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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'disdetta' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index disdetta:

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 1 Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 25

Progettazione e organizzazione delle interfacce online

1.   I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.

2.   Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.

3.   La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:

a)

attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario_del_servizio di prendere una decisione;

b)

chiedere ripetutamente che un destinatario_del_servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente;

c)

rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso.


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