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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT cercato: 'opportune' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 27

Informazioni fornite da terzi

1.   Qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi utenti commerciali, concorrenti o utenti finali dei servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, nonché i relativi rappresentanti, può informare l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o la Commissione direttamente, in merito a pratiche o comportamenti dei gatekeeper che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   L'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, e la Commissione hanno piena discrezionalità per quanto riguarda le misure opportune e non hanno alcun obbligo di dare seguito alle informazioni ricevute.

3.   Qualora determini, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che potrebbe sussistere un problema di inosservanza del presente regolamento, l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, trasferisce tale informazione alla Commissione.

Articolo 53

Riesame

1.   Entro il 3 maggio 2026, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   Le valutazioni analizzano se siano stati raggiunti gli obiettivi del presente regolamento di garantire mercati equi e contendibili e valutano il suo impatto sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali. La Commissione valuta inoltre se l'ambito di applicazione dell'articolo 7 possa essere esteso ai servizi di social network online.

3.   Scopo delle valutazioni è stabilire se è necessario modificare norme, anche relative all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), agli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e alla loro applicazione, per garantire che i mercati digitali in tutta l'Unione siano equi e contendibili. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta le misure opportune, che possono includere proposte legislative.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.


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