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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'presentando' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 1 Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
  • 1 Art. 57 Assistenza reciproca

  • SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 25

Progettazione e organizzazione delle interfacce online

1.   I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.

2.   Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.

3.   La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:

a)

attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario_del_servizio di prendere una decisione;

b)

chiedere ripetutamente che un destinatario_del_servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente;

c)

rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso.

Articolo 57

Assistenza reciproca

1.   I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione cooperano strettamente e si prestano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento. L'assistenza reciproca comprende in particolare lo scambio di informazioni a norma del presente articolo e il dovere del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di informare tutti i coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, il comitato e la Commissione in merito all'avvio di un'indagine e all'intenzione di adottare una decisione definitiva, inclusa la sua valutazione, nei confronti di un fornitore specifico di servizi intermediari.

2.   Ai fini di un'indagine il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento può chiedere ad altri coordinatori dei servizi digitali di fornire informazioni specifiche in loro possesso per quanto riguarda uno specifico fornitore di servizi intermediari o di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, relativamente a informazioni specifiche situate nel loro Stato membro. Se del caso, il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta può coinvolgere altre autorità competenti o altre autorità pubbliche dello Stato membro in questione.

3.   Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 la soddisfa e informa il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento in merito alle misure adottate, senza indebito ritardo ed entro due mesi dal suo ricevimento, a meno che:

a)

l'ambito o l'oggetto della richiesta non sia sufficientemente specificato, motivato o proporzionato alla luce delle finalità dell'indagine; oppure

b)

né il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta né altre autorità competenti né altre autorità pubbliche del relativo Stato membro siano in possesso delle informazioni richieste né vi possano avere accesso; oppure

c)

la richiesta non possa essere soddisfatta senza violare il diritto dell'Unione o nazionale.

Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta giustifica il suo rifiuto presentando una risposta motivata entro il termine di cui al primo comma.


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