keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 42 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- articolo 26
- informazioni 18
- paragrafo 18
- online 18
- dimensioni 18
- molto 18
- grandi 18
- relazioni 16
- piattaforme 12
- fornitore 10
- relazione 10
- norma 8
- servizio 8
- fornitori 8
- ricerca 6
- motori 6
- destinatari 6
- ciascuna 6
- pubblico 6
- obblighi 6
- revisione 6
- mesi 6
- prevista 4
- sostegno 4
- caso 4
- rischi 4
- rispetto 4
- membri 4
- stati 4
- attenuazione 4
- ufficiale 4
- lingua 4
- coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento 4
- misure 4
- nonché 4
- comportare 4
- disponibili 4
- paragrafo : 4
- almeno 4
- tardi 4
- pubblicate 4
- i 4
- sicurezza 4
- disposizione 2
- motivi 2
- ricezione 2
- base 2
- complete 2
- spiegazione 2
- contenente 2
Articolo 42
Obblighi in materia di relazioni di trasparenza
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:
a) | le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione_dei_contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20; |
b) | le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale; |
c) | gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri. |
Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.
3. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.
4. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:
a) | una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34; |
b) | le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1; |
c) | la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4; |
d) | la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6. |
e) | se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi. |
5. Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.
Articolo 42
Obblighi in materia di relazioni di trasparenza
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:
a) | le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione_dei_contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20; |
b) | le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale; |
c) | gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri. |
Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.
3. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.
4. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:
a) | una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34; |
b) | le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1; |
c) | la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4; |
d) | la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6. |
e) | se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi. |
5. Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.
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