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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT Art. 11 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 11

Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato

1.   I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 61 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2.   I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.

3.   I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali degli Stati membri che, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, possono essere utilizzate per comunicare con il loro punto di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.


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