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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
  • 1 Art. 10 Ordini di fornire informazioni

  • SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 1 Art. 21 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
  • 1 Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
  • 1 Art. 30 Tracciabilità degli operatori commerciali

  • SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 82 Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione
  • 1 Art. 87 Esercizio della delega

  • CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 10

Ordini di fornire informazioni

1.   Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un ordine di cui al paragrafo 1 è trasmesso al prestatore, soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a)

l'ordine contiene gli elementi seguenti:

i)

un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii)

informazioni che identifichino l'autorità emittente;

iii)

informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di identificare il destinatario o i destinatari specifici dei quali sono richieste le informazioni, quali uno o più nomi di account o identificatori unici;

iv)

una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte dei destinatari dei servizi intermediari, tranne qualora una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

v)

informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore e dei destinatari del servizio in questione;

vi)

se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b)

l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

c)

l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4.   Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5.   Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario_del_servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Tali informazioni fornite al destinatario_del_servizio comprendono la motivazione e le possibilità di ricorso esistenti conformemente al paragrafo 2.

6.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

CAPO III

OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

SEZIONE 1

Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

Articolo 21

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.   I destinatari del servizio, compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni, ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo.

I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni in merito alla possibilità per i destinatari del servizio di avere accesso a una risoluzione extragiudiziale delle controversie, come menzionato al primo comma, siano facilmente accessibili sulla loro interfaccia_online, chiare e di facile uso.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario_del_servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

2.   Entrambe le parti adiscono in buona fede l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie selezionato e certificato al fine di risolvere la controversia.

I fornitori di piattaforme online possono rifiutarsi di adire tale organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora una controversia riguardante le stesse informazioni e gli stessi motivi di presunta illegalità o incompatibilità dei contenuti sia già stata risolta.

L'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti.

3.   Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su sua richiesta, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

è imparziale e indipendente, anche sul piano finanziario, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni;

b)

dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni_generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;

c)

i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura;

d)

la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica e prevede la possibilità di avviare la risoluzione delle controversie e di presentare i necessari documenti giustificativi online;

e)

è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;

f)

la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono facilmente e pubblicamente accessibili e conformi al diritto applicabile, compreso il presente articolo.

Ove opportuno il coordinatore dei servizi digitali specifica nel certificato:

a)

le questioni concrete cui si riferisce la competenza dell'organismo, a norma del primo comma, lettera b); e

b)

la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione in cui l'organismo è in grado di risolvere le controversie, a norma del primo comma, lettera e).

4.   Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati riferiscono annualmente al coordinatore dei servizi digitali che li ha certificati in merito al loro funzionamento, specificando almeno il numero di controversie ricevute, le informazioni sugli esiti di tali controversie, il tempo medio necessario per risolverle e le eventuali carenze o difficoltà incontrate. Essi forniscono informazioni supplementari su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali.

I coordinatori dei servizi digitali elaborano ogni due anni una relazione sul funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati. In particolare, tale relazione:

a)

elenca il numero di controversie che ciascun organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ha ricevuto ogni anno;

b)

indica l'esito delle procedure avviate dinanzi a tali organi e il tempo medio necessario per risolvere le controversie;

c)

individua e spiega eventuali carenze sistemiche o settoriali o difficoltà incontrate in relazione al funzionamento di tali organismi;

d)

individua le migliori prassi relative a tale funzionamento;

e)

formula raccomandazioni su come migliorare tale funzionamento, ove opportuno.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.

5.   Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del destinatario_del_servizio, ivi incluso a favore della persona o dell'ente che ha presentato una segnalazione, il fornitore della piattaforma_online sostiene tutti i diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e rimborsa a detto destinatario, ivi compresi la persona o l'ente, le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del fornitore della piattaforma_online, il destinatario_del_servizio, ivi compresi la persona o l'ente, non sono tenuti a rimborsare i diritti e le altre spese che il fornitore della piattaforma_online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, a meno che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non ritenga che detto destinatario abbia agito manifestamente in mala fede.

I diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fornitori di piattaforme online per la risoluzione delle controversie devono essere ragionevoli e in ogni caso non superano i costi sostenuti dall'organismo. I destinatari del servizio, devono poter accedere gratuitamente, o per un importo simbolico, alla risoluzione delle controversie.

Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario_del_servizio, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, e al fornitore della piattaforma_online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

6.   Gli Stati membri possono istituire organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini del paragrafo 1 o sostenere le attività di alcuni o di tutti gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che hanno certificato a norma del paragrafo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché le attività da essi intraprese a norma del primo comma non pregiudichino la capacità dei loro coordinatori dei servizi digitali di certificare gli organismi interessati conformemente al paragrafo 3.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha certificato un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie revoca tale certificazione se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 3. Prima di revocare tale certificazione, il coordinatore dei servizi digitali dà a tale organismo la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocargli la certificazione.

8.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 3, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui abbiano revocato la certificazione. La Commissione pubblica su un sito web dedicato facilmente accessibile un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

Articolo 25

Progettazione e organizzazione delle interfacce online

1.   I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.

2.   Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.

3.   La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:

a)

attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario_del_servizio di prendere una decisione;

b)

chiedere ripetutamente che un destinatario_del_servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente;

c)

rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso.

Articolo 30

Tracciabilità degli operatori commerciali

1.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché questi ultimi possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi a tal fine, hanno ricevuto le informazioni seguenti, laddove applicabile all' operatore_commerciale:

a)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell' operatore_commerciale;

b)

una copia del documento di identificazione dell' operatore_commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

c)

i dati relativi al conto di pagamento dell' operatore_commerciale;

d)

qualora l' operatore_commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

e)

un'autocertificazione da parte dell' operatore_commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

2.   Qualora ottenga le informazioni di cui al paragrafo 1 e prima di consentire all' operatore_commerciale interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia_online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all' operatore_commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento, gli operatori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite.

Per quanto riguarda gli operatori commerciali che già utilizzano i servizi di fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ai fini di cui al paragrafo 1 alla data del 17 febbraio 2024, i fornitori si adoperano al massimo per ottenere le informazioni elencate dagli operatori commerciali interessati entro 12 mesi. Se gli operatori commerciali interessati non forniscono le informazioni entro tale termine, i fornitori sospendono la prestazione dei loro servizi a tali operatori commerciali fino a quando non abbiano ottenuto da questi ultimi tutte le informazioni.

3.   Qualora il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ottenga sufficienti indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall' operatore_commerciale in questione sono inesatte, incomplete o non aggiornate, ovvero abbia ragioni per ritenerlo, chiede all' operatore_commerciale di porre rimedio alla situazione senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

Se l' operatore_commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sospende prontamente la prestazione del suo servizio a detto operatore_commerciale in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta.

4.   Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150, nel caso in cui un fornitore di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali rifiuti di consentire a un operatore_commerciale di utilizzare il servizio a norma del paragrafo 1, o sospenda la fornitura del suo servizio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l' operatore_commerciale interessato ha il diritto di presentare un reclamo a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

5.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali conservano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per un periodo di sei mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale con l' operatore_commerciale interessato. In seguito essi provvedono a cancellare dette informazioni.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 10 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

7.   Il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali mette a disposizione dei destinatari del servizio, sulle sue piattaforme online, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile. Tali informazioni devono essere disponibili almeno sull' interfaccia_online della piattaforma_online dove appaiono le informazioni sul prodotto o sul servizio.

Articolo 82

Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali

1.   Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti dalla presente sezione per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione di agire a norma dell'articolo 51, paragrafo 3.

Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

2.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 51, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali.

Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.

3.   Quando un giudice nazionale si pronuncia su una questione che è già oggetto di una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento, tale giudice nazionale non adotta decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione. I giudici nazionali evitano inoltre decisioni che potrebbero essere in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine un giudice nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esso avviati. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.

Articolo 87

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


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