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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT Art. 79 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 79

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, o degli articoli 74 o 76, la Commissione dà al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o all'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltati in merito:

a)

alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e

b)

alle misure che la Commissione intenda adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2.   Il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, può presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3.   La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, del comitato, dei coordinatori dei servizi digitali, di altre autorità competenti o altre autorità pubbliche degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

5.   Le informazioni raccolte a norma degli articoli 67, 68 e 69 sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.


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