keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Semplice trasporto
- Art. 5 Memorizzazione temporanea
- Art. 6 Memorizzazione di informazioni
- Art. 7 Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi
- Art. 8 Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti
- Art. 9 Ordini di contrastare i contenuti illegali
- Art. 10 Ordini di fornire informazioni
- Art. 11 Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato
- Art. 12 Punti di contatto per i destinatari del servizio
- Art. 13 Rappresentanti legali
- Art. 14 Termini e condizioni
- Art. 15 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari
- Art. 16 Meccanismo di segnalazione e azione
- Art. 17 Motivazione
- Art. 18 Notifica di sospetti di reati
- Art. 19 Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
- Art. 20 Sistema interno di gestione dei reclami
- Art. 21 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
- Art. 22 Segnalatori attendibili
- Art. 23 Misure e protezione contro gli abusi
- Art. 24 Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online
- Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online
- Art. 26 Pubblicità sulle piattaforme online
- Art. 27 Trasparenza dei sistemi di raccomandazione
- Art. 28 Protezione online dei minori
- Art. 29 Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese
- Art. 30 Tracciabilità degli operatori commerciali
- Art. 31 Conformità dal momento della progettazione
- Art. 32 Diritto all'informazione
- Art. 33 Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Art. 34 Valutazione del rischio
- Art. 35 Attenuazione dei rischi
- Art. 36 Meccanismo di risposta alle crisi
- Art. 37 Revisioni indipendenti
- Art. 38 Sistemi di raccomandazione
- Art. 39 Ulteriore trasparenza della pubblicità online
- Art. 40 Accesso ai dati e controllo
- Art. 41 Funzione di controllo della conformità
- Art. 42 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza
- Art. 43 Contributo per le attività di vigilanza
- Art. 44 Norme
- Art. 45 Codici di condotta
- Art. 46 Codici di condotta per la pubblicità online
- Art. 47 Codici di condotta per l'accessibilità
- Art. 48 Protocolli di crisi
- Art. 49 Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali
- Art. 50 Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali
- Art. 51 Poteri dei coordinatori dei servizi digitali
- Art. 52 Sanzioni
- Art. 53 Diritto di presentare un reclamo
- Art. 54 Risarcimento
- Art. 55 Relazioni sulle attività
- Art. 56 Competenze
- Art. 57 Assistenza reciproca
- Art. 58 Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali
- Art. 59 Deferimento alla Commissione
- Art. 60 Indagini comuni
- Art. 61 Comitato europeo per i servizi digitali
- Art. 62 Struttura del comitato
- Art. 63 Compiti del comitato
- Art. 64 Sviluppo di competenze e capacità
- Art. 65 Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Art. 66 Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini
- Art. 67 Richieste di informazioni
- Art. 68 Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni
- Art. 69 Poteri di effettuare ispezioni
- Art. 70 Misure provvisorie
- Art. 71 Impegni
- Art. 72 Azioni di monitoraggio
- Art. 73 Non conformità
- Art. 74 Sanzioni pecuniarie
- Art. 75 Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5
- Art. 76 Penalità di mora
- Art. 77 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- Art. 78 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- Art. 79 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- Art. 80 Pubblicazione delle decisioni
- Art. 81 Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Art. 82 Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali
- Art. 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
- Art. 84 Segreto d'ufficio
- Art. 85 Sistema di condivisione delle informazioni
- Art. 86 Rappresentanza
- Art. 87 Esercizio della delega
- Art. 88 Procedura di comitato
- Art. 89 Modifiche della direttiva 2000/31/CE
- Art. 90 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Art. 91 Riesame
- Art. 92 Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
- Articolo 93 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- ordine 19
- informazioni 13
- autorità 12
- servizi 11
- diritto 9
- prestatore 8
- intermediari 8
- seguito 6
- dato 6
- unione 5
- lingua 5
- articolo 4
- paragrafo 4
- nazionale 4
- emette 4
- destinatari 4
- trasmesso 3
- motivazione 3
- digitali 3
- presente 3
- caso 3
- norma 3
- concordata 3
- prestatori 3
- applicabile 3
- fornire 3
- emesso 3
- servizio 3
- questione 2
- condizioni 2
- seguenti: 2
- membro 2
- elementi 2
- merito 2
- destinatario_del_servizio 2
- ricorso 2
- bilateralmente 2
- momento 2
- ordini 2
- ricevuto 2
- conforme 2
- tutti 2
- trasmette 2
- almeno 2
- coordinatore 2
- dichiarata 2
- ricevimento 2
- base 2
- ritardo 2
- allo 2
Articolo 10
Ordini di fornire informazioni
1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un ordine di cui al paragrafo 1 è trasmesso al prestatore, soddisfi almeno le condizioni seguenti:
a) | l'ordine contiene gli elementi seguenti:
|
b) | l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo; |
c) | l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. |
3. L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.
4. Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.
5. Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario_del_servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Tali informazioni fornite al destinatario_del_servizio comprendono la motivazione e le possibilità di ricorso esistenti conformemente al paragrafo 2.
6. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
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