

e)

sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, come previsto dal presente regolamento, anche fornendo pareri o raccomandazioni su questioni connesse all'articolo 44, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta fornendo una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

SEZIONE 4

Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Articolo 66

Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

1.   La Commissione può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 73 e 74 in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali e al comitato tramite il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, nonché al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione.

I coordinatori dei servizi digitali trasmettono alla Commissione, senza indebito ritardo dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa.

L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 56, paragrafo 4.

3.   Nell'esercitare i suoi poteri di indagine a norma del presente regolamento, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento. I coordinatori dei servizi digitali che hanno ricevuto tale richiesta e, laddove coinvolta dal coordinatore dei servizi digitali, qualsiasi altra autorità competente cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.

4.   La Commissione fornisce al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 67 a 72 e le sue constatazioni preliminari di cui all'articolo 79, paragrafo 1. Il comitato presenta alla Commissione il suo parere su tali constatazioni preliminari entro il termine fissato a norma dell'articolo 79, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione ogni parere del comitato nella sua decisione.


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